Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 50 D.Lgs. 151/2001 – Adozioni e affidamenti per malattia figlio

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. Le disposizioni dell’articolo 47 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento, nei limiti di età stabiliti dalla medesima disposizione.

In sintesi

L'articolo 50 del D.Lgs. 151/2001 estende il congedo per malattia del figlio, disciplinato dall'articolo 47, anche ai genitori adottivi e affidatari. Il rimando alle disposizioni dell'articolo 47 è integrale: si applicano gli stessi limiti di età previsti per i figli biologici (fino a otto anni illimitato, tra otto e dodici anni nel limite di cinque giorni lavorativi annui), il medesimo principio di alternanza tra i genitori, l'identico regime di non computabilità nel periodo di comporto. La norma riflette il principio di equiparazione tra filiazione biologica e filiazione adottiva che percorre tutto il testo unico, garantendo che il bambino accolto in famiglia attraverso adozione o affidamento riceva la stessa protezione di quello nato nel nucleo familiare. I limiti di età si calcolano con riferimento all'età anagrafica del minore, non alla data di ingresso nella famiglia.
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Ratio della norma

L'estensione del congedo per malattia del figlio ai genitori adottivi e affidatari risponde al principio costituzionale di parità tra figli legittimi e figli adottivi (art. 30 Cost.) e alla logica di tutela della famiglia quale nucleo fondamentale della società. Un bambino adottato che si ammala ha gli stessi bisogni di assistenza di un figlio biologico, e il genitore adottivo o affidatario ha le stesse responsabilità di cura. La norma evita discriminazioni ingiustificate tra diverse forme di genitorialità.

Analisi e struttura

L'articolo 50 opera un rinvio integrale all'articolo 47, il che significa che tutte le disposizioni - limiti di età, principio di alternanza, esclusione dal comporto, requisiti documentali - si applicano identicamente. I limiti di età (otto anni e dodici anni) si riferiscono all'età effettiva del minore al momento del congedo, non all'età al momento dell'adozione o dell'affidamento. Ciò può creare situazioni in cui il genitore adottivo che accoglie un bambino già di età vicina agli otto anni ha poco tempo per beneficiare del congedo illimitato, trovandosi rapidamente nella fascia dei cinque giorni annui o addirittura escluso dalla tutela.

Quando si applica

Si applica in caso di adozione (nazionale e internazionale) e affidamento preadottivo. Riguarda sia il genitore adottivo sia il genitore affidatario. Per l'affidamento semplice o giudiziale, la giurisprudenza e la prassi amministrativa tendono ad applicare la medesima tutela in via analogica, sebbene il testo dell'articolo 26 (richiamato per le adozioni) faccia riferimento al «minore in affidamento preadottivo». La documentazione richiesta è la stessa prevista dall'articolo 47: certificato di medico specialista SSN.

Confronto e norme correlate

Il medesimo principio di equiparazione vale per il congedo di maternità (art. 26), il congedo parentale (art. 36), i riposi giornalieri (art. 45). Il sistema è dunque coerente: in ogni istituto di tutela, la condizione di genitore adottivo o affidatario è equiparata a quella di genitore biologico. La L. 104/1992 riconosce i permessi per handicap anche ai genitori adottivi e affidatari, senza limitazioni di età.

Problemi applicativi

Il principale problema pratico è il computo dell'età: un bambino adottato a sette anni può fruire del congedo illimitato solo per un anno, e poi per cinque giorni annui fino ai dodici anni. Molti genitori adottivi scoprono solo a posteriori questo limite e si trovano impreparati. Un secondo profilo critico riguarda la documentazione dell'adozione: il datore di lavoro può richiedere prova del rapporto adottivo o di affidamento, che in alcune fasi del procedimento non è ancora formalizzato giuridicamente.

Casi pratici

Caso 1: Bambino adottato di sei anni si ammala: quanti giorni spettano

Caso 2: Bambino in affidamento preadottivo di nove anni: giorni limitati

Caso 3: Adozione internazionale: il congedo vale anche per bambino straniero

Domande frequenti

Il congedo per malattia del figlio si applica anche ai genitori adottivi?

Sì. L'articolo 50 del D.Lgs. 151/2001 estende integralmente le disposizioni dell'articolo 47 ai genitori adottivi e affidatari. I limiti di età, il principio di alternanza e l'esclusione dal comporto si applicano identicamente rispetto ai genitori biologici.

Come si calcolano i limiti di età per i figli adottivi?

I limiti di età (8 anni per il congedo illimitato, tra 8 e 12 anni per i 5 giorni annui) si riferiscono all'età anagrafica del bambino al momento del congedo, non alla data di adozione. Un bambino adottato a 7 anni potrà beneficiare del congedo illimitato solo fino all'ottavo anno di vita.

Vale anche per l'affidamento semplice o solo per quello preadottivo?

Il testo della norma fa riferimento esplicito all'adozione e all'affidamento preadottivo. Per l'affidamento semplice o giudiziale la tutela è riconosciuta per analogia dalla prassi amministrativa e dalla giurisprudenza, ma è opportuno verificare la posizione dell'INPS e del proprio datore di lavoro.

Cosa succede se il bambino adottato ha già più di 12 anni?

Se il bambino ha più di dodici anni al momento del congedo, non spetta alcun diritto al congedo per malattia del figlio ai sensi dell'articolo 47. Il genitore adottivo si trova nella stessa situazione del genitore biologico di figlio ultra-dodicenne.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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