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Art. 40 D.Lgs. 151/2001 — Riposi giornalieri del padre
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. I periodi di riposo di cui all’articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente.
2. I periodi di riposo di cui al presente articolo sono riconosciuti al padre lavoratore autonomo nelle ipotesi di cui al comma 1.
Stesso numero, altri codici
- Art. 40 D.Lgs. 504/1995 — Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli prodotti energetici ( Artt. 9, 10, 11, 12 e 14 D.L. n. 271/1957 – Art. 20 legge 31 dicembre 1962,
- Articolo 40 L. 184/1983 — Adozione di minore italiano da parte di stranieri o ita
- Art. 40 Reg. (UE) 2024/1689 — Norme armonizzate e prodotti della normazione
- Art. 40 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 40 D.Lgs. 148/2015 — Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano e altri fondi di solidarietà
- Art. 40 D.Lgs. 159/2011 — Gestione dei beni sequestrati