Testo dell'articoloVigente
Art. 26 D.Lgs. 151/2001 – Adozioni e affidamenti nazionali
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche in caso di adozione e affidamento, nazionale e internazionale.
2. In caso di adozione o affidamento nazionale il congedo di maternità della durata di cinque mesi deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia.
3. In caso di adozione o affidamento internazionale, qualora il minore si trovi all’estero, il congedo di maternità può essere fruito all’estero durante il periodo di permanenza richiesto per l’adozione.
4. La lavoratrice che adotta o si vede affidare un minore di età superiore a sei anni ha diritto al congedo di maternità nella durata prevista dal presente articolo.
In sintesi
L'articolo 26 del D.Lgs. 151/2001 estende il congedo di maternità alle madri adottive e affidatarie, nazionali e internazionali. In caso di adozione o affidamento nazionale, il congedo di cinque mesi deve essere fruito nei primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore in famiglia. Per le adozioni internazionali il congedo può essere utilizzato all'estero, durante il periodo di permanenza richiesto dalla procedura adottiva. La tutela si applica anche quando il minore ha più di sei anni, eliminando ogni discriminazione basata sull'età del bambino adottato.Indice dei contenuti
Ratio della norma
L'articolo 26 esprime il principio per cui la tutela della maternità non è legata all'evento biologico del parto, bensì alla nascita del rapporto genitoriale. Adottare o ricevere in affidamento un minore comporta le stesse responsabilità di cura di un figlio naturale: la lavoratrice adottiva ha dunque diritto alle stesse protezioni della madre biologica. La norma attua la parità di trattamento tra genitorialità biologica e adottiva, in conformità con i principi costituzionali di tutela della famiglia.
Analisi e struttura
Il comma 1 enuncia il principio generale di estensione. Il comma 2 disciplina le adozioni nazionali: il congedo di cinque mesi decorre dall'effettivo ingresso del minore in famiglia, non dalla data del decreto del tribunale. Questo è un punto chiave: tra il provvedimento giudiziario e l'ingresso effettivo possono intercorrere settimane o mesi. Il comma 3 regola le adozioni internazionali, consentendo di fruire del congedo all'estero durante il soggiorno richiesto dalla commissione per le adozioni internazionali. Il comma 4 elimina il limite di età: anche se il minore adottato ha più di sei anni, il congedo di cinque mesi è garantito integralmente.
Quando si applica
La norma si applica a ogni procedura di adozione nazionale - sia preadottiva sia in casi particolari ex art. 44 L. 184/1983 - e a ogni affidamento familiare, sia temporaneo sia preadottivo. L'evento scatenante è l'effettivo ingresso fisico del minore nel nucleo familiare, documentabile con verbale di affidamento o provvedimento del tribunale. Non rileva che l'adozione sia ancora in corso di perfezionamento: la tutela scatta dall'ingresso fattuale.
Confronto e norme correlate
L'art. 26 si coordina con l'art. 36 (congedo parentale in caso di adozione), che prevede un'analoga estensione con finestra temporale di dodici anni dall'ingresso del minore. La L. 184/1983 (adozione e affidamento) fornisce il quadro delle procedure cui l'art. 26 si riferisce. Per le adozioni internazionali rileva anche il regolamento della Commissione per le adozioni internazionali (CAI). Il D.Lgs. 105/2022 non ha modificato sostanzialmente l'art. 26 ma ha ampliato i congedi parentali connessi.
Problemi applicativi
Un aspetto operativo critico riguarda la prova dell'effettivo ingresso: il datore di lavoro può richiedere documentazione (verbale di affidamento, decreto del tribunale con data di consegna). In caso di adozione internazionale, il soggiorno all'estero può prolungarsi oltre il previsto: la lavoratrice deve comunicare tempestivamente le variazioni al datore. Altro profilo: se l'adozione non si perfeziona e il minore ritorna in comunità, il congedo già fruito resta valido e le relative indennità non sono ripetibili.
Casi pratici
Caso 1: Adozione nazionale e decorrenza congedo
Caso 2: Adozione internazionale e soggiorno estero
Caso 3: Minore adottato con più di sei anni
Domande frequenti
Cos'è il congedo di maternità per adozione secondo l'art. 26 D.Lgs. 151/2001?
È il diritto della madre adottiva o affidataria ad astenersi dal lavoro per cinque mesi, con le stesse tutele economiche e previdenziali della madre biologica. Decorre dall'effettivo ingresso del minore in famiglia, indipendentemente dall'età del bambino e dal tipo di adozione (nazionale o internazionale).
Dal quando decorre il congedo in caso di adozione nazionale?
Dal giorno dell'effettivo ingresso del minore nella famiglia, non dalla data del decreto del tribunale o del verbale di affidamento. Occorre conservare la documentazione che attesta la data esatta dell'ingresso fisico del bambino in casa.
Posso fruire del congedo mentre sono all'estero per la procedura adottiva?
Sì. Per le adozioni internazionali l'art. 26, comma 3, consente di fruire del congedo durante il periodo di soggiorno obbligatorio all'estero richiesto dalla commissione per le adozioni internazionali.
Vale anche se il bambino adottato ha più di sei anni?
Sì, espressamente. Il comma 4 dell'art. 26 chiarisce che il congedo di cinque mesi spetta anche quando il minore adottato ha un'età superiore a sei anni, eliminando ogni discriminazione basata sull'età.