Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 27 D.Lgs. 151/2001 – Adozioni e affidamenti internazionali
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
[Articolo soppresso dall’art. 1, comma 452, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007)]
Vedi anche
→art. 25 MATERNITA (Trattamento previdenziale)→art. 26 MATERNITA (Adozioni e affidamenti)→art. 27-bis MATERNITA (Congedo di paternità obbligatorio)→art. 28 MATERNITA (Congedo di paternità alternativo)→art. 37 Cost. (Donna lavoratrice)→art. 31 Cost. (Famiglia)→art. 3 L. 104/1992 (Soggetti aventi diritto)
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
L'articolo 27 del D.Lgs. 151/2001, relativo alle adozioni e affidamenti preadottivi internazionali, è stato abrogato dall'art. 1, comma 452, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). La disciplina delle adozioni internazionali è ora unificata nell'articolo 26, che estende il congedo di maternità a ogni forma di adozione e affidamento, nazionale e internazionale, senza distinzioni procedurali.Indice dei contenuti
Ratio della norma
L'articolo 27 originariamente disciplinava in modo separato le adozioni e gli affidamenti preadottivi internazionali, prevedendo una regolamentazione specifica per la fruizione del congedo di maternità durante il soggiorno all'estero. La disposizione è stata soppressa nel 2006 con l'obiettivo di semplificare il quadro normativo, unificando la disciplina delle adozioni nazionali e internazionali nell'unico articolo 26.
Analisi e struttura
A seguito dell'abrogazione, il testo dell'articolo 27 è privo di contenuto normativo. La rubrica «Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali» rimane come riferimento storico, ma qualsiasi questione relativa alle adozioni internazionali trova oggi risposta nell'art. 26, commi 3 e 4. L'abrogazione non ha creato vuoti normativi: la Legge Finanziaria 2007 ha contestualmente rafforzato le tutele per le madri adottive internazionali nell'articolo unificato.
Quando si applica
L'articolo 27 non è più applicabile. Chi deve disciplinare il congedo di maternità per adozione internazionale deve fare riferimento all'art. 26 del medesimo decreto. Per le adozioni in corso di perfezionamento prima del 2007, la disposizione applicabile era quella vigente al momento dell'evento scatenante (ingresso del minore in famiglia).
Confronto e norme correlate
Il riferimento normativo vigente è l'art. 26, D.Lgs. 151/2001. Per la procedura adottiva internazionale in senso ampio si applica la L. 184/1983 (adozione e affidamento di minori) e la L. 476/1998 (ratifica della Convenzione dell'Aia). Il D.Lgs. 105/2022 ha riformato il congedo parentale connesso all'adozione, senza toccare il congedo di maternità.
Problemi applicativi
L'abrogazione ha eliminato eventuali ambiguità sulla disciplina applicabile alle adozioni internazionali: oggi tutto converge sull'art. 26. Residua un profilo interpretativo per i procedimenti adottivi avviati sotto la vigenza dell'art. 27 e conclusisi dopo il 2007: la giurisprudenza applica il principio del tempus regit actum, per cui l'evento determinante (ingresso del minore) è governato dalla norma vigente in quel momento.
Casi pratici
Caso 1: Ricerca della norma applicabile alle adozioni internazionali
Caso 2: Verifica storica per adozioni ante 2007
Caso 3: Confusione tra art. 26 e art. 27 abrogato
Domande frequenti
Cos'era l'art. 27 D.Lgs. 151/2001 sulle adozioni internazionali?
Era una disposizione che disciplinava separatamente il congedo di maternità per adozioni e affidamenti preadottivi internazionali. È stata abrogata dalla Legge Finanziaria 2007 (L. 296/2006, art. 1, comma 452), unificando la materia nell'art. 26.
Dove trovo la disciplina vigente per il congedo maternità in caso di adozione internazionale?
Nell'art. 26 del D.Lgs. 151/2001, commi 3 e 4, che consentono di fruire del congedo di cinque mesi anche all'estero durante il soggiorno obbligatorio e anche se il minore ha più di sei anni.
L'abrogazione dell'art. 27 ha ridotto le tutele per le madri adottive?
No. L'abrogazione è stata contestuale al rafforzamento dell'art. 26, che ha assorbito e consolidato tutte le tutele per le adozioni internazionali, eliminando sovrapposizioni normative senza ridurre i diritti.
Posso citare l'art. 27 in una domanda di congedo maternità per adozione?
No, l'art. 27 non ha più contenuto normativo dal 2007. Il fondamento giuridico della domanda deve essere l'art. 26 del D.Lgs. 151/2001.