Testo dell'articoloVigente
Art. 72-ter DPR 602/1973 — Limiti di pignorabilità stipendi e salari
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
Quanto ti possono pignorare dello stipendio o della pensione?
Calcola la quota pignorabile e la parte protetta secondo i limiti di legge.
1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita’ relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.
2. Resta ferma la misura di cui all’articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita’ relative al rapporto di lavoro o di impiego superano i cinquemila euro.
2-bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all’ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.
Commento
Ratio della norma
I limiti di pignorabilità dello stipendio riflettono il principio costituzionale di dignità della persona (art. 36 Cost.) e il divieto di esecuzioni che privino il lavoratore dei mezzi di sussistenza. La retribuzione è spesso l'unica fonte di reddito del lavoratore dipendente: pignorarne una quota eccessiva ridurrebbe la sua capacità di sostenere le spese essenziali (alloggio, cibo, salute) e potrebbe persino ridurre la produttività lavorativa, con paradossale danno anche all'erario che perderebbe la fonte stessa del recupero. I limiti dell'art. 72-ter cercano un equilibrio tra tutela del debitore e soddisfazione del credito erariale.
Analisi e struttura
La norma distingue tre fasce di reddito netto mensile e applica a ciascuna una diversa percentuale di pignorabilità: (a) sino a 2.500 euro netti: quota pignorabile 1/10 (10%); (b) da 2.500,01 a 5.000 euro netti: quota pignorabile 1/7 (circa 14,3%); (c) oltre 5.000 euro netti: quota pignorabile 1/5 (20%). I limiti si applicano al netto mensile effettivamente percepito, dopo le detrazioni previdenziali e fiscali. Per i pensionati, la quota impignorabile non può in ogni caso scendere al di sotto dell'assegno sociale (circa 534 euro nel 2024), garantendo un minimo assoluto di tutela. Quando esistono più pignoramenti concorrenti (erario + altri creditori), il totale trattenuto non può superare la quota massima applicabile alla fascia di reddito del debitore.
Quando si applica
I limiti si applicano a: retribuzioni da lavoro subordinato (stipendio, salario, indennità accessorie); trattamenti di quiescenza (pensioni INPS, casse di previdenza professionali); emolumenti a qualsiasi titolo corrisposti da datori di lavoro pubblici e privati. Non si applicano invece ai redditi da lavoro autonomo o d'impresa, per i quali non esistono limiti quantitativi espliciti analoghi (salvo le disposizioni generali sull'impignorabilità assoluta di certi sussidi ex art. 545 c.p.c.).
Confronto e norme correlate
I limiti dell'art. 72-ter sono specifici per l'esecuzione esattoriale e si differenziano dai limiti ordinari dell'art. 545 c.p.c. per l'esecuzione civile, dove la quota pignorabile dello stipendio è in generale 1/5 (20%) indipendentemente dal livello retributivo. Nell'esecuzione esattoriale la tutela è quindi più estesa per i redditi medio-bassi (1/10 invece di 1/5 fino a 2.500 euro). L'art. 72-bis è il presupposto procedurale: disciplina la notifica al datore di lavoro; il 72-ter ne determina i limiti quantitativi.
Problemi applicativi
Il principale problema interpretativo riguarda la determinazione della retribuzione «netta»: se vi sono voci variabili (straordinari, premi, indennità occasionali) il netto mensile può variare significativamente. La giurisprudenza ha chiarito che si considera il netto medio o quello effettivo di ciascun mese, non una media annuale. Un secondo nodo riguarda il concorso di pignoramenti: se vi sono tre pignoramenti simultanei (erario, banca, altro creditore), il datore deve rispettare il limite massimo della fascia applicabile e distribuire proporzionalmente tra i creditori. Frequente anche la contestazione del lavoratore quando il datore trattiene più del dovuto: in tal caso il lavoratore può agire contro il datore per il recupero delle trattenute eccessive.
Casi pratici
Caso 1: Pignoramento dello stipendio nella fascia bassa: 1/10
Caso 2: Dirigente con retribuzione elevata: quota pignorabile 1/5
Caso 3: Concorso di pignoramenti sullo stesso stipendio
Domande frequenti
Quanto può pignorare l'AdER sullo stipendio?
I limiti dell'art. 72-ter DPR 602/1973 sono: 1/10 (10%) per retribuzioni nette fino a 2.500 euro mensili; 1/7 (circa 14%) da 2.500 a 5.000 euro; 1/5 (20%) oltre 5.000 euro. Per le pensioni è sempre garantito un minimo impignorabile corrispondente all'assegno sociale.
Questi limiti valgono anche se ci sono altri pignoramenti?
Sì. I limiti dell'art. 72-ter sono il tetto massimo complessivo pignorabile, indipendentemente dal numero di creditori che hanno pignorato lo stipendio. Se ci sono più pignoramenti simultanei, la quota trattenuta dal datore non può superare il limite della fascia di reddito, e i creditori concorrono proporzionalmente entro tale tetto.
I limiti di pignorabilità valgono anche per le pensioni?
Sì, con una tutela aggiuntiva: per i pensionati è sempre garantito un minimo impignorabile pari all'importo dell'assegno sociale (rivalutato annualmente). La quota pignorabile è calcolata solo sulla parte di pensione che eccede tale minimo, anche se ciò porta la percentuale effettiva sotto i limiti ordinari.
Il lavoratore può contestare trattenute eccessive?
Sì. Se il datore di lavoro trattiene più del consentito dalla fascia di reddito, il lavoratore può contestarlo in prima battuta con il datore (richiedendo il rimborso delle trattenute eccessive), e in caso di rifiuto può agire in giudizio o presentare reclamo all'AdER, che ha interesse a che le trattenute siano entro i limiti di legge.
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