leggeinchiaro.it

Art. 31-bis D.Lgs. 151/2001 — Sanzioni per il congedo di paternità

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 31-bis D.Lgs. 151/2001 — Sanzioni per il congedo di paternità

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. Il datore di lavoro che impedisca l’esercizio del congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bis è punito con la sanzione amministrativa da 516 euro a 2.582 euro.