In sintesi
L'articolo 20 della legge 69/2019 estende l'accesso all'indennizzo statale per le vittime di reati violenti alle persone che abbiano subito lo sfregio permanente del viso, il reato introdotto dall'art. 12 della stessa legge come art. 583-quinquies del codice penale. La norma modifica l'art. 11, comma 2, della legge 7 luglio 2016, n. 122 — che disciplina il sistema di indennizzo nazionale per le vittime di reati intenzionali violenti — inserendo tra le fattispecie indenni la deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. Prima di questa modifica, l'elenco dei reati che davano accesso all'indennizzo statale non comprendeva esplicitamente il reato di sfregio, che era stato introdotto solo con il Codice Rosso stesso. L'art. 20 colma quindi questa lacuna contestualmente all'introduzione del reato, garantendo che le vittime di aggressioni con acido o altre sostanze corrosive — o di qualsiasi altra condotta che produca lesioni permanenti al viso — possano accedere al ristoro economico previsto dalla legge del 2016, anche qualora l'autore del reato sia insolvente o non identificato. Si tratta di una disposizione di completamento sistematico, che assicura coerenza tra la nuova fattispecie penale e il sistema di tutela economica delle vittime.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 20 L. 69/2019 — Indennizzo vittime sfregio viso
L. 19 luglio 2019, n. 69 — Codice Rosso: tutela vittime di violenza domestica e di genere
1. All’articolo 11, comma 2, della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo le parole: «secondo comma, del codice penale» sono inserite le seguenti: «nonché per il delitto di deformazione dell’aspetto mediante lesioni permanenti al viso di cui all’articolo 583-quinquies del codice penale».
Stesso numero, altri codici
- Art. 20 Cod. Amb. — Consultazione preventiva
- Art. 20 D.Lgs. 159/2011 — (Sequestro)
- Art. 20 D.Lgs. 209/2005 — Assicurazione malattia in sostituzione di un regime legale di previdenza sociale
- Art. 20 D.Lgs. 42/2004 — Interventi vietati
- Art. 20 CAD — Validità ed efficacia probatoria dei documenti infor...
- Art. 20 Codice Civile: Convocazione dell'assemblea delle
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio della norma
L'introduzione del reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies CP) con l'art. 12 L. 69/2019 avrebbe rischiato di creare un'asimmetria nel sistema di tutela delle vittime se non fosse stata accompagnata dalla corrispondente estensione dell'indennizzo statale. La legge 122/2016 aveva previsto un sistema di indennizzo per le vittime di reati intenzionali violenti, ma il catalogo delle fattispecie indenni era definito in modo tassativo. Poiché il reato di sfregio permanente del viso era stato appena creato dal Codice Rosso, non figurava tra le fattispecie originarie. L'art. 20 rimedia a questa asimmetria, garantendo che le vittime di attacchi con acido o di altre aggressioni che producano lesioni permanenti al viso possano accedere all'indennizzo statale senza dover attendere una modifica successiva della legge del 2016. La ratio è dunque di completamento sistematico, ma risponde anche a una specifica esigenza di tutela: le vittime di sfregio subiscono danni permanenti e spesso di enorme gravità, che comportano spese mediche, chirurgiche e riabilitative prolungate nel tempo, e hanno bisogno di un sostegno economico adeguato, anche nell'ipotesi in cui l'autore del reato sia insolvente o irreperibile.
Analisi e struttura
La modifica è puntuale: all'art. 11, comma 2, della L. 122/2016, dopo le parole «secondo comma, del codice penale» — che già includevano nel catalogo indenni alcune fattispecie di reato — vengono inserite le parole «nonché per il delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-quinquies del codice penale». Sul piano sostanziale, la L. 122/2016 prevede un sistema di indennizzo a carico dello Stato per le vittime dei reati elencati che non abbiano potuto ottenere il risarcimento dall'autore del reato (perché insolvente, non identificato o perché il procedimento penale non ha consentito di individuare un responsabile). L'importo dell'indennizzo è stabilito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia, entro limiti massimi predefiniti dalla legge. La domanda di indennizzo deve essere presentata entro un termine di decadenza dalla data in cui la sentenza penale di condanna è divenuta irrevocabile, o dalla pronuncia di non luogo a procedere o di proscioglimento.
Quando si applica
La vittima del reato di sfregio permanente del viso (art. 583-quinquies CP) può accedere all'indennizzo statale di cui alla L. 122/2016 quando: il reato è stato commesso a proprio danno in modo intenzionale e violento; il procedimento penale è stato avviato; l'autore del reato non ha risarcito il danno (o non è stato identificato, o è insolvente). La domanda va presentata alla procura della Repubblica — competente dopo le modifiche organizzative introdotte dall'art. 19 della stessa legge — entro il termine di decadenza previsto dalla norma. L'indennizzo è alternativo e non cumulabile con il risarcimento del danno ottenuto in sede civile o penale: se la vittima ottiene successivamente un risarcimento, dovrà restituire l'indennizzo percepito dallo Stato.
Confronto e norme correlate
Il sistema di indennizzo della L. 122/2016 si affianca al meccanismo di indennizzo transfrontaliero del D.Lgs. 204/2007, modificato dall'art. 19 L. 69/2019. I due sistemi hanno ambiti di applicazione distinti: il D.Lgs. 204/2007 riguarda i reati commessi in un Paese UE diverso da quello di residenza della vittima; la L. 122/2016 copre i reati commessi sul territorio italiano. Il reato di sfregio del viso (art. 583-quinquies CP) rientra nel catalogo più grave del sistema penale italiano: prevede la reclusione da otto a quattordici anni, l'interdizione perpetua dagli uffici di tutela e l'esclusione dai benefici penitenziari ai sensi dell'art. 4-bis O.P. La gravità delle conseguenze sanzionatorie si accompagna ora anche a una tutela economica diretta per la vittima, a chiusura del sistema di protezione introdotto dall'intero impianto del Codice Rosso.
Problemi applicativi
Il principale limite pratico del sistema di indennizzo di cui alla L. 122/2016 — che l'art. 20 estende alle vittime di sfregio — riguarda la limitatezza degli importi previsti. L'indennizzo massimo stabilito dalla normativa è significativamente inferiore al danno effettivo che tipicamente subisce una vittima di sfregio permanente del viso, che deve affrontare interventi di chirurgia ricostruttiva, trattamenti psicologici prolungati, spese di riabilitazione e spesso una perdita di capacità lavorativa. Il divario tra indennizzo e danno reale è stato oggetto di critiche, anche alla luce degli obblighi derivanti dalla direttiva 2012/29/UE, che impone agli Stati di garantire accesso a sistemi di indennizzo equi e adeguati. Un secondo profilo problematico riguarda il termine di decadenza per la presentazione della domanda: le vittime di gravi reati violenti sono spesso in una condizione di vulnerabilità che rende difficile gestire le formalità burocratiche entro i tempi previsti, con il rischio di perdere il diritto all'indennizzo per ragioni meramente procedurali. La giurisprudenza ha affrontato alcune di queste questioni in modo non uniforme, rendendo auspicabile un intervento chiarificatore del legislatore.
Casi pratici
Caso 1: Vittima di attacco con acido che chiede l'indennizzo
Caso 2: Autore del reato non identificato
Caso 3: Coordinamento tra indennizzo e risarcimento civile
Domande frequenti
Cosa prevede l'art. 20 del Codice Rosso sull'indennizzo per le vittime di sfregio del viso?
L'art. 20 L. 69/2019 estende l'indennizzo statale previsto dalla L. 122/2016 alle vittime del reato di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies CP), introdotto dall'art. 12 della stessa legge. La vittima può richiedere l'indennizzo quando l'autore del reato non abbia risarcito il danno perché insolvente, non identificato o perché il procedimento non ha condotto a una condanna esecutiva.
Quanto vale l'indennizzo statale per le vittime di sfregio?
L'importo dell'indennizzo è stabilito con decreto ministeriale entro i limiti massimi previsti dalla L. 122/2016. In generale, gli importi previsti dalla legge non coprono integralmente il danno subito dalla vittima, che può essere molto elevato in caso di sfregio permanente del viso, per le spese mediche, chirurgiche, riabilitative e i danni non patrimoniali. L'indennizzo è uno strumento di sostegno parziale, non una liquidazione esaustiva del danno.
Come si fa domanda di indennizzo per le vittime di reati violenti?
La domanda va presentata alla procura della Repubblica del luogo in cui risiede la vittima o in cui è stato commesso il reato, entro il termine di decadenza previsto dalla L. 122/2016, che decorre dalla data in cui la sentenza penale è divenuta irrevocabile o dal provvedimento che ha chiuso il procedimento. È consigliabile farsi assistere da un avvocato, anche attraverso il patrocinio a spese dello Stato se si è privi di risorse sufficienti.
L'indennizzo statale si può cumulare con il risarcimento del danno?
No. L'indennizzo statale è alternativo e non cumulabile con il risarcimento ottenuto dall'autore del reato. Se la vittima ottiene successivamente un risarcimento dopo aver percepito l'indennizzo, deve restituire quanto ricevuto dallo Stato. Il sistema è concepito come sussidiario: interviene quando la vittima non riesce a ottenere il risarcimento per via ordinaria.
Vedi anche