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Art. 5 D.Lgs. 151/2001 — Anticipazione TFR per congedo

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Art. 5 D.Lgs. 151/2001 — Anticipazione TFR per congedo

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. La lavoratrice, durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, ha diritto ad ottenere, ai sensi dell’articolo 2120, quinto comma, del codice civile, l’anticipazione del trattamento di fine rapporto, sempre che non l’abbia richiesta in precedenza.