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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 7 del D.Lgs. 151/2001 stabilisce il divieto assoluto di adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri, durante la gravidanza e per i sette mesi successivi al parto. L'elenco specifico delle attività vietate è demandato a un decreto ministeriale, che individua categorie di lavorazioni incompatibili con lo stato di gravidanza e di puerperio. Quando la lavoratrice è adibita a mansioni vietate, il datore deve destinarla a mansioni diverse non a rischio; se ciò non è possibile, scatta l'astensione anticipata dal lavoro, retribuita con l'indennità di maternità. Il divieto serve a proteggere la salute della donna e del bambino dagli effetti nocivi che determinate attività fisiche o chimiche possono avere sul sistema riproduttivo e sul feto durante la gravidanza, e sul neonato attraverso l'allattamento.

Testo dell'articoloVigente

Art. 7 D.Lgs. 151/2001 — Lavori vietati in gravidanza e allattamento

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. E’ vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, durante la gravidanza e per sette mesi dopo il parto.

2. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

3. La lavoratrice è addetta a mansioni non a rischio durante il periodo tutelato ovvero, quando ciò non sia possibile, è posta in astensione anticipata.

Commento

Ratio della norma

L'art. 7 è storicamente uno dei pilastri della tutela della maternità nel diritto del lavoro italiano, risalente nella sua impostazione alla L. 1204/1971. La norma riconosce che alcune attività lavorative presentano rischi specifici per la donna in gravidanza e durante l'allattamento, rischi che non sono eliminabili attraverso mere misure organizzative ma richiedono l'esclusione dalla mansione pericolosa. Il legislatore ha operato un bilanciamento tra il diritto al lavoro della donna e la tutela della sua salute e di quella del nascituro, optando per la soluzione del cambio di mansione o, in subordine, dell'astensione indennizzata.

Analisi e struttura

La norma prevede un doppio livello di protezione. In primo luogo, il divieto diretto: trasporto e sollevamento di pesi, lavori pericolosi, faticosi e insalubri sono vietati durante la gravidanza e per sette mesi dal parto. In secondo luogo, il meccanismo di adeguamento: se la lavoratrice è addetta a tali mansioni, il datore deve prima tentare la modifica delle mansioni (assegnando la lavoratrice a compiti compatibili con il suo stato), e solo se ciò risulta impossibile deve procedere alla astensione anticipata. L'elenco dei lavori vietati — aggiornabile in base ai progressi tecnici e scientifici (art. 13) — include categorie come lavori in miniera, lavori con esposizione a sostanze tossiche o cancerogene, lavori in condizioni di caldo o freddo estremo, lavori che richiedono posture affaticanti.

Quando si applica

Il divieto decorre dalla comunicazione della gravidanza al datore di lavoro e cessa sette mesi dopo il parto. Per l'allattamento il riferimento è sempre al periodo di sette mesi post-partum: la norma non richiede la prova che la lavoratrice stia effettivamente allattando, ma estende il divieto in modo oggettivo per tale periodo. Il cambio di mansione, ove attuato, non comporta riduzione della retribuzione: la lavoratrice mantiene il trattamento economico della mansione di provenienza. Se il cambio di mansione non è possibile, l'ispettorato del lavoro può disporre l'interdizione anticipata.

Confronto e norme correlate

L'art. 7 va letto in stretta connessione con gli artt. 11 e 12, che disciplinano la valutazione dei rischi e le sue conseguenze. Il decreto ministeriale che elenca i lavori vietati (D.M. 3 aprile 2002 e successive integrazioni) costituisce la fonte secondaria di riferimento per individuare le attività specificamente proibite. Il D.Lgs. 81/2008 integra il quadro con la disciplina generale della sicurezza sul lavoro. Analoga protezione è prevista dall'art. 8 per l'esposizione a radiazioni ionizzanti, trattato separatamente per la specificità del rischio.

Problemi applicativi

Un tema ricorrente riguarda la riqualificazione della mansione: il datore ha diritto di assegnare la lavoratrice a mansioni anche inferiori rispetto a quelle abituali, purché non comportino pregiudizio per la salute? La giurisprudenza ha ritenuto ammissibile l'assegnazione temporanea a mansioni equivalenti o inferiori, ma non superiori senza il consenso della lavoratrice, e sempre con conservazione del trattamento economico precedente. Altro profilo critico è la gestione del caso in cui l'intera attività aziendale rientri nelle categorie vietate: in tal caso l'astensione anticipata è l'unica soluzione, con indennità a carico INPS e non del datore.

Casi pratici

Caso 1: Lavoratrice addetta al sollevamento pesi

Caso 2: Impossibilità di cambio mansione in piccola azienda

Caso 3: Allattamento e rientro in mansione vietata

Domande frequenti

Quali lavori sono vietati alle donne in gravidanza?

L'art. 7 D.Lgs. 151/2001 vieta trasporto e sollevamento di pesi e lavori pericolosi, faticosi o insalubri. L'elenco specifico è nel D.M. 3 aprile 2002 e include lavori in miniera, esposizione a sostanze tossiche, lavori in condizioni climatiche estreme, attività che richiedono posture affaticanti.

Per quanto tempo durano i divieti di lavoro?

Durante tutta la gravidanza (dalla comunicazione al datore fino al parto) e per i sette mesi successivi al parto, incluso il periodo di allattamento. Il divieto per sette mesi post-parto è oggettivo e non richiede la prova che la lavoratrice stia allattando.

Cosa succede se il datore non può cambiare le mansioni della lavoratrice in gravidanza?

Se la modifica delle mansioni è impossibile, il datore deve segnalare la situazione all'Ispettorato del Lavoro, che può disporre l'interdizione anticipata dal lavoro per tutta la durata del divieto. In tal caso la lavoratrice percepisce l'indennità di maternità dall'INPS (art. 24).

Il cambio di mansione per gravidanza riduce la retribuzione?

No. La lavoratrice assegnata temporaneamente a mansioni diverse in ragione della gravidanza conserva il trattamento economico della mansione di provenienza. La modifica delle mansioni è temporanea e non incide sul livello contrattuale acquisito.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.