← Torna a TULPS — Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931)
Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • I provvedimenti del prefetto nelle materie disciplinate dal Titolo V TULPS sono definitivi.
  • La definitività preclude, nell'impianto originario, il ricorso gerarchico amministrativo ordinario, rendendo il provvedimento immediatamente impugnabile in sede giurisdizionale.
  • Nel quadro costituzionale vigente, la definitività non esclude il ricorso al TAR e poi al Consiglio di Stato, né il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
  • La norma riflette la posizione apicale del prefetto nella gerarchia amministrativa provinciale in materia di pubblica sicurezza.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 132 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

I provvedimenti del prefetto nelle materie prevedute in questo titolo sono definitivi.

Commento

Ratio e significato della definitività

L'articolo 132 TULPS stabilisce che i provvedimenti del prefetto nelle materie del Titolo V — che comprende agenzie pubbliche di affari, operazioni su pegno, commercio di cose usate e attività assimilate — sono definitivi. La formula, tecnicamente precisa nel diritto amministrativo dell'epoca, aveva un significato chiaro: il provvedimento prefettizio non era soggetto a ulteriore riesame in sede gerarchica ordinaria, cioè non era possibile presentare ricorso al Ministro dell'Interno chiedendo la revisione del provvedimento.

La definitività segnalava che il prefetto, in queste materie, agiva come organo di vertice della gerarchia amministrativa provinciale, senza un superiore gerarchico che potesse sovraintendere alle singole decisioni. Ciò rifletteva la struttura centralizzata e gerarchizzata dell'amministrazione dell'interno dell'epoca fascista, in cui il prefetto incarnava localmente l'autorità dello Stato.

Effetti pratici nel sistema previgente

Nel diritto amministrativo pre-repubblicano, la definitività del provvedimento era rilevante perché condizionava l'accesso ai rimedi giurisdizionali. Prima del D.Lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo) e dell'istituzione dei TAR nel 1971, il principale rimedio contro gli atti definitivi della pubblica amministrazione era il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, previo esaurimento dei ricorsi gerarchici. Dichiarare definitivo il provvedimento prefettizio significava, in concreto, consentire il ricorso diretto al Consiglio di Stato senza necessità di preventivo ricorso gerarchico al Ministro.

Il sistema attuale dopo la Costituzione e la riforma del processo amministrativo

Nel quadro costituzionale repubblicano, la nozione di definitività del provvedimento amministrativo ha subito una profonda trasformazione. L'art. 24 Cost. garantisce il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, e l'art. 113 Cost. non consente che la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione sia esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione.

Il sistema vigente, delineato dal D.Lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo), prevede che i provvedimenti definitivi — ossia quelli per i quali non sia ammesso o obbligatorio un previo ricorso gerarchico — possano essere impugnati direttamente davanti al TAR competente per territorio nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza, oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni. La definitività dichiarata dall'art. 132 TULPS significa quindi, nella pratica odierna, che avverso i provvedimenti prefettizi in materia di Titolo V si procede direttamente al TAR, senza necessità di esperire un previo ricorso gerarchico al Ministero dell'Interno.

Ambito soggettivo: i provvedimenti del prefetto nel Titolo V

L'art. 132 si riferisce specificamente ai provvedimenti del prefetto nelle materie del Titolo V. Occorre precisare che non tutti i provvedimenti in materia di agenzie di affari e attività assimilate sono adottati dal prefetto: alcuni — come il rilascio di licenze per attività minori — competono al questore o all'autorità comunale. La definitività dell'art. 132 riguarda soltanto i provvedimenti di competenza prefettizia, che tipicamente riguardano le materie di maggiore rilevanza per l'ordine pubblico provinciale o i casi in cui il prefetto eserciti una competenza di secondo livello (ricorsi, revoche, dinieghi su istanze di riesame).

Rilevanza pratica contemporanea

L'interesse pratico dell'art. 132 è oggi limitato ma non trascurabile. Quando il prefetto adotta un provvedimento di diniego, revoca o sospensione di un'autorizzazione prevista dal Titolo V TULPS, il soggetto interessato deve sapere che:

1. Non vi è un ricorso gerarchico obbligatorio da esperire prima di adire il TAR.

2. Il termine per il ricorso al TAR decorre dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento.

3. Il provvedimento prefettizio è immediatamente efficace e non è automaticamente sospeso dalla presentazione del ricorso, salvo sospensiva cautelare accordata dal TAR su istanza di parte.

Casi pratici

Caso 1: Revoca prefettizia e ricorso al TAR

Il prefetto revoca l'autorizzazione di polizia di Tizio, titolare di un'agenzia di affari, a seguito di gravi irregolarità riscontrate nelle ispezioni. Tizio intende contestare il provvedimento. Il suo legale gli illustra che, ai sensi dell'art. 132 TULPS, il provvedimento prefettizio è definitivo: non è possibile presentare ricorso gerarchico al Ministero dell'Interno. L'unica via è il ricorso al TAR competente entro sessanta giorni dalla notificazione, con eventuale richiesta di sospensiva cautelare per proseguire provvisoriamente l'attività nelle more del giudizio.

Caso 2: Diniego prefettizio e ricorso straordinario

Il prefetto nega il rilascio di una nuova autorizzazione a Caia, che intendeva aprire un'agenzia di mediazione commerciale, adducendo motivi di ordine pubblico. Caia, per ragioni di convenienza economica, preferisce non instaurare un contenzioso ordinario davanti al TAR e valuta il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, esperibile entro centoventi giorni. Il legale di Caia avverte che il ricorso straordinario ha tempi più lunghi e che la decisione, sebbene vincolante per l'Amministrazione, non consente la concessione di misure cautelari provvisorie durante la pendenza del ricorso.

Caso 3: Questura vs. prefetto: identificazione dell'organo competente

Sempronio riceve un provvedimento di sospensione dell'autorizzazione per la sua agenzia di recapito. Il provvedimento è firmato dal questore, non dal prefetto. Il suo consulente legale verifica se l'art. 132 TULPS si applica: la definitività si riferisce ai provvedimenti del prefetto, non del questore. Il provvedimento questorile non è definitivo ex art. 132, ma è comunque impugnabile al TAR nei termini ordinari. La distinzione è rilevante perché, in presenza di un atto non definitivo, in teoria potrebbe residuare un ricorso gerarchico al prefetto, salvo che norme specifiche lo escludano.

Domande frequenti

Cosa significa che i provvedimenti del prefetto sono 'definitivi' ai sensi dell'art. 132 TULPS?

Significa che non è previsto un ricorso gerarchico al Ministero dell'Interno. Il provvedimento è impugnabile direttamente davanti al TAR entro 60 giorni (o con ricorso straordinario al PdR entro 120 giorni).

Il ricorso al TAR sospende automaticamente il provvedimento prefettizio?

No. Il provvedimento rimane efficace durante il giudizio. Per ottenere la sospensione occorre presentare istanza cautelare al TAR, che la concede valutando il fumus boni iuris e il periculum in mora.

L'art. 132 si applica a tutti i provvedimenti in materia di Titolo V o solo a quelli del prefetto?

Solo ai provvedimenti del prefetto. I provvedimenti adottati dal questore o da altre autorità di pubblica sicurezza non rientrano nell'ambito dell'art. 132 e seguono il regime ordinario di impugnazione.

È possibile impugnare un provvedimento prefettizio definitivo con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica?

Sì. Il ricorso straordinario al PdR è un rimedio alternativo al ricorso al TAR, esperibile entro 120 giorni. Non è possibile utilizzare entrambi i rimedi per lo stesso atto.

La definitività del provvedimento incide sui termini di prescrizione o decadenza?

No direttamente. La definitività incide sui mezzi di impugnazione (esclude il ricorso gerarchico). I termini di decadenza per il ricorso al TAR (60 giorni) decorrono dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento, indipendentemente dalla sua definitività.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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