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Art. 44 D.Lgs. 81/2015 — Apprendistato professionalizzante

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Art. 44 D.Lgs. 81/2015 — Apprendistato professionalizzante

D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

1. L’apprendistato professionalizzante può essere instaurato con soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.

2. La regolamentazione dell’apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, per i profili che attengono alla formazione, alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. La regolamentazione dei contratti collettivi deve prevedere:

a) la durata del contratto che non può comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per le figure professionali dell’artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento;

b) la formazione aziendale e la relativa durata, anche tenuto conto delle competenze acquisite fuori dal contesto formale e informale, nonché le modalità di erogazione, che possono essere svolte nella impresa anche con modalità a distanza;

c) le attribuzioni del tutor aziendale;

d) il piano formativo individuale, anche in forma sintetica.

4. La regolamentazione dell’offerta formativa pubblica connessa all’apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) durata e modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali;

b) riconoscimento della formazione, eventualmente svolta presso altri datori di lavoro o in altri contesti di apprendimento anche non formale e informale.

5. Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, i contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato.