In sintesi
L'art. 92-bis del DPR 602/1973 sanziona il contribuente che, a seguito di richiesta dell'ufficio nell'ambito del controllo formale della dichiarazione (art. 36-bis DPR 600/1973), non esibisce o non trasmette idonea documentazione a supporto dei crediti d'imposta utilizzati, dei versamenti effettuati, degli oneri deducibili, delle detrazioni d'imposta e delle ritenute alla fonte indicate nella dichiarazione dei redditi. La sanzione è compresa tra il 40 e il 120 per cento della maggiore imposta liquidata a seguito del controllo, graduata in relazione alla gravità dell'inadempimento documentale e alla collaborazione prestata.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 92-bis DPR 602/1973 — Mancata documentazione probatoria
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
1. E’ soggetto alla pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento della maggiore imposta liquidata ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, chi, a richiesta dell’ufficio, non esibisce o non trasmette idonea documentazione dei crediti di imposta spettanti e dei versamenti, nonche’ degli oneri deducibili, delle detrazioni d’imposta, e delle ritenute alla fonte che hanno concorso a determinare l’imposta o il rimborso indicati nella dichiarazione dei redditi.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio della norma
L'art. 92-bis del DPR 602/1973 presidia il corretto funzionamento del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni dei redditi disciplinato dall'art. 36-bis del DPR 600/1973. Il legislatore ha inteso sanzionare non solo l'infedeltà dichiarativa ma anche l'inadempimento documentale: chi indica nella dichiarazione oneri deducibili, detrazioni o crediti d'imposta deve essere in grado di comprovare tali voci su richiesta dell'ufficio. La norma persegue l'obiettivo di rendere credibile e operativo il sistema di controllo formale, che altrimenti si tradurrebbe in una mera attività burocratica priva di efficacia deterrente.
Analisi e struttura
La norma prevede una sanzione proporzionale alla maggiore imposta liquidata a seguito del controllo: minimo 40 per cento, massimo 120 per cento. Il presupposto è la richiesta formale dell'ufficio — tipicamente nell'ambito del c.d. «avviso bonario» di cui all'art. 36-bis — e la mancata o irregolare risposta del contribuente, ovvero la presentazione di documentazione inadeguata o inidonea a comprovare le voci indicate in dichiarazione. La norma si applica sia in caso di totale omissione sia in caso di documentazione parziale o non probante.
Quando si applica
La sanzione scatta quando: l'ufficio ha effettuato un controllo formale ai sensi dell'art. 36-bis DPR 600/1973; ha richiesto al contribuente documentazione idonea a comprovare le voci indicate in dichiarazione; il contribuente non ha risposto, ha risposto in ritardo, o ha prodotto documentazione inidonea. Le voci rilevanti comprendono: crediti d'imposta (bonus edilizi, crediti da dichiarazione precedente, crediti da sostituto d'imposta); versamenti diretti (F24); oneri deducibili (previdenza complementare, assegno mantenimento); detrazioni (spese sanitarie, interessi mutuo, figli a carico); ritenute operate dal sostituto d'imposta.
Confronto e norme correlate
L'art. 92-bis si affianca all'art. 13 del D.Lgs. 471/1997 (sanzione per omesso versamento) e all'art. 1 del medesimo decreto (sanzione per infedele dichiarazione). A differenza di quest'ultima, la sanzione ex art. 92-bis non colpisce l'inesatta indicazione in dichiarazione ma l'inadempimento all'obbligo di conservazione e presentazione documentale. Il DPR 600/1973, all'art. 36-bis, disciplina il procedimento di controllo che costituisce il presupposto della richiesta documentale. Lo Statuto del Contribuente impone che la richiesta dell'ufficio sia chiara e contenga l'indicazione dei documenti specificamente richiesti.
Problemi applicativi
Le questioni applicative più controverse riguardano: la determinazione del momento dal quale decorre il termine per rispondere alla richiesta dell'ufficio; la valutazione dell'«idoneità» della documentazione prodotta, che può essere oggetto di contestazione; la possibilità di produrre documentazione integrativa dopo la scadenza del termine assegnato ma prima della notifica dell'atto di liquidazione; il coordinamento con il ravvedimento operoso, che consente di ridurre la sanzione se il contribuente provvede spontaneamente prima che l'ufficio emetta l'atto. La giurisprudenza tributaria ha affrontato il tema della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell'inadempimento, riconoscendo margini di valutazione discrezionale all'ufficio nella determinazione dell'aliquota sanzionatoria nell'ambito del range 40-120 per cento.
Casi pratici
Caso 1: Detrazione spese mediche senza scontrini
Caso 2: Credito d'imposta da bonus edilizio non documentato
Caso 3: Ritenute da CU non corrispondenti al versato
Domande frequenti
Cosa sanziona l'art. 92-bis DPR 602/1973?
L'art. 92-bis DPR 602/1973 sanziona il contribuente che, richiesto dall'ufficio nell'ambito del controllo formale ex art. 36-bis DPR 600/1973, non esibisce o non trasmette documentazione idonea a comprovare i crediti d'imposta, i versamenti, gli oneri deducibili, le detrazioni e le ritenute indicate nella dichiarazione dei redditi. La sanzione varia dal 40 al 120 per cento della maggiore imposta liquidata.
Quali documenti devo conservare per rispondere alla richiesta dell'Agenzia delle entrate?
Occorre conservare: scontrini e fatture per spese mediche, detrazioni per ristrutturazioni e risparmio energetico; contratti e quietanze per interessi su mutui; ricevute e attestazioni per premi assicurativi e contributi previdenziali; certificazioni uniche (CU) del sostituto d'imposta; F24 e attestazioni bancarie per i versamenti diretti; documentazione tecnica per crediti d'imposta da bonus edilizi. I documenti vanno conservati di norma per 5 anni.
Cosa succede se rispondo in ritardo alla richiesta documentale dell'ufficio?
Il ritardo nella risposta può determinare l'applicazione della sanzione ex art. 92-bis, anche se la documentazione prodotta fosse in sé sufficiente. L'ufficio valuta la tempestività della risposta come elemento della collaborazione del contribuente, che può incidere sulla misura della sanzione nell'ambito del range 40-120 per cento. È comunque opportuno rispondere entro il termine indicato nella comunicazione dell'ufficio.
Posso ricorrere contro la sanzione ex art. 92-bis?
Sì: la sanzione, comunicata con l'avviso bonario o con l'atto di liquidazione, è impugnabile davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado. È possibile anche definire la sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 472/1997 (acquiescenza) o nell'ambito di mediazione/reclamo. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica dell'atto impositivo.
Vedi anche