Testo dell'articoloVigente
Art. 19 DPR 602/1973 – Dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
1. Su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficolta’ economico-finanziaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di: a) ottantaquattro rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; b) novantasei rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028; c) centootto rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
1.1. Su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficolta’ economico-finanziaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione: a) per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta; b) per le somme di importo fino a 120.000 euro: 1) da ottantacinque a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; 2) da novantasette a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028; 3) da centonove a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione, la dilazione concessa puo’ essere prorogata una sola volta, per il numero massimo di rate previsto, a condizione che non sia intervenuta decadenza.
1-ter. Il debitore puo’ chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.
1-quater. A seguito della presentazione della richiesta e fino alla data dell’eventuale rigetto ovvero dell’eventuale decadenza: a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche; c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive.
3. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive: a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; b) l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e’ immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione; c) il carico non puo’ essere nuovamente rateizzato.
4. Le rate mensili scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione ed il relativo pagamento puo’ essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.
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In sintesi
L'art. 19 del DPR 602/1973 è la norma cardine della rateazione delle cartelle esattoriali: consente al contribuente che si trova in temporanea difficoltà economico-finanziaria di chiedere all'Agenzia delle entrate-Riscossione la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo. Per importi fino a 120.000 euro inclusi in ciascuna richiesta, la rateazione è concessa su semplice domanda, senza documentare la difficoltà, fino a 84 rate mensili nel 2025-2026, 96 nel 2027-2028 e 108 dal 2029. Per importi superiori o per piani più lunghi (fino a 120 rate) occorre documentare la situazione di difficoltà. La decadenza scatta al mancato pagamento di otto rate anche non consecutive, con conseguente iscrizione a ruolo dell'intero debito residuo in unica soluzione. Durante la pendenza della richiesta e fino all'eventuale rigetto, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza e non possono essere avviate nuove procedure esecutive né iscritti fermi o ipoteche.Indice dei contenuti
Ratio della norma
La rateazione delle cartelle esattoriali risponde a un'esigenza di bilanciamento tra due interessi contrapposti: da un lato la necessità dello Stato di riscuotere i tributi in modo efficace e tempestivo, dall'altro la tutela del contribuente in difficoltà economica, che potrebbe non essere in grado di far fronte all'intero debito in un'unica soluzione. Il legislatore, in un sistema di riscossione coattiva che può sfociare in misure gravose come il pignoramento e il fermo amministrativo, ha riconosciuto che una riscossione dilazionata - sebbene più lenta - è preferibile rispetto a procedure esecutive che possono compromettere definitivamente la capacità economica del debitore. La norma ha subito numerose modifiche nel corso degli anni, con una tendenza progressiva ad ampliare il numero massimo di rate concedibili, segnale della volontà politica di rendere il debito tributario sostenibile per fasce sempre più ampie di contribuenti in difficoltà.
Analisi e struttura
Il testo vigente dell'art. 19 distingue due regimi di accesso alla rateazione. Il primo, di natura semplificata, si applica alle somme inferiori o pari a 120.000 euro comprese in ciascuna richiesta: basta la semplice dichiarazione di trovarsi in temporanea difficoltà, senza alcun onere documentale, e il piano può avere una durata che cresce nel tempo (84, 96 o 108 rate a seconda dell'anno di presentazione). Il secondo regime, documentato, si applica sia per somme superiori a 120.000 euro - dove si ottengono fino a 120 rate - sia per chi vuole un piano più lungo rispetto al massimo semplificato. In entrambi i casi le rate sono mensili, scadono nel giorno del mese indicato nell'atto di accoglimento e possono essere domiciliate su conto corrente. La legge consente inoltre, su richiesta del contribuente, di strutturare il piano con rate variabili crescenti anziché costanti, opzione utile per chi prevede un miglioramento della propria situazione nel tempo. Una proroga della dilazione già concessa è ammessa una sola volta, per il numero massimo di rate previsto, purché non sia già intervenuta decadenza. La decadenza opera automaticamente al mancato pagamento di otto rate anche non consecutive, con riscossione immediata dell'intero residuo; il debito decade definitivamente dall'ammissibilità a una nuova rateazione.
Quando si applica
La rateazione si applica alle somme iscritte a ruolo oggetto di cartella di pagamento notificata dall'Agente della riscossione. Non è necessario che la cartella sia stata impugnata; il contribuente può chiedere la dilazione anche senza contestare il debito. Il presupposto soggettivo è la temporanea difficoltà economico-finanziaria: nel regime semplificato questa è autodichiata, nel regime documentato deve emergere da elementi oggettivi (ad esempio indici reddituali o patrimoniali forniti dall'istante). Gli effetti protettivi della pendenza della richiesta - sospensione di prescrizione e decadenza, blocco di nuovi fermi, ipoteche e procedure esecutive - operano dalla data di presentazione fino al rigetto o alla decadenza. Non è richiesta la presentazione in forma particolare: la domanda può essere inoltrata telematicamente tramite il portale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, di persona o tramite intermediario abilitato.
Confronto e norme correlate
La rateazione ex art. 19 non va confusa con la dilazione prevista in fase pre-ruolo (art. 3-bis D.Lgs. 462/1997 sulle somme da controllo automatizzato) o con il pagamento dilazionato in sede di accertamento con adesione (art. 8 D.Lgs. 218/1997). Queste ultime operano prima della formazione del ruolo e hanno proprie regole di decadenza, descritte nell'art. 15-ter DPR 602/1973. L'art. 19-bis prevede invece la sospensione della riscossione per eventi eccezionali a carattere generale, misura del tutto distinta dall'istituto qui in esame. Gli interessi applicati sulle somme rateizzate sono disciplinati dall'art. 21 dello stesso DPR: il tasso attuale è 4,5% annuo. Lo Statuto del Contribuente (L. 212/2000) rafforza le garanzie di rateazione imponendo all'Amministrazione un obbligo di motivazione degli eventuali rigetti e prevedendo il diritto del contribuente a essere informato sullo stato della propria richiesta.
Problemi applicativi
Il nodo critico di maggiore frequenza pratica riguarda la decadenza per mancato pagamento di otto rate: la norma parla di rate «anche non consecutive», il che significa che saltare una rata ogni tanto può produrre effetti devastanti se il conteggio cumulativo raggiunge quota otto. Il contribuente che riprende i pagamenti dopo aver saltato alcune rate potrebbe ritrovarsi decaduto senza averne piena consapevolezza. Sul piano processuale, un tema dibattuto è l'impugnabilità del provvedimento di diniego della rateazione: la giurisprudenza di merito e la Corte di Cassazione hanno progressivamente riconosciuto la ricorribilità dinanzi alle corti di giustizia tributaria. Altro profilo critico riguarda la pluralità di cartelle: la soglia di 120.000 euro si valuta per ciascuna richiesta di dilazione, non per singola cartella; un contribuente con più cartelle dovrà valutare se concentrarle in un'unica istanza o presentare richieste separate, con implicazioni diverse sul numero di rate concedibili. L'art. 19, comma 1-quater, disciplina gli effetti sospensivi delle procedure esecutive in pendenza di istanza, ma non prevede la loro estinzione automatica: chi ha già un fermo o un'ipoteca dovrà chiederne la cancellazione seguendo procedure distinte una volta ottenuta la rateazione.
Casi pratici
Caso 1: Cartella da 50.000 euro e piano a 84 rate
Caso 2: Decadenza per otto rate non pagate e conseguenze
Caso 3: Importo superiore a 120.000 euro con documentazione
Domande frequenti
Cos'è la rateazione della cartella esattoriale?
È l'istituto previsto dall'art. 19 DPR 602/1973 che consente al contribuente in temporanea difficoltà economica di pagare le somme iscritte a ruolo in rate mensili anziché in un'unica soluzione. Per importi fino a 120.000 euro basta una semplice domanda, senza dover documentare la difficoltà.
Quante rate mensili si possono ottenere?
Per richieste presentate nel 2025-2026 il massimo semplificato è 84 rate; sale a 96 nel 2027-2028 e a 108 dal 2029. Con documentazione della difficoltà si può arrivare fino a 120 rate, indipendentemente dall'anno di presentazione.
Cosa succede se salto una rata?
La decadenza scatta al mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive. A quel punto l'intero debito residuo diventa esigibile in un'unica soluzione e non è possibile ottenere una nuova rateazione sullo stesso carico.
Posso fare domanda di rateazione anche se ho già un fermo auto o un'ipoteca?
Sì. La presentazione dell'istanza sospende l'avvio di nuove procedure esecutive e l'iscrizione di nuovi fermi e ipoteche, ma non cancella automaticamente quelli già esistenti. Per ottenere la cancellazione occorre seguire le procedure specifiche previste dalla normativa sull'Agente della riscossione.