Art. 32 D.Lgs. 151/2001 — Congedo parentale: durata e condizioni
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Per ogni figlio, nei primi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto a un periodo di congedo di cui al presente articolo denominato «congedo parentale».
2. Il congedo parentale può essere fruito dal genitore richiedente anche in modo frazionato, con il limite minimo di un giorno lavorativo.
3. Ferme restando la durata complessiva del congedo parentale di cui al comma 1 e le condizioni di fruizione previste dal presente articolo, il padre lavoratore dipendente ha diritto a un periodo di congedo di durata continuativa o frazionata non superiore a tre mesi, non cedibili alla madre.
4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
5. I genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo di congedo parentale, della durata complessiva di tre mesi, per il quale è dovuta un’indennità nella misura dell’80 per cento della retribuzione, a condizione che il figlio abbia un’età non superiore a sei anni.
Stesso numero, altri codici
- Art. 32 D.Lgs. 504/1995 — Oggetto dell'imposizione
- Articolo 32 L. 184/1983: Autorizzazione all'ingresso del minore straniero adottato
- Art. 32 Reg. (UE) 2024/1689 — Presunzione di conformità ai requisiti relativi agli organismi notificati
- Art. 32 Cod. Amb. — Consultazioni transfrontaliere
- Art. 32 D.Lgs. 148/2015 — Prestazioni ulteriori
- Art. 32 D.Lgs. 159/2011 — Confisca della cauzione