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Art. 26 D.Lgs. 151/2001 — Adozioni e affidamenti nazionali

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Art. 26 D.Lgs. 151/2001 — Adozioni e affidamenti nazionali

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche in caso di adozione e affidamento, nazionale e internazionale.

2. In caso di adozione o affidamento nazionale il congedo di maternità della durata di cinque mesi deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia.

3. In caso di adozione o affidamento internazionale, qualora il minore si trovi all’estero, il congedo di maternità può essere fruito all’estero durante il periodo di permanenza richiesto per l’adozione.

4. La lavoratrice che adotta o si vede affidare un minore di età superiore a sei anni ha diritto al congedo di maternità nella durata prevista dal presente articolo.