In sintesi
L'articolo 1 della L. 898/1970 stabilisce il presupposto fondamentale per ottenere il divorzio in Italia: il giudice può pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile solo quando accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta né ricostituita. Non si tratta di una valutazione discrezionale rimessa al tribunale: il legislatore ha tipizzato le cause che possono determinare questa impossibilità, rinviando all'art. 3 della stessa legge. Prima di poter procedere allo scioglimento, il giudice deve aver esperito inutilmente il tentativo di conciliazione previsto dalla procedura, a riprova della natura residuale e ultima del divorzio rispetto all'istituto della separazione. La legge 898/1970, entrata in vigore il 18 dicembre di quell'anno dopo un acceso dibattito parlamentare e confermata dal referendum abrogativo del 1974, ha introdotto in Italia il divorzio quasi novant'anni dopo altri Paesi europei, segnando una svolta storica nel diritto di famiglia. L'ambito di applicazione dell'art. 1 riguarda specificamente i matrimoni contratti a norma del codice civile, ossia i matrimoni civili, mentre i matrimoni religiosi trascritti seguono la disciplina parallela dell'art. 2. Il divorzio produce lo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, con effetti che decorrono dall'annotazione della sentenza nei registri dello stato civile, consentendo a entrambi i coniugi di contrarre un nuovo matrimonio.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1 L. 898/1970 — Scioglimento del matrimonio civile
L. 1 dicembre 1970, n. 898 — Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (divorzio)
1. Il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l’esistenza di una delle cause previste dall’art. 3.
Stesso numero, altri codici
- Art. 1 Cod. Amb. — ambito di applicazione
- Art. 1 L. 190/2012 — Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione
- Art. 1 D.Lgs. 159/2011 — Soggetti destinatari
- Art. 1 D.Lgs. 209/2005 — Definizioni
- Art. 1 D.Lgs. 42/2004 — Principi
- Art. 1 CAD — Definizioni
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio della norma
L'articolo 1 costituisce la norma-chiave dell'intero impianto della L. 898/1970: definisce il presupposto sostanziale dello scioglimento del matrimonio civile e ne individua il fondamento nella impossibilità oggettiva di proseguire la comunione di vita tra i coniugi. Il legislatore del 1970 ha scelto un approccio non sanzionatorio: il divorzio non è la punizione di un coniuge colpevole, ma il riconoscimento giuridico del fallimento irreversibile del matrimonio come progetto comune. Questo impianto si differenzia nettamente dai sistemi che ammettevano il divorzio solo per colpa (divorzio-sanzione), avvicinandosi ai modelli di divorzio-rimedio già adottati in molti ordinamenti europei. La scelta di richiedere l'accertamento giudiziale della impossibilità di mantenere la comunione riflette la funzione pubblica attribuita alla famiglia e al matrimonio nell'ordinamento italiano, pur bilanciata con il riconoscimento della libertà individuale.
Analisi e struttura
Il testo dell'art. 1 individua tre elementi costitutivi della pronuncia di scioglimento: (1) il previo esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione di cui all'art. 4; (2) l'accertamento dell'impossibilità di mantenere o ricostituire la comunione spirituale e materiale; (3) la sussistenza di una delle cause tipizzate dall'art. 3. La comunione spirituale e materiale rappresenta il nucleo essenziale del rapporto coniugale: la sua impossibilità di prosecuzione costituisce la giustificazione ultima del divorzio. Il richiamo all'art. 3 per le cause tipizzate impedisce al giudice di pronunciare lo scioglimento sulla base di valutazioni generiche di incompatibilità non riconducibili alle ipotesi legali. Il sistema è stato significativamente modificato dalla L. 55/2015 (divorzio breve), che ha ridotto i termini di separazione necessari per proporre la domanda: da tre anni a dodici mesi per la separazione giudiziale e a sei mesi per quella consensuale, rendendo più accessibile l'iter complessivo.
Quando si applica
L'art. 1 si applica ai soli matrimoni civili contratti a norma del codice civile. Per i matrimoni religiosi trascritti nei registri dello stato civile — i cosiddetti matrimoni concordatari — opera il parallelo art. 2, che parla di cessazione degli effetti civili anziché di scioglimento. In pratica, i presupposti sostanziali sono identici; cambia solo la formula giuridica della pronuncia. La norma presuppone necessariamente che sia già stata pronunciata o comunque sussistente una delle cause di cui all'art. 3, nella quasi totalità dei casi la separazione personale protrattasi per il periodo minimo legale. Può proporre la domanda ciascuno dei coniugi singolarmente (domanda unilaterale) o entrambi congiuntamente (domanda consensuale). Il tentativo di conciliazione — ora disciplinato dalla nuova procedura del D.Lgs. 149/2022 — deve essere comunque esperito, anche se il suo esito negativo è spesso scontato quando i coniugi abbiano già raggiunto un accordo o la separazione duri da anni.
Confronto e norme correlate
L'art. 1 va letto in combinato disposto con l'art. 3 (cause), l'art. 4 (procedimento, ora abrogato e sostituito dalle norme del CPC riformato), l'art. 5 (assegno divorzile) e l'art. 6 (figli). A livello codicistico, il riferimento è agli artt. 143 ss. del codice civile, che definiscono i diritti e i doveri dei coniugi la cui comunione viene dichiarata impossibile. La L. 74/1987 ha riformato in modo significativo la legge sul divorzio, semplificando la procedura e modificando diversi aspetti economici. La L. 162/2014 ha introdotto la negoziazione assistita tra avvocati e la separazione/divorzio davanti all'ufficiale di stato civile come alternative alla procedura giudiziaria. Per i matrimoni con stranieri o con elementi di internazionalità, rileva il Regolamento UE n. 1259/2010 (Roma III) che determina la legge applicabile al divorzio.
Problemi applicativi
Nella prassi, il principale terreno di contestazione riguarda la verifica della persistenza dell'impossibilità della comunione: il convenuto che intenda opporsi al divorzio deve eccepire l'eventuale ripresa della convivenza, che costituisce causa di interruzione della separazione. Un problema operativo rilevante riguarda le domande cumulate di separazione e divorzio: la legge consente, in alcuni casi, di proporle congiuntamente, ma la domanda di divorzio è procedibile solo allo scadere dei termini minimi. Un ulteriore profilo critico riguarda il divorzio in presenza di figli minori: in questi casi il tribunale deve valutare la rispondenza delle condizioni concordate dai genitori all'interesse dei figli, con possibilità di intervento d'ufficio. Infine, la questione del divorzio transnazionale — quando uno dei coniugi sia cittadino straniero o risieda all'estero — pone delicati problemi di giurisdizione e riconoscimento, risolti dall'art. 12-quinquies per lo straniero coniuge di italiana e dai regolamenti europei per le fattispecie intracomunitarie.
Casi pratici
Caso 1: Separazione consensuale e domanda congiunta di divorzio breve
Caso 2: Opposizione del coniuge convenuto e ripresa della convivenza
Caso 3: Divorzio dopo separazione di lunghissima durata senza accordo economico
Domande frequenti
Che cos'è il divorzio ai sensi dell'art. 1 L.898/1970?
Il divorzio è lo scioglimento definitivo del matrimonio civile pronunciato dal giudice quando accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta né ricostituita. Presuppone l'esistenza di una delle cause tassative dell'art. 3, nella quasi totalità dei casi la separazione personale protratta per almeno sei mesi (consensuale) o dodici mesi (giudiziale).
Qual è la differenza tra scioglimento del matrimonio e cessazione degli effetti civili?
Lo scioglimento riguarda i matrimoni civili (art. 1), mentre la cessazione degli effetti civili riguarda i matrimoni religiosi trascritti (art. 2). In entrambi i casi il vincolo coniugale si estingue con gli stessi effetti pratici, ma la formula tecnica cambia perché il vincolo canonico resta separato dall'ordinamento civile.
Dopo il divorzio posso risposarmi?
Sì. Lo scioglimento del matrimonio produce la piena libertà di contrarre un nuovo matrimonio per entrambi gli ex coniugi. Il diritto riacquistato allo stato libero decorre dall'annotazione della sentenza di divorzio nei registri dello stato civile, non dalla mera pronuncia in udienza.
Il coniuge può opporsi al divorzio e bloccare la pronuncia?
Il coniuge convenuto può opporsi eccependo l'insussistenza dei presupposti di legge, ad esempio la mancanza del termine minimo di separazione o la ripresa della convivenza. Tuttavia, se la separazione si è protratta per i periodi previsti dalla legge senza interruzioni, il tribunale pronuncia lo scioglimento anche contro la volontà di uno dei coniugi.
Vedi anche