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Il CCNL Studi Professionali prevede tre tipologie di apprendistato: professionalizzante (acquisizione di una qualifica), per diploma (per giovani in percorso scolastico), alta formazione e ricerca (per laureandi e dottorandi, incluse pratiche professionali). Le pratiche professionali (es. praticantato avvocato, commercialista) possono integrarsi con l’apprendistato di alta formazione per accelerare l’inserimento.
Tabella riepilogativa
| Tipologia | Destinatari | Durata |
|---|---|---|
| Professionalizzante | 18-29 anni | Fino a 36 mesi |
| Per diploma | 15-25 anni in percorso scolastico | 3-4 anni |
| Alta formazione e ricerca | Laureandi, dottorandi, praticanti | Variabile |
| Aliquota contributiva | 10% (vs 30%) | Per durata apprendistato |
Le 3 tipologie di apprendistato
Il CCNL Studi Professionali prevede tutte e 3 le tipologie di apprendistato del D.Lgs. 81/2015:
- Apprendistato professionalizzante (art. 44): per giovani 18-29 anni che vogliono acquisire una qualifica professionale. Durata fino a 36 mesi. Tipico negli studi commercialisti, legali, tecnici.
- Apprendistato per diploma o specializzazione (art. 43): per giovani 15-25 anni in percorso scolastico (scuola secondaria, IFTS, ITS). Durata 3-4 anni.
- Apprendistato di alta formazione e ricerca (art. 45): per laureandi, masterizzandi, dottorandi. Include il praticantato professionale (es. praticantato avvocato, commercialista, consulente del lavoro).
Apprendistato di alta formazione: il praticantato
L’apprendistato di alta formazione e ricerca è particolarmente rilevante per gli studi professionali perché può essere usato per inquadrare il praticantato professionale (es. praticante avvocato, praticante commercialista, praticante consulente del lavoro).
Vantaggi rispetto al praticantato “tradizionale”:
- Rapporto di lavoro dipendente vero e proprio (retribuzione, contributi, ferie)
- Aliquota contributiva agevolata al 10%
- Riconoscimento formale del percorso formativo
- Possibilità di acquisire titoli accademici (laurea magistrale, master, dottorato) in modalità integrata
Apprendistato professionalizzante negli studi
Per giovani 18-29 anni che vogliono diventare contabili, addetti studio, paralegal, igienisti dentali, ecc. Durata fino a 36 mesi. Inquadramento al livello finale di destinazione con retribuzione percentuale crescente (85% → 90% → 95%).
Formazione obbligatoria: 120 ore/anno (80 esterne + 40 interne).
Vantaggi contributivi per il datore
Come negli altri settori:
- Aliquota contributiva ridotta al 10% per la durata dell’apprendistato
- Sgravi per studi con meno di 9 dipendenti nei primi 3 anni
- Conferma di occupazione: contributi ridotti per 12 mesi successivi
- Apprendista escluso dal computo per soglie dimensionali (Statuto)
Casi pratici
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Domande frequenti
Quante tipologie di apprendistato ci sono nel CCNL Studi?
Il praticantato avvocato può essere apprendistato?
Quanto dura l'apprendistato professionalizzante negli Studi?
Quale formazione fa un apprendista in studio?
Quali vantaggi per il datore?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso e licenziamento nel CCNL Studi Professionali, Ferie e permessi nel CCNL Studi Professionali, Maternità e congedi parentali nel CCNL Studi Professionali, Tredicesima e premi nel CCNL Studi Professionali e Malattia e infortunio nel CCNL Studi Professionali.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Studi Professionali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'apprendistato e' la principale porta d'ingresso qualificata nel mondo del lavoro per i giovani, e negli studi professionali assume una valenza particolare per il legame con i percorsi abilitanti delle professioni. La disciplina generale e' contenuta nel D.Lgs. 81/2015, che ne definisce le tre tipologie; il CCNL Studi Professionali ne declina l'applicazione concreta in termini di inquadramento, durata e obblighi formativi. Capire le differenze tra le tre forme e' decisivo sia per il giovane che valuta un'offerta, sia per lo studio che intende strutturare un inserimento corretto.
La natura dell'apprendistato come contratto formativo
L'apprendistato e' un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione. La causa formativa lo distingue dagli altri rapporti: il datore di lavoro si obbliga a impartire o far impartire una formazione, e in cambio beneficia di un trattamento normativo e contributivo agevolato. Questa struttura giustifica anche il sottoinquadramento iniziale rispetto alla qualifica di destinazione, recuperato progressivamente nel corso del rapporto.
L'apprendistato professionalizzante
E' la tipologia più diffusa. Si rivolge ai giovani entro i limiti di eta' di legge e mira all'acquisizione di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, attraverso la formazione sul lavoro integrata da quella regolata dal contratto. Negli studi professionali e' lo strumento tipico per formare addetti di segreteria specializzata, assistenti tecnici e collaboratori amministrativi.
L'apprendistato per la qualifica e il diploma
Questa forma si rivolge ai giovani in eta' scolare e consente di conseguire un titolo di studio mentre si lavora, in un'ottica di alternanza rafforzata. La durata e' parametrata al percorso di istruzione di riferimento. E' meno frequente negli studi professionali ma utile per profili di ingresso che maturano contestualmente una qualifica scolastica.
L'alta formazione e ricerca e il nodo del praticantato
L'apprendistato di alta formazione e ricerca consente di conseguire titoli universitari, dottorati e di svolgere attività di ricerca. La sua peculiarita' negli studi professionali e' la possibile integrazione con i periodi di praticantato richiesti per l'accesso alle professioni ordinistiche, come quella forense o di commercialista. Questa integrazione, dove ammessa e disciplinata, consente di unire reddito da lavoro, copertura previdenziale e maturazione dei requisiti professionali, accelerando l'inserimento.
Formazione, inquadramento e tutele
In tutte le tipologie restano centrali gli obblighi formativi: la formazione e' elemento essenziale, e la sua omissione può avere conseguenze sulla qualificazione del rapporto. L'inquadramento e la retribuzione seguono le tabelle del CCNL vigente, con il meccanismo di crescita progressiva. Al termine del periodo formativo, in assenza di disdetta, il rapporto prosegue come ordinario rapporto a tempo indeterminato.
Cosa verificare prima di firmare
Il giovane dovrebbe accertare la tipologia indicata nel contratto, il livello di inquadramento iniziale e finale, il piano formativo individuale e l'eventuale collegamento con un percorso abilitante. I valori retributivi e le durate vanno riscontrati sul testo del CCNL Studi Professionali in vigore, soggetto a rinnovi periodici.
Domande frequenti
Quali sono le tre tipologie di apprendistato?
Professionalizzante (per acquisire una qualificazione professionale), per la qualifica e il diploma (per giovani in eta' scolare) e di alta formazione e ricerca (per titoli universitari, dottorati e ricerca). Sono definite dal D.Lgs. 81/2015 e applicate dal CCNL.
L'apprendistato puo' valere come praticantato professionale?
L'apprendistato di alta formazione e ricerca puo', dove disciplinato, integrarsi con i periodi di praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, unendo reddito, copertura previdenziale e maturazione dei requisiti.
Perche' l'apprendista parte con un livello piu' basso?
Per la causa formativa del contratto: il sottoinquadramento iniziale rispetto alla qualifica di destinazione e' fisiologico e viene recuperato progressivamente durante il rapporto, secondo quanto stabilito dal CCNL.
Cosa succede al termine dell'apprendistato?
Se nessuna delle parti recede al termine del periodo formativo, il rapporto prosegue automaticamente come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
La formazione e' obbligatoria?
Si', e' elemento essenziale del contratto. Il mancato adempimento degli obblighi formativi a carico del datore puo' avere conseguenze, fino alla riqualificazione del rapporto come ordinario fin dall'origine.