Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1019 c.c. – Perimento di cosa assicurata dall’usufruttuario
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se l’usufruttuario ha provveduto all’assicurazione della cosa o al pagamento dei premi per la cosa già assicurata, l’usufrutto si trasferisce sull’indennità dovuta dall’assicuratore.
Se è perito un edificio e il proprietario intende di ricostruirlo con la somma conseguita come indennità, l’usufruttuario non può opporsi. L’usufrutto in questo caso si trasferisce sull’edificio ricostruito. Se però la somma impiegata nella ricostruzione è maggiore di quella spettante in usufrutto, il diritto dell’usufruttuario sul nuovo edificio è limitato in proporzione di quest’ultima.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1018 - Articolo 1018 Codice Civile: Perimento dell’edificio→Cod. civ. art. 1020 - Articolo 1020 Codice Civile: Requisizione o espropriazione→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 1017 c.c.: Perimento della cosa per colpa o dolo di terzi→Art. 1021 Codice Civile: Uso→Articolo 1016 Codice Civile: Perimento parziale della cosa→Art. 1022 Codice Civile: Abitazione→Articolo 1015 Codice Civile: Abusi dell’usufruttuario→Articolo 1023 Codice Civile: Ambito della famiglia→Articolo 1014 Codice Civile: Estinzione dell’usufrutto
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'assicurazione come strumento di tutela del diritto reale
L'articolo 1019 c.c. completa il quadro delle ipotesi di surrogazione reale già delineato dall'articolo 1017. Mentre quest'ultimo opera nei casi di responsabilità di terzi, l'articolo 1019 disciplina la situazione in cui l'usufruttuario abbia stipulato un'assicurazione o paghi i premi di una polizza preesistente: in tal caso l'usufrutto si trasferisce sull'indennità assicurativa.
La norma ha un sapore premiale: l'usufruttuario che si è fatto carico, in tutto o in parte, della spesa assicurativa vede il proprio diritto preservato nel valore economico. Si tratta di un meccanismo che incentiva comportamenti prudenziali e protegge l'usufruttuario contro eventi distruttivi che, in assenza di copertura, lo lascerebbero senza rimedio.
I due presupposti applicativi
Per attivare la surrogazione assicurativa la norma richiede alternativamente: che l'usufruttuario abbia stipulato direttamente la polizza, oppure che abbia pagato i premi di una polizza già esistente, tipicamente stipulata dal nudo proprietario o da un precedente titolare. In entrambi i casi la giurisprudenza valuta l'effettivo contributo economico sostenuto e modula gli effetti.
Quando invece la polizza è stipulata e pagata interamente dal nudo proprietario, l'indennità appartiene a lui e l'articolo 1019 non opera: l'usufrutto si estingue per perimento, salvo restino in piedi le ipotesi residue di sopravvivenza disciplinate da altre norme. Per questo motivo, in sede di consulenza, è sempre prudente chiarire chi si farà carico della copertura assicurativa al momento della costituzione dell'usufrutto.
L'ipotesi specifica dell'edificio: priorità alla ricostruzione
Il secondo comma introduce una regola specifica per gli edifici. Se è perito un fabbricato e il proprietario decide di ricostruirlo con l'indennità assicurativa, l'usufruttuario non può opporsi. Si tratta di una scelta legislativa che privilegia la ripristinabilità del bene rispetto alla monetizzazione: l'usufrutto, anziché trasferirsi sulla somma, si trasferisce sul nuovo edificio.
Esempio pratico: Tizio è usufruttuario di un'abitazione di proprietà di Caio. Tizio ha pagato i premi della polizza incendio per gli ultimi anni. Un sinistro distrugge l'immobile. Caio comunica di voler ricostruire impiegando l'indennità assicurativa. Tizio non può opporsi: una volta completata la ricostruzione, il suo usufrutto si trasferirà sul nuovo fabbricato per la durata residua originaria.
Il limite proporzionale al diritto dell'usufruttuario
Il legislatore ha previsto un correttivo importante: se la somma impiegata nella ricostruzione è maggiore di quella spettante in usufrutto (cioè dell'indennità che sarebbe stata destinata al godimento dell'usufruttuario), il diritto dell'usufruttuario sul nuovo edificio è limitato in proporzione.
La logica è di equità: se il proprietario integra l'indennità con risorse proprie per costruire un fabbricato di valore superiore, non sarebbe giusto far gravare l'intero immobile dell'usufrutto come se nulla fosse. Si applica quindi una proporzione: il nuovo usufrutto copre solo la quota del valore corrispondente all'indennità assicurativa, mentre la parte aggiuntiva resta libera.
Esempio: se l'indennità è 100 e Caio aggiunge 50 di tasca propria per ricostruire un immobile più ampio del valore di 150, l'usufrutto di Tizio si concentrerà sui due terzi del nuovo edificio (100/150), restando libero il terzo aggiuntivo.
Indicazioni pratiche per i professionisti
Sul piano operativo è opportuno che la posizione assicurativa sia documentata fin dall'origine: chi paga i premi, in quale percentuale, con quale frequenza. Conviene conservare quietanze e bonifici per anni, perché in caso di sinistro la prova del contributo economico è decisiva per attivare la surrogazione. È anche prudente prevedere clausole contrattuali specifiche nell'atto costitutivo dell'usufrutto, che disciplinino sin dall'inizio chi si fa carico dell'assicurazione e cosa accade in caso di ricostruzione integrale.
Domande frequenti
Se l'usufruttuario assicura il bene e questo perisce, l'indennità va a lui o al proprietario?
L'indennità è soggetta all'usufrutto: l'usufruttuario ha il diritto di godimento sull'indennità, non la proprietà. In pratica, se il proprietario non ricostruisce, l'indennità va investita e l'usufruttuario percepisce gli interessi per tutta la durata del suo diritto; al termine l'indennità-capitale torna al nudo proprietario.
Il proprietario può ricostruire l'edificio contro la volontà dell'usufruttuario?
Sì. L'art. 1019 c.c. prevede espressamente che l'usufruttuario non possa opporsi alla ricostruzione se il proprietario vuole usare l'indennità per ricostruire. Il diritto di ricostruzione spetta al proprietario; l'usufrutto si trasferirà sull'edificio ricostruito, garantendo all'usufruttuario il godimento del nuovo immobile.
Cosa succede all'indennità assicurativa se il proprietario non ricostruisce?
Deve essere investita in modo fruttifero: il codice impone che il capitale non resti infruttifero. L'usufruttuario percepisce gli interessi sull'indennità per tutta la durata residua del diritto, come surrogato del godimento sul bene fisico perito. Al termine dell'usufrutto, il capitale è restituito al nudo proprietario.
Vale la stessa regola se l'assicurazione era del proprietario ma i premi erano pagati dall'usufruttuario?
Sì. L'art. 1019 c.c. include espressamente il caso in cui l'usufruttuario abbia pagato i premi di un'assicurazione già stipulata dal proprietario: in questo caso l'usufrutto si trasferisce ugualmente sull'indennità. La ratio è che chi ha finanziato la copertura assicurativa non può perdere il suo diritto di godimento per il perimento del bene.
Su quale edificio si trasferisce l'usufrutto dopo la ricostruzione?
Sul nuovo edificio ricostruito dal proprietario con l'indennità assicurativa. L'usufrutto continua per tutta la durata residua originaria sul nuovo edificio, come se il perimento non fosse avvenuto. Non si ricomincia a decorrere la durata dell'usufrutto: rimane quella originaria.