leggeinchiaro.it

Art. 33 D.Lgs. 151/2001 — Prolungamento del congedo parentale

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 33 D.Lgs. 151/2001 — Prolungamento del congedo parentale

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo complessivo che, computato insieme alle ordinarie ore di congedo parentale, non può essere superiore a tre anni.

2. Per fruire del prolungamento del congedo parentale, il genitore è tenuto a presentare al datore di lavoro la documentazione attestante lo stato di handicap del figlio.