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Art. 27-bis D.Lgs. 151/2001 — Congedo di paternità obbligatorio

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Art. 27-bis D.Lgs. 151/2001 — Congedo di paternità obbligatorio

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. Il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili a ore, da utilizzare anche in via non continuativa.

2. Il congedo di cui al comma 1 spetta al padre lavoratore dipendente anche nel caso di morte perinatale del figlio.

3. Il padre lavoratore dipendente può astenersi per un ulteriore periodo di un giorno lavorativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

4. Il padre lavoratore dipendente che intende avvalersi del congedo di cui al presente articolo è tenuto a darne comunicazione in forma scritta al datore di lavoro con un anticipo non inferiore a cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita.