Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1102 c.c. Uso della cosa comune
In vigore
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1101 - Articolo 1101 Codice Civile: Quote dei partecipanti→Cod. civ. art. 1103 - Articolo 1103 Codice Civile: Disposizioni della quota→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1100 Codice Civile: Norme regolatrici→Articolo 1104 Codice Civile: Obblighi dei partecipanti→Articolo 1099 Codice Civile: Sostituzione di acqua viva→Articolo 1105 Codice Civile: Amministrazione→Art. 1098 c.c.: Divieto di deviare acque di scolo o avanzi d’acq→Art. 1106 c.c.: Regolamento della comunione e nomina di amminist→Articolo 1097 Codice Civile: Diritto agli avanzi d’acqua
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il diritto di uso nella comunione
L'art. 1102 c.c. disciplina il diritto di ciascun partecipante di servirsi della cosa comune. Il diritto di uso è ampio ma non illimitato: incontra due vincoli fondamentali. Il primo è il divieto di alterare la destinazione della cosa, intesa come la funzione economico-sociale cui essa è oggettivamente adibita. Il secondo è il divieto di impedire agli altri di fare parimenti uso del bene secondo il loro diritto.
Il contemperamento tra questi limiti è dinamico: non è necessario che tutti i partecipanti usino il bene simultaneamente o in eguale misura. È sufficiente che l'uso di uno non precluda in linea di principio l'uso degli altri. La giurisprudenza ha elaborato il concetto di uso promiscuo come regola generale nelle situazioni di incompatibilità pratica.
Modifiche migliorative
Il comma 1, seconda parte, consente al partecipante di apportare modificazioni necessarie al miglior godimento della cosa, a proprie spese. Queste modifiche devono essere funzionali all'uso e non devono alterare la destinazione né ledere i diritti degli altri comunisti. La norma bilancia l'iniziativa individuale con la tutela della collettività dei partecipanti.
Divieto di usucapione della quota
Il comma 2 recepisce il principio per cui il comproprietario non può usucapire la quota degli altri partecipanti senza compiere atti incompatibili con il possesso altrui e idonei a mutare il titolo del proprio possesso da detenzione in nome di tutti a possesso esclusivo. Ciò richiede atti univoci e manifesti di esclusione degli altri comproprietari, come l'impedimento fisico all'accesso o la dichiarazione formale di possedere a titolo esclusivo.
Domande frequenti
Come può il comproprietario usare la cosa comune?
Può servirsene purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne pari uso secondo il loro diritto (art. 1102 c.c.).
Tutti i comproprietari devono usare il bene contemporaneamente?
No: basta che l'uso di uno non precluda in linea di principio l'uso degli altri; la giurisprudenza ammette l'uso promiscuo.
Il comproprietario può apportare modifiche?
Sì, a proprie spese, le modificazioni necessarie al miglior godimento, purché non alterino la destinazione né ledano i diritti altrui.
Si può usucapire la quota degli altri comproprietari?
Solo compiendo atti idonei a mutare il titolo del proprio possesso, manifestando un possesso esclusivo incompatibile con quello degli altri.
Cosa significa 'non alterare la destinazione'?
Non mutare la funzione economico-sociale a cui il bene è oggettivamente adibito.