← Torna a TULPS — Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931)
Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Chi commercia o tratta cose antiche o usate non può effettuare operazioni con persone prive di documento fotografico ufficiale.
  • È obbligatoria la tenuta di un registro giornaliero con le generalità dei contraenti e le indicazioni prescritte dal regolamento.
  • Il registro deve essere esibito agli agenti di pubblica sicurezza a ogni richiesta.
  • Anche la persona che vende o cede cose usate è tenuta a identificarsi con documento fotografico ufficiale.
  • Chi acquista cose preziose non può alienarle o alterarle prima di dieci giorni dall'acquisto, salvo eccezioni tassative (fondachieri, fabbricanti, asta pubblica).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 128 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 e 127 non possono compiere operazioni su cose antiche o usate se non con le persone provviste della carta di identità o di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'Amministrazione dello Stato.(30)

Essi devono tenere un registro delle operazioni di cui al primo comma che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni di cui al primo comma stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.(30)

Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.(30)

Le persone, che compiono operazioni di cui al primo comma con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi predetti.(30)

L'esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica.

Commento

Ratio e funzione di prevenzione

L'articolo 128 TULPS è norma cardine del sistema di prevenzione della ricettazione e della circolazione di beni di origine illecita nel commercio di cose antiche o usate. La disposizione si inserisce nel Capo dedicato agli esercenti che trattano oggetti dell'usato e si coordina con gli articoli 126 e 127, che ne definiscono il perimetro soggettivo di applicazione.

Il legislatore storico ha inteso creare una rete di controllo diffuso sul mercato secondario dei beni mobili, imponendo agli operatori del settore obblighi di identificazione, registrazione e — per le cose preziose — un periodo di cooling-off che consenta alle forze di polizia di intercettare beni trafugati prima della loro immissione definitiva nel circuito commerciale.

Ambito soggettivo: i soggetti obbligati

La norma si rivolge ai fabbricanti, commercianti, esercenti e alle altre persone indicate negli articoli 126 e 127. Vi rientrano, in particolare, i commercianti di antiquariato, i rigattieri, i gestori di mercati dell'usato, le piattaforme fisiche di compravendita di oggetti usati, i gioiellieri che acquistano pezzi di seconda mano. La gamma dei soggetti obbligati è ampia, riflettendo la pluralità di figure economiche che operano nel mercato secondario.

Obbligo di identificazione

Il primo comma stabilisce che le operazioni su cose antiche o usate non possono essere compiute con persone prive di carta d'identità o altro documento munito di fotografia rilasciato dall'Amministrazione dello Stato. L'obbligo grava su entrambi i lati: l'esercente non può concludere l'operazione senza aver verificato il documento, e la persona che cede o vende (quarto comma) è a sua volta tenuta a dimostrare la propria identità.

Questa simmetria degli obblighi distingue l'art. 128 dall'art. 119, dove l'identificazione grava esclusivamente sul soggetto che si rivolge all'agenzia. Nel commercio dell'usato, il controllo è bidirezionale: tanto il cedente quanto l'acquirente devono essere identificati, in quanto la tracciabilità della filiera è essenziale per la prevenzione della ricettazione.

Il registro delle operazioni

Il secondo comma impone la tenuta di un registro delle operazioni giornaliere. Il registro deve contenere le generalità complete di coloro con cui le operazioni vengono compiute, nonché le altre indicazioni prescritte dal regolamento di esecuzione (R.D. 635/1940). Tra le informazioni tipicamente richieste: la descrizione del bene, il prezzo, il numero e il tipo di documento esibito.

Il terzo comma impone l'obbligo di esibizione del registro ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza. Il registro è lo strumento primario attraverso cui le forze dell'ordine verificano la legalità delle transazioni e la provenienza dei beni in circolazione. La tenuta irregolare o il rifiuto di esibizione configura autonoma violazione sanzionabile.

Il termine di blocco per le cose preziose

Il quinto comma introduce una misura preventiva di carattere temporale: l'esercente che abbia acquistato cose preziose non può né alienarle né alterarle prima che siano trascorsi dieci giorni dall'acquisto. Questa freezing clause serve a garantire che le forze di polizia abbiano un congruo lasso di tempo per verificare se i beni preziosi oggetto di transazione siano stati denunciati come rubati.

Le eccezioni al divieto decennale sono tassative: oggetti acquistati presso fondachieri (depositari-magazzinieri), fabbricanti (dove la provenienza è certa) o all'asta pubblica (dove la procedura garantisce la tracciabilità). Fuori da questi casi, l'alienazione o l'alterazione anticipata costituisce violazione dell'art. 128.

Sanzioni e coordinamento con le norme penali

Le violazioni dell'art. 128 sono sanzionate in via amministrativa dall'art. 17-bis TULPS. Tuttavia, quando le operazioni su beni usati abbiano avuto ad oggetto beni di provenienza delittuosa e l'esercente fosse consapevole di tale provenienza — o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza professionale — si può configurare il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) o, in presenza di mera imprudenza, di incauto acquisto (art. 712 c.p.). Il rispetto formale degli obblighi dell'art. 128 è spesso invocato come elemento indiziario a favore della buona fede dell'esercente.

In ambito antiriciclaggio, i soggetti che rientrano nell'ambito del D.Lgs. 231/2007 (in particolare i commercianti di opere d'arte e oggetti preziosi) devono rispettare gli obblighi di adeguata verifica in aggiunta a quelli del TULPS.

Domande frequenti

Chi è obbligato a rispettare l'art. 128 TULPS?

I fabbricanti, commercianti, esercenti e le altre persone indicate negli artt. 126 e 127 TULPS: in pratica, chiunque svolga attività di commercio o intermediazione di cose antiche o usate, inclusi rigattieri, antiquari, gestori di mercati dell'usato e gioiellieri dell'usato.

Entro quanti giorni un esercente può rivendere un oggetto prezioso acquistato?

Non prima di dieci giorni dall'acquisto. Fanno eccezione gli oggetti acquistati presso fondachieri, fabbricanti o all'asta pubblica. La regola vale anche per l'alterazione del bene (ad es. rifusione di gioielli).

Cosa deve annotare l'esercente nel registro delle operazioni su usato?

Le generalità complete di chi cede o acquista, una descrizione del bene, le altre indicazioni prescritte dal regolamento di esecuzione (R.D. 635/1940): numero di documento, tipo di documento, prezzo. Il registro va esibito agli agenti di PS a ogni richiesta.

Cosa rischia l'esercente che non rispetta l'art. 128?

È soggetto alla sanzione amministrativa ex art. 17-bis TULPS e rischia la sospensione o revoca dell'autorizzazione di polizia. Se i beni trattati erano di provenienza illecita, può rispondere di ricettazione (art. 648 c.p.) o incauto acquisto (art. 712 c.p.).

Il venditore privato che cede un oggetto usato deve identificarsi?

Sì. Il quarto comma dell'art. 128 impone anche alla persona che compie l'operazione (cedente o venditore) di dimostrare la propria identità con documento fotografico ufficiale. L'obbligo è quindi bidirezionale.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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