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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 28-bis del DPR 602/1973 consente ai contribuenti di pagare le imposte dirette (IRPEF, IRES, ILOR e relative sanzioni) cedendo allo Stato beni di interesse storico, artistico e culturale: opere d'arte, archivi storici, beni vincolati, opere di autori viventi o di esecuzione recente che lo Stato intenda acquisire. La cessione può coprire in tutto o in parte le imposte dovute. La proposta di cessione va presentata al Ministero per i beni culturali e ambientali, che valuta e fissa il valore con decreto di concerto con il Ministero delle finanze, sentita un'apposita commissione. La proposta non sospende il pagamento delle imposte dovute.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 28-bis DPR 602/1973 — Pagamento imposte mediante cessione beni culturali

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

I soggetti tenuti al pagamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell’imposta locale sui redditi, dei tributi erariali soppressi di cui all’art. 82 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie possono cedere allo Stato, in pagamento totale o parziale delle imposte stesse e degli accessori, i beni indicati negli artt. 1, 2 e 5 della L. 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma dell’art. 36 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, nonche’ le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga anche ad epoca inferiore al cinquantennio, di cui lo Stato sia interessato all’acquisizione.

La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti corredata da idonea documentazione deve essere presentata al Ministero per i beni culturali e ambientali.

Le condizioni ed il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro delle finanze, sentita un’apposita commissione nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.

La proposta di cessione non sospende il pagamento delle imposte di cui al primo comma.

L’interessato puo’ revocare la propria proposta di cessione all’atto dell’audizione presso la commissione, ovvero nei quindici giorni successivi.

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In sintesi

L'art. 28-bis del DPR 602/1973 consente ai contribuenti di pagare le imposte dirette (IRPEF, IRES, ILOR e relative sanzioni) cedendo allo Stato beni di interesse storico, artistico e culturale: opere d'arte, archivi storici, beni vincolati, opere di autori viventi o di esecuzione recente che lo Stato intenda acquisire. La cessione può coprire in tutto o in parte le imposte dovute. La proposta di cessione va presentata al Ministero per i beni culturali e ambientali, che valuta e fissa il valore con decreto di concerto con il Ministero delle finanze, sentita un'apposita commissione. La proposta non sospende il pagamento delle imposte dovute.
Indice dei contenuti

Ratio della norma

L'art. 28-bis risponde a una duplice finalità: agevolazione fiscale per i contribuenti titolari di beni culturali di difficile monetizzazione, e arricchimento del patrimonio culturale pubblico attraverso l'acquisizione di opere private significative. Lo Stato rinuncia a una quota di gettito fiscale monetario in cambio di beni di valore culturale permanente, compensando la perdita di liquidità immediata con un guadagno patrimoniale di lungo periodo. La norma è usata relativamente raramente, data la complessità della procedura e la necessità che lo Stato sia effettivamente interessato all'acquisizione del bene.

Analisi e struttura

Il primo comma identifica i beni cedibili: beni elencati nella L. 1089/1939 (tutela delle cose di interesse artistico), archivi di notevole interesse storico, opere di autori viventi o di esecuzione recente che lo Stato voglia acquisire. Il secondo comma prevede la presentazione della proposta al Ministero per i beni culturali con descrizione dettagliata e documentazione. Il terzo comma prevede la valutazione e la determinazione del valore con decreto ministeriale bicefalo (Beni Culturali + Finanze), sentita una commissione ad hoc. Il quarto comma stabilisce che la proposta non sospende il pagamento delle imposte: il contribuente deve comunque pagare o rateizzare nel frattempo. Il quinto comma prevede la possibilità di revoca della proposta prima dell'audizione presso la commissione o entro quindici giorni dopo.

Quando si applica

L'art. 28-bis si applica ai contribuenti che possiedono beni culturali di pregio e che hanno debiti tributari da imposte dirette. La procedura è complessa e richiede tempi lunghi (valutazione ministeriale, commissione, decreto): non è uno strumento di emergenza per chi ha cartelle imminenti, ma piuttosto una soluzione pianificata. La limitazione ai beni «di interesse artistico, storico, archivistico o culturale» riconosciuti tali dalle autorità competenti restringe significativamente il perimetro applicativo.

Confronto e norme correlate

L'art. 28-bis è una norma specialissima nel panorama delle modalità di pagamento delle imposte. Va letto insieme all'art. 28 (modalità ordinarie di pagamento) e alla L. 1089/1939 (tutela dei beni culturali, ora sostituita dal D.Lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali). La possibilità di compensare crediti tributari con cessioni di beni allo Stato è analoga, nella ratio, ai meccanismi di compensazione previsti dagli artt. 28-ter e 28-quater, ma con una differente natura della «contropartita» (bene materiale vs. credito pecuniario).

Problemi applicativi

Il principale profilo critico riguarda la determinazione del valore del bene ceduto: la commissione ministeriale ha ampia discrezionalità nella valutazione, e il contribuente potrebbe ritenere sottostimato il proprio bene. La norma non prevede un meccanismo di impugnazione della valutazione ministeriale in sede tributaria; eventuali contestazioni andrebbero proposte in sede amministrativa. Un secondo profilo riguarda il fatto che la proposta non sospende il pagamento delle imposte: il contribuente che non ha liquidità si trova nella paradossale situazione di dover pagare o rateizzare pur avendo avanzato una proposta di cessione che potrebbe azzerare il debito.

Casi pratici

Caso 1: Collezionista che cede un dipinto per estinguere il debito IRPEF

Caso 2: Archivio storico ceduto per imposte societarie

Caso 3: Revoca della proposta dopo la commissione

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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