Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 26 D.Lgs. 81/2015 – Formazione contratto a termine

D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

1. Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato ha diritto di ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi all’esecuzione del lavoro.

In sintesi

L'articolo 26 del D.Lgs. 81/2015 riconosce al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato il diritto di ricevere una formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, finalizzata a prevenire i rischi specifici connessi all'esecuzione del lavoro. Si tratta di una norma sintetica ma di rilevanza pratica significativa, in quanto aggancia il diritto alla formazione non a una generica tutela professionale, ma specificamente alla prevenzione dei rischi lavorativi. Il datore di lavoro è pertanto obbligato a fornire al lavoratore a termine un addestramento sui rischi propri delle mansioni affidate, anche quando la durata del contratto è breve. La disposizione si raccorda con gli obblighi formativi in materia di sicurezza del lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008 e non li sostituisce, bensì li integra nell'ottica della parità di trattamento.
Indice dei contenuti

Ratio della norma

L'art. 26 risponde all'esigenza di prevenire che la precarietà contrattuale si traduca in una lacuna formativa, con conseguente aumento del rischio infortunistico. Il lavoratore a termine, spesso inserito in ambienti produttivi già in attività, può non ricevere la medesima formazione del personale stabile. La norma impone un obbligo specifico in capo al datore, non derogabile dalla brevità del contratto. Il riferimento alla «prevenzione dei rischi» allinea la disposizione alla logica del D.Lgs. 81/2008 (T.U. Sicurezza), che già prevede obblighi formativi generali.

Analisi e struttura

La norma è essenzialmente monodimensionale: enuncia un obbligo di formazione «sufficiente e adeguata alle caratteristiche delle mansioni». L'aggettivo «adeguata» rimanda a un parametro relazionale: la formazione deve essere calibrata sulle specifiche mansioni assegnate al lavoratore a termine, non su un generico catalogo aziendale. L'obiettivo dichiarato è la prevenzione dei rischi «specifici connessi all'esecuzione del lavoro»: si tratta di rischi particolari che possono variare da mansione a mansione, anche nell'ambito della stessa azienda. La norma non specifica modalità, durata o contenuti minimi della formazione, rimettendo tali aspetti alla contrattazione collettiva e alle norme di sicurezza specifiche.

Quando si applica

L'obbligo formativo nasce con il contratto e deve essere assolto prima o contestualmente all'inserimento del lavoratore nelle mansioni assegnate. Non è sufficiente rinviare la formazione a una fase successiva dell'esecuzione del contratto, in quanto i rischi specifici possono manifestarsi sin dal primo giorno di lavoro. L'obbligo si applica a tutti i lavoratori a termine, inclusi quelli con contratti di brevissima durata, anche se per questi ultimi il contenuto formativo potrà essere più essenziale e mirato.

Confronto e norme correlate

L'art. 26 si affianca agli obblighi formativi in materia di sicurezza previsti dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008, che impongono informazione e formazione a tutti i lavoratori, inclusi quelli a termine. Per la somministrazione, l'art. 35, comma 1, D.Lgs. 81/2015 prevede che il somministratore formi i lavoratori sui rischi generali, mentre l'utilizzatore li forma sui rischi specifici del proprio ciclo produttivo. Il principio di parità di trattamento dell'art. 25 rafforza l'interpretazione che la formazione debba essere equivalente a quella offerta ai colleghi TI per le stesse mansioni.

Problemi applicativi

Il principale profilo critico riguarda la responsabilità in caso di infortunio per mancanza di formazione: il datore che omette la formazione ex art. 26 può incorrere in responsabilità civile e penale per l'infortunio, aggravata dall'inadempimento dell'obbligo specifico. Un secondo problema riguarda la prova dell'adempimento: il datore deve documentare la formazione erogata (attestati, registro presenze, quiz), non potendo limitarsi alla consegna di documentazione scritta. Infine, la brevità del contratto: per contratti di pochi giorni, la giurisprudenza ha chiarito che l'obbligo formativo non è eliminato, ma il suo contenuto minimo può essere limitato ai rischi specifici e immediati delle mansioni affidate.

Casi pratici

Caso 1: Infortunio per omessa formazione del lavoratore a termine

Caso 2: Formazione generica non sufficiente

Caso 3: Prova dell'adempimento formativo

Domande frequenti

Il lavoratore a termine ha diritto alla formazione aziendale?

Sì. L'art. 26 garantisce al lavoratore a termine una formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche delle mansioni, finalizzata a prevenire i rischi specifici. L'obbligo vale indipendentemente dalla durata del contratto e non può essere omesso neanche per contratti di brevissima durata.

Cosa deve comprendere la formazione del lavoratore a tempo determinato?

La formazione deve essere calibrata sulle specifiche mansioni assegnate e sui rischi che esse comportano. Non è sufficiente la formazione generica aziendale se il lavoratore è esposto a rischi particolari (chimici, meccanici, ecc.). Il contenuto specifico è integrato dagli obblighi del D.Lgs. 81/2008.

Cosa rischia il datore che non forma il lavoratore a termine?

Il datore che omette la formazione viola l'art. 26 e gli obblighi del D.Lgs. 81/2008. In caso di infortunio, l'omissione formativa rileva come elemento aggravante della responsabilità civile e penale. Può essere sanzionato anche in sede ispettiva dall'INL indipendentemente dall'infortunio.

Il datore deve documentare la formazione erogata al lavoratore a termine?

Sì. È fortemente consigliabile documentare la formazione con attestati, registro presenze, quiz di verifica o dichiarazione firmata dal lavoratore. In caso di contestazione, l'onere di provare l'adempimento ricade sul datore, e la mancanza di documentazione equivale a omissione.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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