Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 35 D.Lgs. 81/2015 – Tutela lavoratore e solidarietà nella somministrazione

D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

1. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale vengono assunti.

2. Il somministratore informa altresì i lavoratori sui rischi specifici per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in cui sono impiegati.

3. Il lavoratore somministrato può esercitare il diritto di sciopero senza che tale esercizio possa avere conseguenze sulla continuità del rapporto di lavoro con il somministratore.

4. Ai fini dell’esercizio del potere disciplinare, l’utilizzatore comunica al somministratore le circostanze di fatto che possono giustificare l’esercizio del potere disciplinare.

5. In caso di somministrazione irregolare, il lavoratore può chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore, con effetto dall’inizio della somministrazione, oltre al pagamento di una indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

In sintesi

L'articolo 35 del D.Lgs. 81/2015 disciplina la tutela del lavoratore somministrato sotto il profilo della sicurezza sul lavoro, dell'esercizio del potere disciplinare e del diritto di sciopero, nonché le conseguenze della somministrazione irregolare in capo al lavoratore. Il somministratore ha l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi generali connessi alle attività produttive, mentre l'utilizzatore deve informarli sui rischi specifici del ciclo produttivo in cui sono inseriti. Il lavoratore somministrato può esercitare il diritto di sciopero senza che ciò pregiudichi il suo rapporto con il somministratore. Il potere disciplinare formale è esercitato dal somministratore, ma l'utilizzatore deve comunicare gli addebiti contestabili. In caso di somministrazione irregolare, il lavoratore può chiedere la costituzione del rapporto alle dipendenze dell'utilizzatore con effetto retroattivo, oltre all'indennità onnicomprensiva tra 2,5 e 12 mensilità.
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Ratio della norma

L'art. 35 risolve alcune tensioni strutturali della somministrazione: il lavoratore lavora fisicamente nell'ambiente dell'utilizzatore ma il suo datore formale è l'agenzia, che spesso non conosce i rischi specifici del luogo di lavoro. La norma distribuisce gli obblighi di sicurezza tra i due soggetti in modo funzionale: l'agenzia forma sui rischi generali; l'utilizzatore informa sui rischi specifici. La disciplina del potere disciplinare riflette la medesima logica: è l'utilizzatore a osservare le mancanze disciplinari, ma è il somministratore a irrogare formalmente le sanzioni. Questa separazione previene abusi e garantisce il rispetto delle procedure dell'art. 7 L. 300/1970.

Analisi e struttura

I commi 1 e 2 disciplinano la sicurezza: il somministratore informa e forma sui rischi generali dell'attività e sulle attrezzature necessarie; l'utilizzatore informa sui rischi specifici. Il comma 3 tutela lo sciopero: l'esercizio del diritto non può avere conseguenze sulla continuità del rapporto con il somministratore - né licenziamento né riduzione dell'indennità di disponibilità. Il comma 4 disciplina il potere disciplinare: l'utilizzatore comunica al somministratore le «circostanze di fatto» che possono giustificare l'esercizio del potere disciplinare; il somministratore poi irroga la sanzione. Il comma 5 prevede la tutela in caso di somministrazione irregolare: il lavoratore può chiedere al giudice la costituzione del rapporto alle dipendenze dell'utilizzatore con effetto retroattivo, più l'indennità onnicomprensiva 2,5-12 mensilità.

Quando si applica

Gli obblighi di formazione e informazione sulla sicurezza si applicano prima dell'inizio della missione e per tutta la sua durata. Il dovere di informazione sui rischi specifici da parte dell'utilizzatore è obbligatorio anche per missioni brevi. Il diritto di sciopero può essere esercitato sia nei confronti del somministratore che - per i servizi essenziali - secondo le regole applicabili all'attività dell'utilizzatore. Il comma 5 (tutela per somministrazione irregolare) si applica ogni volta che la somministrazione è irregolare ai sensi dell'art. 38, indipendentemente dalla causa dell'irregolarità.

Confronto e norme correlate

Il riparto degli obblighi di sicurezza tra somministratore e utilizzatore è coerente con la struttura bilaterale del D.Lgs. 81/2008, che già prevede obblighi specifici per le situazioni di distacco e appalto. La procedura del potere disciplinare va coordinata con i termini dell'art. 7 Statuto dei Lavoratori: la comunicazione dell'utilizzatore deve avvenire tempestivamente per non violare i termini di contestazione. Il comma 5 è speculare all'art. 28, comma 2 (indennità per conversione del contratto a termine): lo stesso range 2,5-12 mensilità garantisce uniformità di trattamento nelle due fattispecie.

Problemi applicativi

Il principale problema operativo riguarda i termini disciplinari: tra la mancanza commessa nell'azienda dell'utilizzatore, la comunicazione all'agenzia e la contestazione formale, può trascorrere un tempo significativo. La Cassazione ha ritenuto che i termini per la contestazione disciplinare ex art. 7 L. 300/1970 inizino a decorrere dal momento in cui il somministratore riceve la comunicazione dell'utilizzatore, non da quello in cui la mancanza è stata commessa. Un secondo nodo riguarda il danno da somministrazione irregolare del comma 5: l'indennità 2,5-12 mensilità è cumulabile con la retribuzione per il periodo tra la cessazione e la sentenza, o è onnicomprensiva anche di queste voci? L'orientamento prevalente è che sia onnicomprensiva, analogamente all'art. 28 per i contratti a termine.

Casi pratici

Caso 1: Infortunio per omessa informazione sui rischi specifici

Caso 2: Contestazione disciplinare tramite l'agenzia

Caso 3: Sciopero del lavoratore somministrato

Domande frequenti

Chi è responsabile della sicurezza del lavoratore somministrato?

La responsabilità è ripartita: il somministratore informa e forma il lavoratore sui rischi generali e sulle attrezzature necessarie. L'utilizzatore informa invece sui rischi specifici del proprio ciclo produttivo. In caso di infortuni per omessa informazione, risponde il soggetto che aveva l'obbligo violato.

Il lavoratore somministrato può scioperare senza perdere il lavoro?

Sì. L'art. 35 garantisce che l'esercizio del diritto di sciopero non possa avere conseguenze sulla continuità del rapporto con il somministratore. Né licenziamento né riduzioni retributive sono ammessi a causa dello sciopero. Il diritto è tutelato pienamente, sia nei confronti del somministratore che dell'utilizzatore.

Come funziona il potere disciplinare sul lavoratore somministrato?

L'utilizzatore osserva le mancanze e comunica al somministratore le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti. È il somministratore a condurre formalmente il procedimento disciplinare ex art. 7 L. 300/1970 e a irrogare eventualmente la sanzione. I termini per la contestazione decorrono dalla comunicazione ricevuta dall'utilizzatore.

Cosa può chiedere il lavoratore se la somministrazione è irregolare?

Il lavoratore può chiedere al giudice la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore con effetto retroattivo dall'inizio della somministrazione, più il pagamento di un'indennità onnicomprensiva tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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