Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1012 c.c. – Usurpazioni durante l’usufrutto e azioni relative alle servitù
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se durante l’usufrutto un terzo commette usurpazione sul fondo o altrimenti offende le ragioni del proprietario, l’usufruttuario è tenuto a fargliene denunzia e, omettendola, è responsabile dei danni che eventualmente siano derivati al proprietario.
L’usufruttuario può far riconoscere l’esistenza delle servitù a favore del fondo o l’inesistenza di quelle che si pretende di esercitare sul fondo medesimo; egli deve in questi casi chiamare in giudizio il proprietario.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1011 - Articolo 1011 Codice Civile: Ritenzione per le somme anticipate→Cod. civ. art. 1013 - Articolo 1013 Codice Civile: Spese per le liti→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 1010 c.c.: Passività gravanti su eredità in usufrutto→Articolo 1014 Codice Civile: Estinzione dell’usufrutto→Art. 1009 c.c.: Imposte e altri pesi a carico del proprietario→Articolo 1015 Codice Civile: Abusi dell’usufruttuario→Art. 1008 c.c.: Imposte e altri pesi a carico del l’usufruttuario→Articolo 1016 Codice Civile: Perimento parziale della cosa→Articolo 1007 Codice Civile: Rovina parziale di edificio accessorio
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 1012 c.c. disciplina due profili distinti: l'obbligo dell'usufruttuario di denunciare al proprietario le usurpazioni di terzi (pena la responsabilità per i danni da omissione) e la facoltà dell'usufruttuario di promuovere azioni relative alle servitù del fondo, con obbligo di chiamare in causa il proprietario. La norma garantisce la difesa sia del godimento sia della proprietà.
Obbligo di denuncia delle usurpazioni
Il primo obbligo dell'art. 1012 c.c. riguarda le usurpazioni di terzi: se durante l'usufrutto un terzo compie atti di usurpazione sul fondo (occupa abusivamente terreni, demolisce confini, pretende diritti inesistenti) o comunque "offende le ragioni del proprietario", l'usufruttuario è tenuto a darne immediata denuncia al nudo proprietario. L'obbligo di denuncia è giustificato dal fatto che l'usufruttuario, avendo il possesso del bene, è il soggetto che per primo percepisce le turbative esterne. Il proprietario, lontano dal godimento del bene, potrebbe non venire a conoscenza dell'usurpazione in tempo utile per agire a tutela della proprietà. Se l'usufruttuario omette la denuncia e il proprietario subisce danni (prescrizione dell'azione, perdita di prove, etc.), l'usufruttuario ne risponde.
Facoltà di azione sulle servitù
La seconda parte dell'art. 1012 c.c. attribuisce all'usufruttuario la facoltà di agire in giudizio per le servitù del fondo: può far accertare l'esistenza di servitù attive a favore del fondo usufruttuato (es.: il vicino che nega il diritto di passaggio) o contestare l'inesistenza di servitù passive che terzi pretendono di esercitare sul fondo (es.: il vicino che occupa una porzione del fondo affermando una servitù di uso). Questa legittimazione processuale è funzionale alla tutela del godimento: l'usufruttuario, che usa il fondo giornalmente, è il soggetto più esposto alle turbative provenienti dalle servitù contestate.
Obbligo di chiamata del proprietario in causa
Nelle azioni relative alle servitù, l'usufruttuario deve chiamare in giudizio il proprietario: il litisconsorzio con il nudo proprietario è necessario perché la sentenza sulla servitù ha effetti ultra-partes (la servitù è un diritto reale che grava sul fondo, non solo sul rapporto tra usufruttuario e terzo). Se l'usufruttuario agisce senza chiamare il proprietario, la sentenza non sarebbe opponibile a quest'ultimo e potrebbe determinare contraddizioni nella tutela del diritto reale. La chiamata in causa può avvenire per litisdenuntiatio (notifica della lite al proprietario perché si costituisca) o per chiamata in causa ex art. 106 c.p.c.
Coordinamento con l'art. 998 c.c.
L'art. 1012 si coordina con l'art. 998 c.c. (legittimazione processuale dell'usufruttuario): mentre l'art. 998 attribuisce all'usufruttuario la legittimazione autonoma per le azioni a tutela del godimento, l'art. 1012 specifica il regime per le azioni sulle servitù (necessità della chiamata del proprietario) e per le usurpazioni (obbligo di denuncia). I due articoli si completano: l'usufruttuario ha ampia legittimazione per difendere il godimento (art. 998) ma ha anche obblighi di collaborazione con il proprietario per la difesa della proprietà (art. 1012).
Coordinamento normativo
L'art. 1012 va letto con l'art. 998 c.c. (legittimazione processuale), l'art. 1027 c.c. ss. (servitù prediali), l'art. 1168 c.c. (azione di reintegrazione) e con gli artt. 105-106 c.p.c. (intervento e chiamata in causa).
Domande frequenti
Se un vicino occupa illegalmente una porzione del fondo in usufrutto, chi deve fare causa?
L'usufruttuario ha l'obbligo di denunciare l'usurpazione al nudo proprietario affinché possa agire per la tutela della proprietà. L'usufruttuario può anche agire autonomamente con azioni possessorie (art. 998 c.c.) a difesa del proprio possesso. Se omette la denuncia e il proprietario subisce danni, l'usufruttuario ne risponde.
L'usufruttuario può fare causa al vicino che nega il diritto di passaggio?
Sì. L'art. 1012 c.c. gli attribuisce la facoltà di agire per far accertare le servitù attive a favore del fondo usufruttuato. Deve però chiamare in causa il nudo proprietario: la sentenza sulla servitù produce effetti reali che riguardano il fondo indipendentemente dalla persona dell'usufruttuario, quindi il proprietario deve essere parte del processo.
Cosa succede se l'usufruttuario non avvisa il proprietario dell'usurpazione di un terzo?
Risponde dei danni che derivano dalla mancata denuncia. Se il proprietario, non informato in tempo, perde l'azione di rivendicazione per prescrizione o vede deteriorarsi le prove, l'usufruttuario sarà tenuto a risarcire i danni patrimoniali conseguenti all'omissione dell'avviso.
L'usufruttuario deve essere parte necessaria nelle cause sulle servitù del fondo?
Non necessariamente nel senso che terzi o il nudo proprietario non sono obbligati a citarlo. Ma quando è l'usufruttuario ad agire per le servitù, deve lui stesso chiamare in causa il nudo proprietario. Se è il proprietario ad agire per le servitù, è opportuno che l'usufruttuario intervenga in causa ex art. 998 c.c. per tutelare il proprio interesse al godimento.
La denuncia dell'usurpazione al proprietario deve essere fatta in forma scritta?
La legge non prescrive una forma specifica. Tuttavia, per evitare contestazioni sull'adempimento dell'obbligo e sulla tempestività della denuncia, è consigliabile una comunicazione scritta (raccomandata A/R o PEC) con data certa, che documenti il momento e il contenuto della segnalazione.