Art. 42 D.Lgs. 151/2001 — Permessi per figli con handicap grave
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Il genitore di figlio con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a prolungare il congedo parentale, con le modalità stabilite dall’articolo 33.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto ad usufruire di tre giorni di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.
3. Per il genitore di figlio con disabilità grave, in alternativa al prolungamento del congedo parentale, è possibile scegliere i permessi di cui al comma 2 a partire dall’età di tre anni del figlio.
4. Qualora il figlio sia ricoverato a tempo pieno, il permesso di cui al presente articolo è concesso al genitore per il solo caso in cui il genitore si rechi a far visita al figlio.
Stesso numero, altri codici
- Art. 42 D.Lgs. 504/1995 — Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche
- Articolo 42 L. 184/1983: Divieto di doppia procedura adottiva sullo stesso minore
- Art. 42 Reg. (UE) 2024/1689 — Presunzione di conformità a determinati requisiti
- Art. 42 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 42 D.Lgs. 148/2015 — Disposizioni relative a trattamenti straordinari di integrazione salariale a seguito di accordi già stipulati
- Art. 42 D.Lgs. 159/2011 — Disciplina delle spese, dei compensi e dei rimborsi