Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 23 D.Lgs. 151/2001 — Calcolo dell’indennità di maternità
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. L’indennità di maternità è corrisposta nella misura dell’80 per cento della retribuzione.
2. La retribuzione da prendere a riferimento è quella spettante per il mese immediatamente precedente quello in cui ha inizio il congedo di maternità.
3. In caso di parto prematuro, la retribuzione da prendere a riferimento è quella spettante per il mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato il parto.
Stesso numero, altri codici
- Art. 23 D.Lgs. 504/1995 — Depositi fiscali di prodotti energetici
- Articolo 23 L. 184/1983: Revoca dell'affidamento preadottivo
- Art. 23 Reg. (UE) 2024/1689 — Obblighi degli importatori
- Art. 23 Cod. Amb. — Presentazione dell'istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti
- Art. 23 D.Lgs. 148/2015 — Contribuzione
- Art. 23 D.Lgs. 159/2011 — Procedimento applicativo