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Ultimo aggiornamento: 26 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 12 del D.Lgs. 81/2015 estende la disciplina del contratto part-time ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con alcune eccezioni specifiche. Le disposizioni sulle clausole elastiche e sul potere di variazione dell'orario (art. 6, commi 4 e 5) e quelle sanzionatorie (art. 10) non si applicano al pubblico impiego, salvo che la contrattazione collettiva del comparto garantisca già tutele equivalenti. Questa limitazione riflette le peculiarità del rapporto di pubblico impiego, dove l'orario e l'organizzazione del lavoro sono regolati in modo più rigido dalla contrattazione di comparto e dalla normativa specifica del D.Lgs. 165/2001. I principi di non discriminazione, proporzionalità, forma scritta e diritto alla trasformazione per patologie gravi si applicano invece pienamente anche nei confronti delle PA.

Testo dell'articoloVigente

Art. 12 D.Lgs. 81/2015 — Part-time nelle amministrazioni pubbliche

D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle contenute nell’articolo 6, commi 4 e 5, e nell’articolo 10, salvo che la disciplina ivi prevista risulti già garantita dalla contrattazione collettiva del comparto di riferimento.

Commento

Ratio della norma

Il raccordo tra la disciplina generale del part-time (artt. 4-11) e il pubblico impiego è necessario perché il lavoro alle dipendenze delle PA è regolato da un sistema normativo parzialmente autonomo rispetto al settore privato. Il D.Lgs. 165/2001 riserva alla contrattazione collettiva di comparto la disciplina di molti aspetti del rapporto, incluso l'orario di lavoro. L'art. 12 garantisce che i principi fondamentali del part-time (forma, contenuto, non discriminazione, proporzionalità) si applichino anche nel pubblico impiego, escludendo però le parti più flessibili della normativa che mal si adattano alla rigidità organizzativa della PA.

Analisi e struttura

La norma stabilisce un'applicazione tendenzialmente generale delle disposizioni del capo II (artt. 4-11) al pubblico impiego, con due eccezioni espresse: le clausole elastiche (art. 6, commi 4 e 5) e le sanzioni dell'art. 10. Le clausole elastiche sono escluse perché nel pubblico impiego l'orario è fissato da regolamenti e contrattazione di comparto, non modificabile unilateralmente dal datore. L'art. 10 è escluso perché il regime sanzionatorio nel pubblico impiego è autonomamente disciplinato dal D.Lgs. 165/2001. La clausola di salvezza finale («salvo che la disciplina ivi prevista risulti già garantita dalla contrattazione collettiva del comparto») consente ai CCNL pubblici di incorporare contenuti equivalenti alle disposizioni escluse.

Quando si applica

La norma si applica a tutti i rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001: ministeri, enti locali, aziende sanitarie, università, enti pubblici non economici. Sono escluse le categorie soggette a norme speciali (personale militare, diplomatico, magistratura, forze di polizia), per le quali vigono discipline specifiche sul part-time.

Confronto e norme correlate

La norma si coordina con il D.Lgs. 165/2001 (T.U. pubblico impiego) e con i CCNL di comparto (es. comparto Funzioni Centrali, comparto Sanità, comparto Enti Locali). Il regime del part-time nel pubblico impiego ha una storia normativa più complessa: in passato era limitato e soggetto a autorizzazioni, oggi è più liberalizzato ma resta comunque regolato dalla contrattazione di comparto con criteri diversi dal settore privato.

Problemi applicativi

Il principale problema riguarda le autorizzazioni: in passato il part-time nel pubblico impiego richiedeva autorizzazione dell'amministrazione; oggi il diritto alla trasformazione è più ampio (art. 8), ma le PA spesso fissano quote massime di personale in part-time, rendendo di fatto selettiva l'accessibilità. Un secondo nodo riguarda l'incompatibilità: il dipendente pubblico part-time ha spazi maggiori per svolgere attività ulteriori rispetto al tempo pieno, ma deve comunque rispettare i vincoli dell'art. 53 D.Lgs. 165/2001 sulle incompatibilità e il cumulo di impieghi.

Domande frequenti

Il dipendente pubblico può lavorare part-time?

Sì. L'art. 12 estende la disciplina del part-time ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Le modalità sono disciplinate dai CCNL di comparto (Funzioni Centrali, Sanità, Enti Locali, Istruzione ecc.) che integrano la normativa generale con regole specifiche per ciascun settore. Le PA possono fissare quote massime di personale in part-time.

Le clausole elastiche si applicano anche al pubblico impiego?

No. L'art. 12 esclude espressamente l'applicazione dell'art. 6, commi 4 e 5, al pubblico impiego: i commi che disciplinano le clausole elastiche (variazione della collocazione temporale e dell'orario) non si applicano alle PA. Nel pubblico impiego l'orario è fissato da regolamenti e dalla contrattazione di comparto, non modificabile con clausole individuali.

Un dipendente pubblico part-time può fare un secondo lavoro?

Può farlo, ma con più vincoli rispetto al privato. Deve rispettare l'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 sulle incompatibilità: alcune attività sono vietate, altre richiedono autorizzazione preventiva dell'amministrazione. Il part-time al 50% dà maggiori possibilità di esercitare attività esterne rispetto al tempo pieno, ma il vincolo dell'incompatibilità non viene eliminato.

Il regime sanzionatorio dell'art. 10 vale anche nel pubblico impiego?

No. L'art. 12 esclude espressamente l'applicazione dell'art. 10 al pubblico impiego, salvo che la contrattazione collettiva di comparto preveda già tutele equivalenti. Le violazioni della disciplina del part-time nelle PA sono regolate dal sistema sanzionatorio autonomo del D.Lgs. 165/2001.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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