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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 47 del DPR 602/1973 prevede che i conservatori dei pubblici registri mobiliari e immobiliari eseguano gratuitamente le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, nonché le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche richieste dal concessionario della riscossione. La gratuità si estende anche all'elenco delle trascrizioni e iscrizioni relative ai beni indicati dal concessionario, che i conservatori devono rilasciare in carta libera. La norma abbatte i costi amministrativi dell'esecuzione tributaria, consentendo al concessionario di agire in modo economicamente efficiente senza dover anticipare i tributi e i diritti che ordinariamente gravano sulle trascrizioni immobiliari e sulle iscrizioni ipotecarie.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 47 DPR 602/1973 — Gratuità trascrizioni pignoramenti e ipoteche

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

1. I conservatori dei pubblici registri mobiliari ed immobiliari eseguono le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti e le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche richieste dal concessionario, nonche’ la trascrizione dell’assegnazione prevista dall’articolo 85 in esenzione da ogni tributo e diritto.

2. I conservatori sono altresi’ tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al concessionario l’elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da lui indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.

Commento

Ratio della norma

Le trascrizioni immobiliari, le iscrizioni ipotecarie e le relative cancellazioni comportano normalmente il pagamento di imposte e diritti agli uffici dell'Agenzia del Territorio (oggi integrata nell'Agenzia delle Entrate). Imporre questi costi anche al concessionario fiscale nella fase di riscossione coattiva creerebbe un paradosso: lo Stato richiederebbe tributi a sé stesso nell'esercizio della propria funzione di riscossione. L'esenzione garantisce l'efficienza della macchina esecutiva tributaria.

Analisi e struttura

La norma copre quattro tipologie di atti: (1) trascrizione del pignoramento immobiliare, necessaria per rendere opponibile ai terzi l'atto di pignoramento; (2) cancellazione del pignoramento, al termine della procedura; (3) iscrizione dell'ipoteca esattoriale ex art. 77 DPR 602/1973; (4) cancellazione dell'ipoteca dopo il pagamento o l'estinzione del debito. I conservatori devono eseguire questi atti gratuitamente su richiesta del concessionario, senza esigere imposte, tasse, diritti o spese. Ugualmente gratuito è il rilascio degli elenchi delle trascrizioni e iscrizioni relative ai beni indicati dal concessionario, necessari per la due diligence nella fase preparatoria dell'esecuzione.

Quando si applica

Si applica esclusivamente alle richieste del concessionario della riscossione (AdER) nella sua qualità di agente della riscossione tributaria. Non si estende ai privati creditori né agli altri enti pubblici che eventualmente eseguano trascrizioni o iscrizioni ipotecarie. La gratuità è connessa alla natura tributaria della procedura, non alla qualità pubblica del richiedente in senso generale.

Confronto e norme correlate

L'art. 47 va coordinato con l'art. 47-bis (gratuità di ulteriori attività: visure ipotecarie e catastali, imposta di registro fissa sulle vendite coattive di beni mobili non registrati), con l'art. 76 (espropriazione immobiliare) e con l'art. 77 (iscrizione di ipoteca esattoriale). Il D.Lgs. 112/1999 disciplina il rapporto tra concessionario e uffici dell'Agenzia del Territorio nell'ambito delle procedure coattive.

Problemi applicativi

Il principale problema pratico è la corretta identificazione della richiesta come proveniente dall'AdER nella sua funzione di concessionario: se l'atto non è correttamente intestato o non indica il riferimento al ruolo, il conservatore potrebbe richiedere il pagamento dei diritti ordinari. Ulteriore questione riguarda la cancellazione delle trascrizioni e delle ipoteche dopo il pagamento: il concessionario deve attivarsi tempestivamente per richiedere le cancellazioni, evitando che rimangano annotazioni pregiudizievoli sui beni del contribuente che ha pagato.

Casi pratici

Caso 1: Trascrizione gratuita del pignoramento immobiliare

Caso 2: Iscrizione gratuita dell'ipoteca esattoriale

Caso 3: Cancellazione gratuita dell'ipoteca dopo pagamento del debito

Domande frequenti

Cosa prevede la gratuità ex art. 47 DPR 602/1973?

Prevede che i conservatori dei registri immobiliari e mobiliari eseguano gratuitamente (senza imposte, tasse o diritti) le trascrizioni e cancellazioni dei pignoramenti, le iscrizioni e cancellazioni di ipoteche, e il rilascio degli elenchi di trascrizioni e iscrizioni, quando richiesti dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione nell'esercizio della riscossione coattiva.

La gratuità vale anche per la cancellazione dell'ipoteca dopo il pagamento?

Sì: l'art. 47 copre anche le cancellazioni, sia dei pignoramenti sia delle ipoteche. Quindi quando il contribuente paga il debito tributario e l'AdER richiede la cancellazione dell'ipoteca esattoriale, il conservatore esegue la cancellazione gratuitamente, senza ulteriori costi per il contribuente.

Devo pagare qualcosa per la cancellazione dell'ipoteca fiscale?

No: la cancellazione dell'ipoteca esattoriale richiesta dall'AdER al conservatore è gratuita per effetto dell'art. 47. Tuttavia, eventuali spese notarili per la trascrizione della cancellazione in atti pubblici sono a carico del contribuente se le richiede per finalità proprie (es. per vendere l'immobile).

I privati creditori godono della stessa gratuità nelle esecuzioni?

No: la gratuità è riservata al concessionario della riscossione tributaria (AdER) nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali. I privati creditori devono pagare le imposte e i diritti ordinari per le trascrizioni e iscrizioni nei registri pubblici nelle procedure esecutive ordinarie.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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