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Art. 16-bis D.Lgs. 151/2001 — Rinvio e sospensione del congedo maternità

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Art. 16-bis D.Lgs. 151/2001 — Rinvio e sospensione del congedo maternità

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. Il congedo di maternità è sospeso, su richiesta della lavoratrice, in caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata accreditata. La sospensione è fruibile a decorrere dalla data di ricovero fino a una durata massima pari al periodo di degenza del neonato, per un periodo massimo pari al periodo di congedo residuo.

2. La ripresa del congedo, anche ai fini di cui all’articolo 16, avviene dalla data di dimissione del bambino, previa comunicazione al datore di lavoro della effettiva data di dimissione, nel rispetto del periodo minimo obbligatorio di congedo di maternità post parto.