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Art. 33 D.Lgs. 81/2015 — Forma del contratto di somministrazione

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Art. 33 D.Lgs. 81/2015 — Forma del contratto di somministrazione

D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

1. Il contratto di somministrazione di lavoro è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:

a) gli estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore;

b) il numero dei lavoratori da somministrare;

c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui all’articolo 31, commi 1 e 3;

d) l’indicazione della presenza di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate;

e) la data di inizio e la durata prevista della somministrazione;

f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l’inquadramento dei medesimi;

g) il luogo, l’orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei lavoratori.

2. Il contratto di somministrazione può contenere, in luogo degli elementi di cui al comma 1, lettera c), una clausola che preveda l’utilizzazione del lavoratore somministrato per l’esecuzione di qualsiasi tipo di mansione, sempre nei limiti di legge e di contratto collettivo.

3. Qualora il contratto di somministrazione sia stipulato a tempo determinato il somministratore e l’utilizzatore possono richiamare nel contratto di somministrazione il contratto collettivo applicabile, con indicazione delle clausole rilevanti.

4. L’omissione della forma scritta comporta la nullità del contratto di somministrazione: in tale caso i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore.