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Art. 35 D.Lgs. 81/2015 — Tutela lavoratore e solidarietà nella somministrazione

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Art. 35 D.Lgs. 81/2015 — Tutela lavoratore e solidarietà nella somministrazione

D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

1. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale vengono assunti.

2. Il somministratore informa altresì i lavoratori sui rischi specifici per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in cui sono impiegati.

3. Il lavoratore somministrato può esercitare il diritto di sciopero senza che tale esercizio possa avere conseguenze sulla continuità del rapporto di lavoro con il somministratore.

4. Ai fini dell’esercizio del potere disciplinare, l’utilizzatore comunica al somministratore le circostanze di fatto che possono giustificare l’esercizio del potere disciplinare.

5. In caso di somministrazione irregolare, il lavoratore può chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore, con effetto dall’inizio della somministrazione, oltre al pagamento di una indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.