Art. 47 D.Lgs. 151/2001 — Congedo per malattia del figlio
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per le malattie di ciascun figlio di età non superiore a otto anni.
2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di assentarsi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ciascun figlio di età compresa fra gli otto e i dodici anni.
3. Per i periodi di cui al comma 1, la documentazione necessaria è costituita da certificato del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.
4. Il congedo per la malattia del figlio, per le malattie di cui al comma 1, non è computato ai fini del raggiungimento dei limiti del periodo di comporto.
Stesso numero, altri codici
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- Art. 47 Reg. (UE) 2024/1689 — Dichiarazione di conformità UE
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