Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1122-ter c.c. – Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136 .

In sintesi

  • L'articolo 1122-ter disciplina l'installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni dell'edificio condominiale.
  • Si tratta di telecamere collocate in androni, scale, cortili, autorimesse, ascensori e altri spazi condominiali a uso collettivo.
  • La decisione è di competenza esclusiva dell'assemblea, non del singolo condomino o dell'amministratore.
  • È richiesta la maggioranza qualificata dell'articolo 1136 comma 2 c.c.: maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio (500 millesimi).
  • L'installazione deve rispettare la normativa privacy (GDPR e provvedimenti del Garante) con cartellonistica, finalità di sicurezza e tempi di conservazione limitati.
  • Norma introdotta dalla riforma del condominio (legge 220/2012) per dare base giuridica certa a una prassi sempre più diffusa.
Indice dei contenuti

Inquadramento dell'articolo 1122-ter del Codice Civile

L'articolo 1122-ter del Codice Civile, introdotto dalla legge 220/2012 di riforma del condominio, ha fornito una specifica base normativa all'installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni dell'edificio condominiale. Prima della riforma si discuteva se questa decisione richiedesse l'unanimita' (in quanto comportante una limitazione delle facolta' di godimento individuale) oppure una semplice maggioranza ordinaria: la norma ha risolto il contrasto fissando un quorum chiaro e qualificato, di favor verso l'iniziativa di sicurezza collettiva ma non rimesso alle ordinarie maggioranze di gestione.

Competenza esclusiva dell'assemblea

La decisione e' rimessa all'assemblea condominiale: ne segue che ne' il singolo condomino, ne' l'amministratore, ne' un gruppo informale di proprietari possono autonomamente installare telecamere sulle parti comuni. Tizio, condomino preoccupato per furti recenti, non può montare di propria iniziativa una telecamera nell'androne o sulla facciata che inquadri il cortile comune: deve sottoporre la proposta all'assemblea, eventualmente chiedendone formale convocazione. Diversamente, le telecamere installate da un singolo che riprendano solo la propria porzione di proprietà esclusiva (ingresso del proprio appartamento, balcone privato) restano fuori dall'ambito dell'articolo 1122-ter, fermi gli obblighi di privacy.

La maggioranza qualificata richiesta

Il rinvio al secondo comma dell'articolo 1136 individua una maggioranza qualificata: in seconda convocazione (ipotesi più frequente nella prassi condominiale) occorre il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio, vale a dire almeno 500 millesimi. Caio, condomino con 200 millesimi, può opporsi ma la sua opposizione non blocca la delibera se i favorevoli raggiungono il quorum. La scelta del legislatore privilegia la sicurezza comune rispetto a una maggioranza semplice di gestione, senza giungere alle maggioranze più elevate o all'unanimita' richieste per le innovazioni gravose o voluttuarie.

Oggetto: parti comuni e finalità di sicurezza

L'oggetto della delibera sono gli impianti di videosorveglianza sulle parti comuni: ingressi, androni, vani scala, cortili, autorimesse condominiali, locali ascensore, aree verdi comuni. La finalità tipica e' la prevenzione di furti, atti vandalici e accessi non autorizzati. Il verbale e il preventivo dell'installatore dovrebbero indicare numero e posizione delle telecamere, angoli di ripresa, modalità di registrazione, tempi di conservazione delle immagini e soggetti autorizzati alla consultazione.

Coordinamento con la normativa privacy

L'articolo 1122-ter regola il profilo civilistico della delibera ma non esaurisce la disciplina: l'installazione deve rispettare la normativa europea (Regolamento UE 2016/679, GDPR) e i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza. Il condominio diventa titolare del trattamento e deve garantire informativa con cartellonistica visibile prima dell'area sorvegliata, principio di minimizzazione (telecamere orientate solo sulle parti comuni e non sulla via pubblica o su finestre altrui), tempi di conservazione tendenzialmente non superiori a 24-72 ore salvo specifiche esigenze, e procedura per gli accessi alle registrazioni in caso di richieste dell'autorità giudiziaria. La violazione della disciplina privacy può esporre il condominio a sanzioni amministrative anche elevate, indipendentemente dalla regolarita' della delibera civilistica.

Domande frequenti

Tizio può installare di propria iniziativa una telecamera nell'androne condominiale?

No, l'articolo 1122-ter riserva la decisione all'assemblea condominiale. Tizio può proporre l'installazione e chiedere la convocazione dell'assemblea, ma non procedere autonomamente. Restano libere le telecamere che inquadrano esclusivamente la propria proprietà privata, fermo il rispetto della privacy dei vicini.

Che maggioranza serve in assemblea per installare le telecamere comuni?

Serve la maggioranza qualificata dell'articolo 1136 comma 2 c.c.: maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio, cioè 500 millesimi. È un quorum più alto di quello ordinario di gestione ma più basso di quello richiesto per le innovazioni gravose.

L'opposizione di Caio può bloccare la delibera sulla videosorveglianza?

No, se i favorevoli raggiungono il quorum dell'articolo 1136 comma 2. Caio dissenziente può impugnare la delibera entro 30 giorni solo per vizi di procedura, eccesso di potere o violazione di legge (ad esempio violazione della disciplina privacy), non per il solo dissenso.

L'articolo 1122-ter copre anche gli adempimenti privacy?

No, la norma regola solo la decisione condominiale. Restano applicabili il GDPR e i provvedimenti del Garante: il condominio deve apporre cartelli informativi, limitare gli angoli di ripresa alle parti comuni, definire tempi di conservazione brevi e disciplinare gli accessi alle registrazioni.

Si possono installare telecamere che inquadrano la via pubblica?

No di regola, salvo specifiche autorizzazioni. Le telecamere condominiali devono essere orientate solo sulle parti comuni dell'edificio: la ripresa sistematica della via pubblica e' attività riservata alle pubbliche autorità e può essere contestata dal Garante anche con sanzione del condominio.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.