← Torna a Codice Civile
Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche
In sintesi
  • L'utilità che giustifica la servitù prediale può consistere non solo in un vantaggio economico diretto, ma anche nella maggiore comodità o amenità del fondo dominante.
  • L'utilità può essere di natura industriale: è sufficiente che sia inerente alla destinazione produttiva del fondo (fabbrica, capannone, impianto).
  • La servitù è valida anche quando il vantaggio è indiretto o futuro: ciò che conta è il collegamento stabile tra l'utilità e il fondo dominante come tale, non la persona del proprietario.
  • La norma apre a una nozione elastica di utilità, funzionale alla tutela di ogni interesse fondiario meritevole, purché obiettivo e non meramente personale.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1028 c.c. – Nozione dell’utilità

Testo vigente — R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

L’utilità può consistere anche nella maggiore comodità o amenità del fondo dominante. Può del pari essere inerente alla destinazione industriale del fondo.

In sintesi

  • L'utilità che giustifica la servitù prediale può consistere non solo in un vantaggio economico diretto, ma anche nella maggiore comodità o amenità del fondo dominante.
  • L'utilità può essere di natura industriale: è sufficiente che sia inerente alla destinazione produttiva del fondo (fabbrica, capannone, impianto).
  • La servitù è valida anche quando il vantaggio è indiretto o futuro: ciò che conta è il collegamento stabile tra l'utilità e il fondo dominante come tale, non la persona del proprietario.
  • La norma apre a una nozione elastica di utilità, funzionale alla tutela di ogni interesse fondiario meritevole, purché obiettivo e non meramente personale.

L'art. 1028 c.c. definisce la nozione di utilità rilevante per la costituzione di una servitù prediale. L'utilità non deve essere di tipo strettamente economico: è sufficiente la maggiore comodità o amenità del fondo dominante, o un'utilità connessa alla sua destinazione industriale. La norma ha carattere definitorio e va letta come clausola generale che delimita il concetto di servitù rispetto ad altri istituti.

La servitù come rapporto tra fondi, non tra persone

La servitù prediale (artt. 1027-1099 c.c.) è un diritto reale che grava su un fondo (fondo servente) a favore di un altro fondo (fondo dominante), indipendentemente dalle persone dei rispettivi proprietari. L'art. 1027 c.c. richiede che il peso imposto abbia per oggetto l'utilità del fondo dominante. L'art. 1028 precisa cosa si intende per "utilità": non è richiesto un vantaggio economico diretto e immediatamente quantificabile. È sufficiente la maggiore comodità nell'uso o il godimento del fondo, o anche la sua amenità, cioè la maggiore piacevolezza del luogo. Si pensi a una servitù di veduta che migliora il panorama del fondo dominante: non aumenta il reddito del fondo, ma ne aumenta il valore d'uso e di scambio in modo misurabile. La Cassazione ha costantemente ritenuto valide servitù costituite per garantire comodità funzionali all'uso normale del fondo, anche in assenza di un vantaggio produttivo diretto.

L'utilità industriale

Il secondo comma dell'art. 1028 estende esplicitamente la nozione di utilità all'ambito industriale: l'utilità può essere inerente alla destinazione industriale del fondo. Questa previsione ha rilievo pratico per le servitù connesse a impianti produttivi: servitù di elettrodotto, di acquedotto industriale, di passaggio per mezzi pesanti, di scarico acque industriali trattate. Non occorre che il fondo sia già destinato a uso industriale al momento della costituzione della servitù: è sufficiente che la destinazione industriale sia plausibile e attuale o futura. La giurisprudenza ha ritenuto valide servitù costituite a favore di fondi la cui destinazione industriale era programmata ma non ancora attuata, a condizione che il vincolo fosse strumentale all'attività industriale prevista.

Utilità oggettiva vs. vantaggio soggettivo

Il requisito fondamentale che distingue la servitù da altri rapporti (come il comodato, la locazione, le obbligazioni propter rem) è la oggettività dell'utilità: il vantaggio deve essere del fondo come tale, non della persona del proprietario. Un diritto di passaggio costituito perché il proprietario attuale ha difficoltà motorie è di dubbia validità come servitù: se cessa col cambio di proprietario, non è una servitù ma un diritto personale. L'utilità deve essere tale da arricchire il fondo dominante indipendentemente da chi lo possieda. La Cassazione ha talvolta applicato questo criterio in modo flessibile, riconoscendo come servitù anche utilità prevalentemente soggettive quando il titolo le qualificava esplicitamente come tali e l'utilità era comunque connessa all'uso normale del fondo.

Utilità e proporzione con il sacrificio del fondo servente

L'art. 1028 non richiede espressamente la proporzionalità tra utilità e sacrificio, ma questo principio è insito nel concetto di servitù: un peso sproporzionatamente gravoso rispetto all'utilità ottenuta potrebbe essere considerato abuso del diritto o violare il principio di buona fede nei contratti. In sede di costituzione coattiva (artt. 1032 ss. c.c.), il giudice valuta esplicitamente la necessità e proporzionalità della servitù, il che implica una verifica dell'utilità concreta in rapporto al sacrificio imposto al fondo servente.

Coordinamento normativo

L'art. 1028 va letto con l'art. 1027 c.c. (nozione di servitù prediale), l'art. 1029 c.c. (vantaggio futuro), l'art. 1031 c.c. (modi di costituzione) e con le norme sulle servitù coattive (artt. 1032-1055 c.c.) che declinano il concetto di utilità nelle singole fattispecie tipizzate.

Domande frequenti

Una servitù può essere costituita solo per un vantaggio economico diretto?

No. L'art. 1028 c.c. prevede espressamente che l'utilità possa consistere anche nella maggiore comodità o amenità del fondo dominante. Non occorre un vantaggio economico diretto e quantificabile: è sufficiente che il fondo dominante tragga un beneficio obiettivo dal peso imposto al fondo servente, anche in termini di migliore godimento o maggiore piacevolezza del luogo.

Una servitù a favore di un fondo con destinazione industriale è valida anche se l'industria non è ancora attiva?

Sì. L'art. 1028 c.c. riconosce espressamente l'utilità industriale come idonea a fondare una servitù. La giurisprudenza ha ammesso servitù costituite a favore di fondi la cui destinazione industriale era programmata ma non ancora attuata, purché il vincolo fosse strumentale all'attività industriale prevista e l'utilità fosse obiettivamente connessa al fondo, non alla persona del proprietario.

Un diritto di passaggio costituito a vantaggio esclusivo del proprietario attuale (non del fondo) è una servitù?

No. La servitù prediale richiede che l'utilità sia del fondo come tale, indipendentemente dalla persona del proprietario. Un diritto di passaggio che cessa col cambio di proprietario è un diritto personale (comodato, diritto d'uso), non una servitù. Perché sia servitù, il vantaggio deve arricchire il fondo dominante a favore di qualunque futuro proprietario.

La servitù di veduta panoramica è valida?

Sì. Rientra nella categoria dell'utilità per 'maggiore amenità del fondo dominante' prevista dall'art. 1028 c.c. La giurisprudenza ha costantemente ritenuto valide le servitù di non sopraelevazione o di veduta costituite per preservare il panorama del fondo dominante, poiché aumentano il valore d'uso e di scambio del fondo in modo obiettivo e misurabile.

Come si distingue una servitù valida da un peso sproporzionato?

La proporzionalità tra utilità e sacrificio non è esplicitamente richiesta dall'art. 1028 c.c. per le servitù volontarie, ma rileva nelle servitù coattive (art. 1032 ss. c.c.), dove il giudice valuta la necessità e la minore gravosità del percorso imposto. Per le servitù volontarie, la sproporzione estrema potrebbe rilevare come abuso del diritto o violazione della buona fede contrattuale, ma non ne determina automaticamente la nullità.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.