Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1102 c.c. Uso della cosa comune

In vigore

Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.

In sintesi

  • Ciascun partecipante può usare la cosa comune liberamente, purché non ne alteri la destinazione economica.
  • L'uso non deve impedire agli altri di esercitare il medesimo diritto in modo paritetico.
  • È ammessa l'esecuzione di modifiche migliorative a proprie spese, se non pregiudicano la destinazione o i diritti altrui.
  • Il partecipante non può acquistare per usucapione la quota altrui senza mutare il titolo del proprio possesso.
Indice dei contenuti

Il diritto di uso nella comunione

L'art. 1102 c.c. disciplina il diritto di ciascun partecipante di servirsi della cosa comune. Il diritto di uso è ampio ma non illimitato: incontra due vincoli fondamentali. Il primo è il divieto di alterare la destinazione della cosa, intesa come la funzione economico-sociale cui essa è oggettivamente adibita. Il secondo è il divieto di impedire agli altri di fare parimenti uso del bene secondo il loro diritto.

Il contemperamento tra questi limiti è dinamico: non è necessario che tutti i partecipanti usino il bene simultaneamente o in eguale misura. È sufficiente che l'uso di uno non precluda in linea di principio l'uso degli altri. La giurisprudenza ha elaborato il concetto di uso promiscuo come regola generale nelle situazioni di incompatibilità pratica.

Modifiche migliorative

Il comma 1, seconda parte, consente al partecipante di apportare modificazioni necessarie al miglior godimento della cosa, a proprie spese. Queste modifiche devono essere funzionali all'uso e non devono alterare la destinazione né ledere i diritti degli altri comunisti. La norma bilancia l'iniziativa individuale con la tutela della collettività dei partecipanti.

Divieto di usucapione della quota

Il comma 2 recepisce il principio per cui il comproprietario non può usucapire la quota degli altri partecipanti senza compiere atti incompatibili con il possesso altrui e idonei a mutare il titolo del proprio possesso da detenzione in nome di tutti a possesso esclusivo. Ciò richiede atti univoci e manifesti di esclusione degli altri comproprietari, come l'impedimento fisico all'accesso o la dichiarazione formale di possedere a titolo esclusivo.

Domande frequenti

Come può il comproprietario usare la cosa comune?

Può servirsene purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne pari uso secondo il loro diritto (art. 1102 c.c.).

Tutti i comproprietari devono usare il bene contemporaneamente?

No: basta che l'uso di uno non precluda in linea di principio l'uso degli altri; la giurisprudenza ammette l'uso promiscuo.

Il comproprietario può apportare modifiche?

Sì, a proprie spese, le modificazioni necessarie al miglior godimento, purché non alterino la destinazione né ledano i diritti altrui.

Si può usucapire la quota degli altri comproprietari?

Solo compiendo atti idonei a mutare il titolo del proprio possesso, manifestando un possesso esclusivo incompatibile con quello degli altri.

Cosa significa 'non alterare la destinazione'?

Non mutare la funzione economico-sociale a cui il bene è oggettivamente adibito.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-15
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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