Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 64 DPR 602/1973 – Custodia dei beni pignorati

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

1. Salvo quanto disposto dall’articolo 520, primo comma, del codice di procedura civile e dall’articolo 70, la custodia dei beni mobili pignorati e’ affidata allo stesso debitore o a un terzo. Il concessionario non puo’ essere nominato custode.

2. Il concessionario puo’ in ogni tempo disporre la sostituzione del custode.

3. In mancanza di persone idonee all’affidamento della custodia, i beni pignorati sono presi in consegna dal comune.

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In sintesi

L'art. 64 del DPR 602/1973 disciplina la custodia dei beni mobili pignorati nell'esecuzione tributaria. La custodia è affidata allo stesso debitore o a un terzo, salvo quanto disposto dall'art. 520 c.p.c. (custodia nei locali del creditore o in luogo adeguato) e dall'art. 70 DPR 602/1973 (custodia nella procedura di vendita speciale). Il concessionario non può essere nominato custode. Il concessionario può in qualsiasi momento disporre la sostituzione del custode. In mancanza di persone idonee all'affidamento della custodia, i beni pignorati vengono presi in consegna dal comune nel cui territorio si trovano.
Indice dei contenuti

Ratio della norma

La custodia dei beni pignorati è un momento delicato: i beni devono essere conservati fino alla vendita senza deterioramento. L'affidamento al debitore (quando possibile) serve a ridurre i costi della custodia e a preservare l'operatività del debitore (es. un'impresa può continuare a usare i macchinari pignorati fino all'asta). Il divieto per il concessionario di essere nominato custode evita conflitti di interesse: chi gestisce l'esecuzione non deve custodire i beni che poi vende. Il comune come custore di ultima istanza garantisce la continuità della custodia anche quando non vi sono soggetti privati disponibili.

Analisi e struttura

La norma stabilisce una gerarchia nella nomina del custode. Il primo soggetto è il debitore stesso: questa è la regola principale nell'esecuzione tributaria, a differenza di quella civile dove il debitore-custode è l'eccezione. Affidare la custodia al debitore riduce i costi e gli consente di continuare a utilizzare i beni nell'attività economica. Il secondo soggetto è un terzo designato dall'ufficiale della riscossione: un magazziniere, un depositario professionale, ecc. Il concessionario è espressamente escluso dalla nomina a custode per evitare conflitti di interesse. Il comune è il custode di ultima istanza, chiamato quando non si trovano persone idonee. Il concessionario ha il potere di sostituire il custode in qualsiasi momento, senza necessità di giustificazione specifica, qualora rilevi che il custode non svolge adeguatamente la propria funzione.

Quando si applica

Si applica ai pignoramenti di beni mobili nell'esecuzione tributaria. Per i beni immobili non vi è necessità di un custode nel senso fisico del termine (l'immobile rimane nel possesso del debitore fino alla vendita). Per i beni mobili registrati (auto, navi) possono applicarsi regole specifiche derivanti dal regime di circolazione di questi beni.

Confronto e norme correlate

L'art. 64 va coordinato con l'art. 520 c.p.c. (custodia nella procedura civile ordinaria), con l'art. 65 DPR 602/1973 (notifica del verbale di pignoramento) e con l'art. 70 DPR 602/1973 (custodia nella procedura di vendita degli istituti vendite giudiziarie). Il custode-debitore è soggetto agli stessi obblighi del custode civile (artt. 67 e 388 c.p. per il reato di sottrazione di cose pignorate).

Problemi applicativi

Il principale problema pratico è la responsabilità del custode per deterioramento o dispersione dei beni: il debitore-custode è responsabile penalmente (artt. 67 e 388 c.p.) se sottrae, distrugge o deteriora i beni pignorati affidati alla sua custodia. Ulteriore questione: la sostituzione del custode da parte del concessionario richiede in pratica una valutazione discrezionale, che può essere contestata dal debitore se avviene in modo arbitrario. Il Comune come custode di ultima istanza pone questioni pratiche di organizzazione della custodia che non sempre i comuni piccoli sono in grado di gestire.

Casi pratici

Caso 1: Debitore nominato custode dei propri macchinari pignorati

Caso 2: Sostituzione del custode per inadempimento

Caso 3: Comune come custode di ultima istanza

Domande frequenti

Chi custodisce i beni pignorati nell'esecuzione tributaria?

Di norma il debitore stesso, che mantiene la custodia dei propri beni pignorati fino all'asta. Se il debitore non è idoneo, l'ufficiale nomina un terzo (depositario professionale). In mancanza di soggetti idonei, i beni vengono presi in consegna dal Comune nel cui territorio si trovano.

Posso continuare a usare i beni pignorati mentre aspetto l'asta?

Sì, se sei nominato custode (cosa normale nell'esecuzione tributaria): puoi continuare a usare i beni nell'attività, purché non li deteriori, non li sottragga e non li trasferisca senza autorizzazione. Sei responsabile della loro conservazione e puoi essere sostituito dal concessionario se non svolgi adeguatamente la custodia.

Il concessionario può essere nominato custode dei beni che pignora?

No: l'art. 64 vieta espressamente al concessionario di essere nominato custode. Questo evita il conflitto di interesse tra chi gestisce l'esecuzione e chi custodisce i beni oggetto di vendita. Il divieto è assoluto e non ammette deroghe.

Cosa rischio se sono custode e dispongo dei beni senza autorizzazione?

Rischi il reato di sottrazione di cose pignorate (art. 388 c.p.) e, se le cose vengono distrutte o deteriorate, anche altri reati. Penalmente potresti rispondere con reclusione fino a un anno o multa. Civilmente rispondi dei danni al concessionario e ai creditori per il valore dei beni sottratti.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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