Testo dell'articoloVigente
Art. 44 D.Lgs. 81/2015 – Apprendistato professionalizzante
D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)
1. L’apprendistato professionalizzante può essere instaurato con soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.
2. La regolamentazione dell’apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, per i profili che attengono alla formazione, alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. La regolamentazione dei contratti collettivi deve prevedere:
a) la durata del contratto che non può comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per le figure professionali dell’artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento;
b) la formazione aziendale e la relativa durata, anche tenuto conto delle competenze acquisite fuori dal contesto formale e informale, nonché le modalità di erogazione, che possono essere svolte nella impresa anche con modalità a distanza;
c) le attribuzioni del tutor aziendale;
d) il piano formativo individuale, anche in forma sintetica.
4. La regolamentazione dell’offerta formativa pubblica connessa all’apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) durata e modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali;
b) riconoscimento della formazione, eventualmente svolta presso altri datori di lavoro o in altri contesti di apprendimento anche non formale e informale.
5. Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, i contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato.
In sintesi
L'articolo 44 del D.Lgs. 81/2015 disciplina l'apprendistato professionalizzante, la tipologia più utilizzata in Italia, rivolta a soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. A differenza delle altre forme, la sua regolamentazione è affidata principalmente ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative, con un ulteriore livello di disciplina regionale per la formazione. La durata massima è tre anni (cinque per le figure artigiane individuate dalla contrattazione collettiva). I contratti collettivi devono disciplinare la formazione aziendale, le attribuzioni del tutor, le modalità di erogazione anche a distanza e il piano formativo individuale. Per i settori stagionali è prevista la possibilità di contratti di apprendistato anche a tempo determinato. Si tratta dello strumento principale per l'inserimento qualificato di giovani adulti nel mondo del lavoro, con benefici contributivi significativi per le imprese che lo utilizzano correttamente.Indice dei contenuti
Ratio della norma
L'apprendistato professionalizzante è il cuore del sistema apprendistato italiano e risponde a un'esigenza precisa: qualificare professionalmente i giovani adulti all'interno dell'azienda, abbinando formazione on the job e formazione esterna. La scelta del legislatore di affidare la regolamentazione ai contratti collettivi riflette la volontà di adattare la disciplina alle specificità di ciascun settore produttivo, lasciando alle parti sociali il compito di definire i dettagli formativi e retributivi. La ratio è dunque quella di uno strumento flessibile, settorialmente calibrato, che incentivi le assunzioni giovanili attraverso agevolazioni contributive e normative.
Analisi e struttura
Il comma 1 fissa il limite di età (18-29 anni). Il comma 2 attribuisce la regolamentazione ai contratti collettivi nazionali, con un livello regionale per la formazione pubblica esterna. Il comma 3 elenca gli elementi che la regolamentazione collettiva deve prevedere: durata (max 3 anni, 5 per l'artigianato), formazione aziendale e modalità di erogazione, attribuzioni del tutor aziendale, piano formativo individuale anche in forma sintetica. Il comma 4 disciplina la formazione pubblica esterna, rimessa alle regioni, con specifici criteri su durata, modalità e riconoscimento della formazione pregressa. Il comma 5 introduce la possibilità, per i settori stagionali, di apprendistato professionalizzante anche a tempo determinato, su previsione dei contratti collettivi nazionali.
Quando si applica
L'apprendistato professionalizzante si applica quando un datore di lavoro vuole assumere un giovane tra 18 e 29 anni per qualificarlo professionalmente nel proprio settore. È la tipologia più adatta alle esigenze delle imprese manifatturiere, artigiane, dei servizi e del commercio. Presuppone l'esistenza di un contratto collettivo di settore che disciplini l'istituto. In assenza di tale disciplina, è teoricamente applicabile ma con significative lacune operative. Per i datori di lavoro stagionali (agricoltura, turismo, edilizia) è la tipologia più flessibile grazie alla possibilità di contratti a termine.
Confronto e norme correlate
Rispetto all'apprendistato per qualifica (art. 43), quello professionalizzante non è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio ma all'acquisizione di una qualificazione professionale interna all'azienda. Rispetto all'alta formazione (art. 45), non richiede la collaborazione con università o istituti di ricerca. La componente formativa pubblica esterna (formazione trasversale e di base) è organizzata dalle regioni ed è facoltativa o obbligatoria a seconda della regolamentazione regionale. Il regime contributivo agevolato è fissato dalla normativa INPS e varia in base alla dimensione aziendale.
Problemi applicativi
Il principale problema applicativo è la disomogeneità della disciplina collettiva: i contratti nazionali non sempre definiscono in modo dettagliato i profili formativi e le competenze da acquisire, lasciando incertezze operative. Un secondo nodo è la formazione esterna pubblica: molte regioni non hanno organizzato in modo efficace i percorsi di formazione pubblica correlati all'apprendistato professionalizzante, rendendo questa componente spesso ineffettiva. Infine, vi è il rischio di utilizzo distorto dell'istituto come strumento di risparmio contributivo in assenza di reale investimento formativo, con possibili contestazioni ispettive.
Casi pratici
Caso 1: Assunzione apprendista nel settore metalmeccanico
Caso 2: Apprendistato stagionale nel turismo
Caso 3: Tutor aziendale e piano formativo
Domande frequenti
Cos'è l'apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.Lgs. 81/2015?
È la tipologia di apprendistato più utilizzata in Italia, rivolta a giovani tra 18 e 29 anni. La regolamentazione è affidata ai contratti collettivi nazionali di settore, che devono definire durata (max 3 anni), formazione aziendale, attribuzioni del tutor e piano formativo individuale.
Quanto dura il contratto di apprendistato professionalizzante?
La durata massima è tre anni, elevata a cinque anni per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di settore. I contratti collettivi possono stabilire durate inferiori per specifiche qualifiche.
Il datore di lavoro deve organizzare formazione esterna?
La formazione pubblica esterna (trasversale e di base) è organizzata dalle regioni e può essere obbligatoria o facoltativa a seconda della regolamentazione regionale. Molte regioni hanno previsto percorsi formativi correlati, ma la disciplina non è uniforme sul territorio nazionale.
Un'impresa stagionale può usare l'apprendistato professionalizzante?
Sì. Per le imprese che operano in cicli stagionali (turismo, agricoltura, edilizia), i contratti collettivi nazionali possono prevedere specifiche modalità di svolgimento dell'apprendistato professionalizzante, anche a tempo determinato.