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Art. 28 D.Lgs. 151/2001 — Congedo di paternità alternativo

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Art. 28 D.Lgs. 151/2001 — Congedo di paternità alternativo

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. Il padre lavoratore dipendente ha diritto al congedo di paternità, per il periodo corrispondente a quello di maternità o per il suo residuo, nelle ipotesi in cui:

a) la madre sia morta o gravemente inferma;

b) il figlio sia affidato esclusivamente al padre.

2. Il congedo di paternità si prolunga, fino a cinque mesi, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 16, lettere a), b), c) e d), nei casi previsti dalla lettera a) del comma 1.