leggeinchiaro.it

Art. 23 D.Lgs. 151/2001 — Calcolo dell’indennità di maternità

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 23 D.Lgs. 151/2001 — Calcolo dell’indennità di maternità

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. L’indennità di maternità è corrisposta nella misura dell’80 per cento della retribuzione.

2. La retribuzione da prendere a riferimento è quella spettante per il mese immediatamente precedente quello in cui ha inizio il congedo di maternità.

3. In caso di parto prematuro, la retribuzione da prendere a riferimento è quella spettante per il mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato il parto.