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Art. 17 D.Lgs. 151/2001 — Estensione del divieto di lavoro

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Art. 17 D.Lgs. 151/2001 — Estensione del divieto di lavoro

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. Il divieto di cui all’articolo 16 è esteso:

a) alle lavoratrici che, durante la gravidanza o entro sette mesi dopo il parto, risultino adibite a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, di cui all’articolo 7;

b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;

c) quando la lavoratrice non possa essere adibita ad altre mansioni, ai sensi degli articoli 6 e 7;

d) su istanza della lavoratrice, qualora l’ispettorato del lavoro accerti che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino.

2. Il provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro nei casi di cui al comma 1 è emesso dall’ispettorato del lavoro, d’ufficio o su istanza della lavoratrice, ed ha efficacia dal giorno successivo alla comunicazione al datore di lavoro.