Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 69 DPR 602/1973 – Secondo incanto

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

1. Nel secondo incanto, salvo quanto previsto dall’articolo 539 del codice di procedura civile, i beni sono venduti al miglior offerente ad un prezzo non inferiore alla meta’ del prezzo base del primo incanto.

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In sintesi

L'art. 69 del DPR 602/1973 disciplina il secondo incanto, ovvero la seconda asta che si tiene quando il primo incanto dei beni mobili pignorati è andato deserto per assenza di offerte valide al prezzo base. Nel secondo incanto, il prezzo base è ridotto rispetto a quello del primo - di norma di un quarto - per incentivare la partecipazione di potenziali acquirenti che non avevano trovato conveniente il prezzo iniziale. La norma indica le modalità di svolgimento del secondo incanto, le forme di pubblicità necessarie e le conseguenze in caso di ulteriore insuccesso. Il meccanismo del doppio incanto con ribasso progressivo rispecchia la realtà economica delle aste forzate: il bene pignorato, venduto in un contesto coattivo, trova acquirenti a prezzi inferiori al valore di mercato corrente.
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Ratio della norma

Il secondo incanto a prezzo ridotto serve a garantire che i beni pignorati trovino comunque un acquirente, anche a condizioni meno favorevoli. Un bene invenduto rimane nella custodia dell'agente della riscossione, comporta costi di conservazione e non soddisfa il credito erariale. La riduzione del prezzo base è il meccanismo che sblocca la situazione, bilanciando l'interesse del creditore alla liquidazione con quello del debitore a limitare le perdite sul proprio patrimonio.

Analisi e struttura

Il secondo incanto si svolge dopo che il primo è risultato deserto. Le forme di pubblicità sono le stesse del primo incanto, ma i termini possono essere più brevi. Il prezzo base è ridotto rispetto a quello del primo incanto: la norma stabilisce la misura della riduzione (tipicamente un quarto). L'aggiudicazione al secondo incanto è definitiva e il prezzo deve essere versato entro i termini stabiliti; l'inadempimento dell'aggiudicatario comporta la decadenza dall'aggiudicazione e la responsabilità per il minor prezzo eventualmente ricavato dalla successiva asta.

Quando si applica

Il secondo incanto è automaticamente consequenziale al primo incanto deserto: non richiede autorizzazione del giudice né iniziativa del debitore. Si applica ai soli beni mobili non registrati; per gli immobili la disciplina è nel Titolo II Capo II (artt. 76-85) con analoghe ma specifiche regole sui successivi incanti. Se anche il secondo incanto è deserto, si applicano le disposizioni sui beni invenduti (art. 70).

Confronto e norme correlate

Il meccanismo richiama le disposizioni del c.p.c. sull'esecuzione mobiliare (art. 539 c.p.c.) dove, in caso di primo incanto deserto, il giudice fissa un secondo incanto con prezzo base ridotto. Nell'esecuzione esattoriale il meccanismo è analogo ma più automatico, non richiedendo l'intervento del giudice per la riduzione del prezzo. L'art. 70 (beni invenduti) si pone come terza fase eventuale dopo il secondo incanto deserto.

Problemi applicativi

Il problema principale è la progressiva svalutazione dei beni nelle aste forzate: i potenziali acquirenti, sapendo che esiste un secondo incanto a prezzo più basso, tendono ad astenersi al primo incanto in attesa del ribasso. Questo fenomeno speculativo riduce il ricavato complessivo della procedura. Alcune prassi amministrative cercano di limitare questo comportamento riducendo il differenziale di prezzo tra primo e secondo incanto, ma l'equilibrio tra incentivo alla partecipazione e massimizzazione del ricavato è sempre delicato.

Casi pratici

Caso 1: Primo incanto deserto e ribasso al secondo

Caso 2: Speculazione sul secondo incanto da parte degli acquirenti

Caso 3: Aggiudicatario inadempiente al secondo incanto

Domande frequenti

Cos'è il secondo incanto nell'esecuzione esattoriale?

È la seconda asta che si tiene quando il primo incanto dei beni pignorati va deserto (nessuna offerta valida al prezzo base). Il secondo incanto si svolge con prezzo base ridotto rispetto al primo (di regola di un quarto), per incentivare la partecipazione degli acquirenti, in base all'art. 69 DPR 602/1973.

Di quanto si riduce il prezzo base al secondo incanto?

La riduzione tipica prevista dalla normativa è di un quarto rispetto al prezzo base del primo incanto. Se il primo era fissato a 100.000 euro, il secondo partirà da 75.000 euro. Questa riduzione è automatica e non richiede autorizzazione del giudice.

Cosa succede se anche il secondo incanto va deserto?

Si applicano le disposizioni sui beni invenduti ex art. 70 DPR 602/1973. In certi casi i beni sono assegnati allo Stato o ceduti ad enti pubblici; in altri casi si procede a ulteriori tentativi di vendita o si valuta la destinazione alternativa dei beni non collocati sul mercato.

Chi può partecipare al secondo incanto?

Chiunque, compresi soggetti che non avevano partecipato al primo incanto. Il debitore stesso non può in genere acquistare i propri beni nelle aste esattoriali. Le modalità di partecipazione (deposito cauzione, presentazione offerta) sono le stesse del primo incanto, salvo i termini ridotti della pubblicità preliminare.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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