Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 28 D.Lgs. 151/2001 — Congedo di paternità alternativo
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Il padre lavoratore dipendente ha diritto al congedo di paternità, per il periodo corrispondente a quello di maternità o per il suo residuo, nelle ipotesi in cui:
a) la madre sia morta o gravemente inferma;
b) il figlio sia affidato esclusivamente al padre.
2. Il congedo di paternità si prolunga, fino a cinque mesi, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 16, lettere a), b), c) e d), nei casi previsti dalla lettera a) del comma 1.
Stesso numero, altri codici
- Art. 28 D.Lgs. 504/1995 — Depositi fiscali di alcole e bevande alcoliche
- Articolo 28 L. 184/1983: Riservatezza sull'adozione e accesso alle origini
- Art. 28 Reg. (UE) 2024/1689 — Autorità di notifica
- Art. 28 Cod. Amb. — Monitoraggio
- Art. 28 D.Lgs. 148/2015 — Fondo di solidarietà residuale
- Art. 28 D.Lgs. 159/2011 — Revocazione della confisca