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Art. 4 D.Lgs. 151/2001 — Sostituzione di lavoratori in congedo

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Art. 4 D.Lgs. 151/2001 — Sostituzione di lavoratori in congedo

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. In sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro, in virtù delle disposizioni del presente testo unico, il datore di lavoro può assumere personale con contratto a tempo determinato o utilizzare personale somministrato a tempo determinato, ai sensi del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

2. I contratti di lavoro di cui al comma 1 possono essere stipulati anche con anticipo fino a tre mesi rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo diversa previsione dei contratti collettivi.