In sintesi
L'art. 74 del DPR 602/1973 disciplina la fase conclusiva del pignoramento presso terzi nell'esecuzione esattoriale: la vendita o l'assegnazione al creditore dei crediti pignorati quando il terzo non ha ottemperato spontaneamente all'ordine di versamento. Dopo che il pignoramento del credito è stato perfezionato e il terzo non ha spontaneamente versato le somme all'AdER, si rende necessaria una fase esecutiva ulteriore: il credito pignorato può essere assegnato all'agente della riscossione (che si sostituisce al debitore nel rapporto con il terzo) oppure venduto a terzi (ceduto a un prezzo inferiore al valore nominale). La norma regola le modalità di questa fase, raccordandosi con le disposizioni del codice di procedura civile sul pignoramento dei crediti.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 74 DPR 602/1973 — Vendita e assegnazione dei crediti pignorati
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
1. Il concessionario, per la vendita dei crediti pignorati e per la riscossione dei crediti a lui assegnati, si avvale della procedura prevista nel presente titolo.
2. Il concessionario, se diviene assegnatario di un credito verso lo Stato, pagabile a rate per un periodo che supera di quattro anni la scadenza del contratto di concessione, puo’ cedere il credito all’erario e ha diritto al discarico della quota per inesigibilita’.
Stesso numero, altri codici
- Art. 74 Cod. Amb. — Definizioni
- Art. 74 D.Lgs. 159/2011 — Reati del pubblico ufficiale
- Art. 74 D.Lgs. 209/2005 — Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione
- Art. 74 D.Lgs. 42/2004 — Esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione europea
- Art. 74 CAD — Articolo abrogato
- Art. 74 Codice Civile: Parentela
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio della norma
Quando il terzo non versa spontaneamente quanto dovuto, il mero pignoramento del credito non basta a soddisfare l'erario: occorre passare alla fase esecutiva, che consiste nell'assegnazione o vendita del credito stesso. La norma garantisce che il circuito dell'esecuzione esattoriale possa completarsi anche nei confronti di terzi renitenti o quando il credito non è immediatamente esigibile.
Analisi e struttura
La norma prevede due possibilità: (a) assegnazione del credito all'AdER, che si surroga al debitore e agisce direttamente contro il terzo per riscuotere il credito pignorato; (b) vendita del credito a terzi, con asta pubblica o trattativa privata, a un prezzo pari al valore nominale ridotto di un importo che tiene conto dei rischi di incasso. L'assegnazione è preferita quando il credito è liquido e il terzo è solvibile; la vendita è indicata quando il credito è contestato o il terzo è in difficoltà economiche.
Quando si applica
La norma si applica dopo che: (a) il pignoramento presso terzi è stato regolarmente notificato; (b) il terzo non ha versato le somme entro il termine di 60 giorni previsto dall'art. 72-bis o non ha effettuato i versamenti periodici (es. canoni di locazione); (c) l'AdER ha deciso di procedere con la fase esecutiva anziché attendere ulteriormente. Non si applica quando il terzo ha spontaneamente ottemperato, nel qual caso il credito è già soddisfatto senza necessità di assegnazione o vendita.
Confronto e norme correlate
La norma richiama gli artt. 552-553 c.p.c. sull'assegnazione e vendita dei crediti nell'esecuzione civile. Nell'esecuzione esattoriale il meccanismo è analogo ma non richiede l'autorizzazione del giudice per la fase di assegnazione, potendo l'AdER procedere autonomamente sulla base del ruolo esecutivo. Il raccordo con l'art. 72-bis è funzionale: quest'ultimo disciplina il pignoramento; l'art. 74 ne regola la fase conclusiva.
Problemi applicativi
Il problema principale è la valutazione del credito da cedere: se il credito è contestato dal terzo (che nega di dover qualcosa al debitore), la sua vendita a terzi a valore nominale è difficile. Un secondo nodo riguarda la responsabilità dell'AdER verso l'acquirente del credito in caso di credito inesistente o di minore entità: la giurisprudenza ha applicato in questi casi i principi generali sulla garanzia per evizione nelle cessioni.
Casi pratici
Caso 1: Assegnazione del credito locatizio all'AdER
Caso 2: Vendita del credito commerciale pignorato a uno sconto
Caso 3: Terzo che contesta l'esistenza del credito pignorato
Domande frequenti
Cosa succede dopo il pignoramento del credito se il terzo non paga?
L'AdER attiva la fase esecutiva ex art. 74 DPR 602/1973: il credito pignorato può essere assegnato all'agente della riscossione (che si surroga al debitore) o venduto all'asta a terzi interessati ad acquistarlo (a un prezzo scontato rispetto al valore nominale). In entrambi i casi il ricavato è imputato al debito fiscale.
Qual è la differenza tra assegnazione e vendita del credito pignorato?
L'assegnazione trasferisce il credito all'AdER, che agisce direttamente contro il terzo per riscuoterlo. La vendita cede il credito a un terzo acquirente (spesso a sconto) che si assume il rischio dell'incasso. L'assegnazione è preferita per crediti sicuri e liquidi; la vendita è indicata per crediti rischiosi o contestati.
L'assegnazione del credito estingue il debito fiscale?
L'assegnazione estingue il debito nella misura del valore del credito ceduto. Se il credito vale 30.000 euro e il debito è di 50.000 euro, rimangono 20.000 euro a debito del contribuente. Solo se il credito ceduto è superiore o uguale al debito, quest'ultimo si estingue completamente.
Il debitore è informato dell'assegnazione o vendita del suo credito?
Sì. Le operazioni di assegnazione e vendita dei crediti pignorati sono atti esecutivi che devono essere notificati al debitore, che può proporre opposizione agli atti esecutivi se ritiene che la procedura sia irregolare o che il credito sia stato sottovalutato in suo danno.
Vedi anche