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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 36 del DPR 602/1973 disciplina la responsabilità patrimoniale personale dei liquidatori, degli amministratori e dei soci di società soggette all'IRES che non abbiano rispettato l'ordine di priorità dei crediti tributari in sede di liquidazione o di distribuzione di utili. Il liquidatore risponde in proprio del pagamento delle imposte dovute se non prova di aver soddisfatto i crediti tributari prima di assegnare beni ai soci o di aver soddisfatto crediti di rango superiore. La stessa responsabilità si estende agli amministratori che abbiano eseguito durante la vita societaria pagamenti in favore dei soci in violazione delle norme fiscali, nonché ai soci che abbiano ricevuto denaro o beni senza che fossero state pagate le imposte dovute. Il meccanismo opera come responsabilità solidale con la società debitrice, attivabile dall'Amministrazione finanziaria mediante atto di accertamento notificato ai soggetti responsabili.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 36 DPR 602/1973 — Responsabilità amministratori, liquidatori e soci

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

I liquidatori dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all’obbligo di pagare, con le attivita’ della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilita’ e’ commisurata all’importo dei crediti d’imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.

La disposizione contenuta nel precedente comma si applica agli amministratori in carica all’atto dello scioglimento della societa’ o dell’ente se non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori.

I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilita’ stabilite dal codice civile.

Le responsabilita’ previste dai commi precedenti sono estese agli amministratori che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attivita’ sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili.

La responsabilita’ di cui ai commi precedenti e’ accertata dall’ufficio delle imposte con atto motivato da notificare ai sensi dell’art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Commento

Ratio della norma

L'art. 36 nasce dall'esigenza di rendere effettiva la riscossione tributaria nei confronti di soggetti collettivi in liquidazione o che abbiano distribuito il patrimonio sociale in pregiudizio del Fisco. La norma riflette un principio generale: il debito tributario deve essere soddisfatto prima che i beni della società vengano distribuiti a soci o amministratori. Senza questa disposizione, il contribuente organizzato in forma societaria potrebbe svuotare il patrimonio sociale attraverso distribuzioni o pagamenti preferenziali, rendendo vano il credito erariale.

Analisi e struttura

La norma articola tre distinte fattispecie di responsabilità. La prima riguarda i liquidatori: rispondo in proprio se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari prima di assegnare beni ai soci, o di aver pagato crediti di ordine superiore (es. ipotecari, di lavoro). Si tratta di responsabilità per colpa nella gestione della liquidazione. La seconda fattispecie coinvolge gli amministratori che, nei periodi anteriori alla liquidazione, abbiano eseguito pagamenti a soci in violazione delle norme sui tributi. La terza chiama in causa i soci che abbiano ricevuto beni o denaro sapendo dell'inadempimento fiscale. In tutti i casi la responsabilità è limitata al valore delle somme assegnate o ricevute. L'Amministrazione finanziaria deve notificare un atto di accertamento specifico, impugnabile dinanzi alle Commissioni tributarie.

Quando si applica

La norma si applica: (a) in fase di liquidazione societaria, quando il liquidatore distribuisce il patrimonio residuo senza prima saldare i debiti tributari; (b) durante la vita ordinaria della società, se gli amministratori eseguono distribuzioni di utili o rimborsi di finanziamenti soci in presenza di debiti tributari non pagati; (c) ai soci che abbiano ricevuto assegnazioni di beni o somme. Non si applica quando il liquidatore dimostra di aver rispettato l'ordine dei privilegi previsto dalla legge, o quando il patrimonio era insufficiente a soddisfare tutti i creditori e quello tributario è stato soddisfatto proporzionalmente. Non si estende ai crediti tributari sorti successivamente all'assegnazione.

Confronto e norme correlate

L'art. 36 si coordina con l'art. 2495 c.c. (responsabilità dei liquidatori verso i creditori insoddisfatti nella cancellazione della società), con l'art. 2491 c.c. (obblighi del liquidatore) e con l'art. 14 del D.Lgs. 472/1997 (responsabilità del cessionario d'azienda per i debiti tributari). A differenza dell'art. 2495 c.c., che prevede un'azione ordinaria davanti al giudice civile, la responsabilità ex art. 36 DPR 602/1973 è accertata con atto tributario autonomo. Il DPR 600/1973, all'art. 36-bis, non va confuso con questa disposizione: disciplina un controllo automatizzato della dichiarazione, non la responsabilità dei soggetti societari.

Problemi applicativi

I principali dubbi riguardano: (1) la prova liberatoria del liquidatore — la giurisprudenza ha chiarito che l'onere di provare la priorità dei pagamenti tributari grava sul liquidatore, e la mera insufficienza del patrimonio non esime dalla responsabilità se vi sono state distribuzioni; (2) il momento rilevante per valutare la conoscenza del socio — secondo l'orientamento prevalente occorre che il socio fosse a conoscenza dell'inadempimento fiscale al momento della ricezione delle somme; (3) i termini di notifica dell'atto di accertamento ai responsabili, che seguono le regole ordinarie dell'imposizione diretta; (4) la questione se la responsabilità dei soci possa operare anche in assenza di liquidazione formale, in caso di distribuzione di riserve in società in bonis — tema ancora dibattuto.

Casi pratici

Caso 1: Liquidatore che paga i soci prima del Fisco

Caso 2: Socio che riceve denaro e poi la società fallisce con debiti IRES

Caso 3: Amministratore che rimborsa finanziamento socio in presenza di debiti tributari

Domande frequenti

Che cos'è la responsabilità del liquidatore ex art. 36 DPR 602/1973?

È una responsabilità personale e patrimoniale del liquidatore che, nella gestione della liquidazione societaria, paga i soci o creditori di rango inferiore prima di saldare i debiti tributari. Il liquidatore risponde fino al valore dei beni distribuiti senza aver soddisfatto il Fisco.

Come si difende il liquidatore dall'accertamento ex art. 36?

Deve dimostrare di aver pagato i crediti tributari prima di qualsiasi assegnazione ai soci, oppure di aver soddisfatto crediti di rango superiore (es. ipotecari o privilegiati) lasciando capienza insufficiente per il Fisco. L'onere della prova è a suo carico.

Il socio che ha ricevuto dividendi è sempre responsabile?

No. Risponde solo se al momento della ricezione era a conoscenza dell'inadempimento tributario della società. La responsabilità è comunque limitata al valore delle somme o dei beni ricevuti, non all'intero debito tributario.

Entro quando l'Agenzia delle Entrate può notificare l'atto ex art. 36?

L'atto deve essere notificato entro i termini ordinari di accertamento previsti dal DPR 600/1973 per le imposte sui redditi. La cancellazione della società dal Registro delle Imprese non preclude l'azione nei confronti dei liquidatori e dei soci già percettori.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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