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Art. 74 D.Lgs. 151/2001 — Assegno di maternità di base

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Art. 74 D.Lgs. 151/2001 — Assegno di maternità di base

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. Per ogni figlio nato, adottato o affidato, è concesso un assegno di maternità di base alle madri che non beneficiano dell’indennità di maternità di cui al presente testo unico ovvero che beneficiano di un’indennità di maternità di importo inferiore all’assegno di cui al presente articolo.

2. L’assegno è corrisposto dal comune di residenza della madre e poi rimborsato dall’INPS.

3. L’assegno è concesso a condizione che la famiglia abbia un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore alla soglia stabilita annualmente dal Ministero del lavoro.