Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 9 DPR 602/1973 — Mancato o ritardato versamento diretto (abrogato)
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
[Articolo abrogato dal Decreto legislativo del 17/08/1999 n. 326, art. 2]
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
Stesso numero, altri codici
- Art. 9 D.Lgs. 504/1995 — Speditore registrato
- Articolo 9 L. 184/1983: Segnalazione delle situazioni di abbandono
- Art. 9 Reg. (UE) 2024/1689 — Sistema di gestione dei rischi
- Art. 9 Cod. Amb. — Norme procedurali generali
- Art. 9 D.Lgs. 148/2015 — Gestione di appartenenza delle integrazioni salariali ordinarie
- Art. 9 D.Lgs. 159/2011 — Provvedimenti d'urgenza
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
L'art. 9 del DPR 602/1973, abrogato dal D.Lgs. 326/1999, disciplinava le conseguenze del mancato o ritardato versamento diretto delle imposte: sanzioni pecuniarie e interessi per il periodo di ritardo. La norma aveva funzione sanzionatoria specifica nel sistema originario del DPR 602/1973. Con la riforma del sistema sanzionatorio tributario attuata con i D.Lgs. 471 e 472 del 1997 (entrati in vigore il 1° aprile 1998) e con il riordino operato dal D.Lgs. 326/1999, le sanzioni per omesso o tardivo versamento sono state unificate e trasferite nella disciplina generale delle sanzioni amministrative tributarie, rendendo superflua la norma speciale dell'art. 9.Ratio della norma
L'art. 9 rispecchiava l'esigenza di sanzionare specificamente i ritardi nei versamenti diretti, categoria di adempimento distinta dall'iscrizione a ruolo. Nel sistema ante-riforma, le sanzioni per mancati versamenti erano disciplinate da norme sparse e spesso di difficile coordinamento. L'abrogazione nel 1999 ha consentito di unificare il regime sanzionatorio nel D.Lgs. 471/1997, che prevede oggi la sanzione del 30% per omesso versamento (riducibile con il ravvedimento operoso ex D.Lgs. 472/1997).
Analisi e struttura
L'art. 9 prevedeva, nell'impianto originario del 1973, una sanzione pecuniaria commisurata all'entità del ritardo e all'importo non versato, oltre agli interessi legali per il periodo di morosità. Il meccanismo sanzionatorio era autonomo rispetto alla riscossione delle somme principali e si affiancava agli strumenti coattivi (iscrizione a ruolo, cartella) già previsti dagli articoli successivi del decreto. La norma è stata formalmente abrogata dal D.Lgs. 326/1999, atto del riordino della disciplina della riscossione coattiva delle entrate dello Stato.
Quando si applica
La norma non è più applicabile. Le sanzioni per omesso o tardivo versamento diretto sono oggi disciplinate dall'art. 13 D.Lgs. 471/1997: sanzione del 30% delle somme non versate (ridotta all'1% per i primi 14 giorni di ritardo con il ravvedimento operoso). Gli interessi per il ritardo sono determinati ai sensi del D.Lgs. 472/1997 e delle norme sulla riscossione coattiva.
Confronto e norme correlate
Il regime sanzionatorio attuale per i tardivi versamenti è contenuto nel D.Lgs. 471/1997 (art. 13) e nel D.Lgs. 472/1997 (ravvedimento operoso, art. 13). Lo Statuto del Contribuente (L. 212/2000, art. 10) limita l'applicazione delle sanzioni nei casi di incertezza normativa o di comportamento in buona fede. Il DPR 600/1973 (artt. 36-bis e 36-ter) disciplina i controlli sulle dichiarazioni e le comunicazioni di irregolarità che precedono l'iscrizione a ruolo.
Problemi applicativi
L'abrogazione dell'art. 9 ha risolto le problematiche di coordinamento tra le sanzioni speciali del DPR 602/1973 e la disciplina generale delle sanzioni amministrative tributarie. L'unificazione nel D.Lgs. 471/1997 ha semplificato il sistema e introdotto il ravvedimento operoso come strumento di regolarizzazione volontaria ampiamente utilizzato. Sul piano storico, la norma abrogata è rilevante per comprendere come si determinano le sanzioni su versamenti omessi ante-1998, nei rari procedimenti ancora pendenti su quelle annualità.
Casi pratici
Caso 1: Sanzione ante-1998 per versamento tardivo IRPEF
Caso 2: Ravvedimento operoso post-abrogazione
Caso 3: Contenzioso su sanzioni di versamenti ante-riforma
Domande frequenti