Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 47 D.Lgs. 151/2001 – Congedo per malattia del figlio

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per le malattie di ciascun figlio di età non superiore a otto anni.

2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di assentarsi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ciascun figlio di età compresa fra gli otto e i dodici anni.

3. Per i periodi di cui al comma 1, la documentazione necessaria è costituita da certificato del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.

4. Il congedo per la malattia del figlio, per le malattie di cui al comma 1, non è computato ai fini del raggiungimento dei limiti del periodo di comporto.

In sintesi

L'articolo 47 del D.Lgs. 151/2001 riconosce ad entrambi i genitori lavoratori dipendenti il diritto di assentarsi dal lavoro per assistere il figlio malato. La tutela è articolata in due fasce d'età: fino ai tre anni di vita del bambino il congedo è illimitato nella durata, mentre tra i tre e gli otto anni ciascun genitore può fruire di cinque giorni lavorativi all'anno per ogni figlio. I due genitori non possono essere contemporaneamente assenti ma devono alternarsi. Il congedo non rientra nel computo del periodo di comporto, sicché la sua fruizione non espone il lavoratore al rischio di licenziamento per superamento del limite di malattia contrattuale. La documentazione richiesta è il certificato del medico specialista del Servizio sanitario nazionale, non il semplice certificato del medico di base. Il D.Lgs. 105/2022 ha ampliato la tutela estendendo la fascia di riferimento per la seconda ipotesi fino ai dodici anni, integrando la disciplina originaria con una fascia intermedia tra otto e dodici anni.
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Ratio della norma

Il congedo per malattia del figlio costituisce uno degli strumenti cardine della conciliazione vita-lavoro nel sistema italiano di tutela della genitorialità. La norma muove dalla constatazione che la malattia del figlio piccolo richiede la presenza fisica di almeno un genitore, presenza che il datore di lavoro non può pretendere di impedire senza violare il diritto alla salute del minore (art. 32 Cost.) e il dovere di assistenza familiare (art. 30 Cost.). Il legislatore del 2001 ha consolidato in un testo unico disposizioni già presenti nella L. 53/2000 e nelle previgenti leggi di tutela della maternità, estendendo la fruibilità anche al padre lavoratore in un'ottica di parità e di effettiva condivisione delle responsabilità familiari. Il D.Lgs. 105/2022, in attuazione della direttiva europea 2019/1158, ha ulteriormente rafforzato la tutela, ampliando le fasce d'età e chiarendo le modalità di fruizione alternata.

Analisi e struttura

L'articolo 47 configura due distinte fattispecie di congedo. La prima, relativa ai figli di età non superiore agli otto anni (elevata a dodici dalla riforma 2022 per alcune ipotesi), non prevede limiti di durata: il genitore può restare assente per tutto il tempo che dura la malattia del figlio, senza alcun tetto annuale. La seconda fattispecie, per i figli tra gli otto e i dodici anni, è invece contingentata in cinque giorni lavorativi per anno solare per ciascun figlio. La struttura della norma impone l'alternanza tra i genitori: essi non possono fruire contemporaneamente del congedo per lo stesso figlio. Il diritto spetta «alternativamente», il che significa che se uno dei due genitori è già assente per malattia del figlio, l'altro non può a sua volta avvalersi del congedo per il medesimo evento. Il comma 4 chiarisce espressamente che i periodi di congedo non sono computati ai fini del raggiungimento del periodo di comporto: si tratta di una garanzia fondamentale, perché esclude che il datore di lavoro possa computare tali assenze nel periodo che, una volta superato, legittima il licenziamento per malattia.

Quando si applica

Il congedo spetta ai lavoratori dipendenti, sia madri sia padri, in presenza di una malattia accertata del figlio di età inferiore agli otto anni (o ai dodici anni per la seconda fattispecie). La malattia deve essere documentata da certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o convenzionato: non è sufficiente il certificato del medico di famiglia. Il congedo si applica anche nei casi di adozione e affidamento, nei limiti di età previsti dall'art. 50 del medesimo testo unico. È escluso il genitore che si trova già in congedo di maternità, paternità o parentale nello stesso periodo, poiché in tali casi il figlio è già coperto dalla presenza del genitore. La norma non pone limiti al numero di figli per i quali può essere fruito il congedo: se un lavoratore ha due figli, può fruire del congedo per ciascuno di essi in modo separato, sommando i rispettivi periodi.

Confronto e norme correlate

Il congedo per malattia del figlio si distingue nettamente dal congedo parentale (art. 32 D.Lgs. 151/2001) per la sua funzione specifica: mentre il congedo parentale è uno strumento di cura e accudimento generale del bambino nei primi anni, il congedo per malattia del figlio è collegato a un evento patologico specifico e certificato. Rispetto alla malattia del lavoratore stesso, il congedo per malattia del figlio non è retribuito (salvo disposizioni di miglior favore nei CCNL), mentre la malattia del lavoratore garantisce il trattamento economico a carico INPS o del datore. La L. 104/1992 disciplina invece i permessi per i figli con handicap grave, che hanno caratteristiche diverse per presupposti e quantificazione. Con la L. 53/2000 e poi con il D.Lgs. 105/2022, il legislatore ha progressivamente esteso e rafforzato la tutela, anche riconoscendo il congedo al padre in modo simmetrico rispetto alla madre.

Problemi applicativi

Il principale problema pratico riguarda la documentazione: il certificato deve essere rilasciato da un medico specialista SSN o convenzionato, non dal pediatra di libera scelta se non convenzionato con il SSN. Molti lavoratori ignorano questa distinzione e presentano certificati non idonei, che il datore di lavoro può legittimamente contestare. Un secondo profilo critico è l'alternanza tra i genitori: la legge non specifica modalità formali di comunicazione tra i coniugi al datore di lavoro, ma nella pratica è necessario che ciascun genitore informi il proprio datore di lavoro che l'altro non sta contemporaneamente fruendo del congedo. Alcune contrattazioni collettive richiedono una dichiarazione in tal senso. Il computo dei cinque giorni annui nella fascia 8-12 anni avviene per anno solare, non per anno lavorativo: il periodo si azzera il 1° gennaio indipendentemente da quando è stato fruito. Infine, il congedo è non retribuito salvo previsione contrattuale più favorevole: alcuni CCNL (soprattutto nel pubblico impiego) riconoscono una quota di retribuzione per i primi giorni, creando disomogeneità di trattamento.

Casi pratici

Caso 1: Figlio di due anni con febbre alta: quanti giorni si può stare a casa

Caso 2: Entrambi i genitori vogliono stare con il figlio malato contemporaneamente

Caso 3: Figlio di dieci anni malato: quanti giorni spettano in un anno

Domande frequenti

Cos'è il congedo per malattia del figlio?

È il diritto di entrambi i genitori lavoratori dipendenti di assentarsi dal lavoro per assistere il figlio malato: illimitato nella durata fino agli otto anni del bambino, e fino a cinque giorni lavorativi annui tra gli otto e i dodici anni. I genitori devono alternarsi e non possono essere assenti contemporaneamente per lo stesso figlio.

Il congedo per malattia del figlio viene pagato?

No, il congedo per malattia del figlio non è retribuito dalla legge. Il lavoratore è assente senza stipendio, salvo che il contratto collettivo applicabile preveda un trattamento di miglior favore. Alcuni CCNL del pubblico impiego e privato riconoscono i primi giorni come retribuiti.

Qual è la differenza tra i giorni illimitati e i cinque giorni annui?

Fino agli otto anni di vita del bambino, il congedo per malattia del figlio è illimitato: il genitore può restare assente per tutta la durata della malattia certificata, senza alcun tetto. Tra gli otto e i dodici anni, il diritto è invece contingentato a cinque giorni lavorativi per anno solare, per ciascun figlio.

Il medico di base può rilasciare il certificato per il congedo?

No. La legge richiede espressamente un certificato di medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. Il certificato del medico di medicina generale (medico di base) non è idoneo, salvo che si tratti del pediatra di libera scelta convenzionato SSN.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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