Art. 17 D.Lgs. 151/2001 — Estensione del divieto di lavoro
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Il divieto di cui all’articolo 16 è esteso:
a) alle lavoratrici che, durante la gravidanza o entro sette mesi dopo il parto, risultino adibite a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, di cui all’articolo 7;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere adibita ad altre mansioni, ai sensi degli articoli 6 e 7;
d) su istanza della lavoratrice, qualora l’ispettorato del lavoro accerti che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino.
2. Il provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro nei casi di cui al comma 1 è emesso dall’ispettorato del lavoro, d’ufficio o su istanza della lavoratrice, ed ha efficacia dal giorno successivo alla comunicazione al datore di lavoro.