In sintesi
L'articolo 19 della legge 69/2019 modifica il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, che ha dato attuazione in Italia alla direttiva comunitaria 2004/80/CE sull'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti. La modifica è di carattere organizzativo: sostituisce sistematicamente il riferimento alla «procura generale della Repubblica presso la corte d'appello» con quello alla «procura della Repubblica presso il tribunale». In termini pratici, ciò significa che le funzioni di autorità di assistenza e di autorità di decisione nel procedimento di indennizzo — che fino a quel momento erano attribuite alle procure generali distrettuali — passano alle procure ordinarie, strutturate a livello di tribunale. La ratio è quella di avvicinare il punto di accesso al procedimento di indennizzo alla vittima del reato, riducendo la distanza istituzionale e geografica tra chi ha subito un crimine violento e l'ufficio competente a istruire e decidere la domanda. Le procure presso i tribunali sono presenti in un numero di città molto maggiore rispetto alle corti d'appello — le cui procure generali hanno sede nelle sole città capoluogo di distretto — e la decentrazione mira dunque a facilitare l'accesso effettivo allo strumento indennitario, in particolare per le vittime residenti in province distanti dal capoluogo.
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Art. 19 L. 69/2019 — Procure competenti indennizzo vittime reato
L. 19 luglio 2019, n. 69 — Codice Rosso: tutela vittime di violenza domestica e di genere
1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, le parole: «la procura generale della Repubblica presso la corte d’appello» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «la procura della Repubblica presso il tribunale»;
b) all’articolo 3, comma 1, le parole: «procura generale della Repubblica presso la corte d’appello» sono sostituite dalle seguenti: «procura della Repubblica presso il tribunale»;
c) all’articolo 4, le parole: «procura generale della Repubblica presso la corte d’appello» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «procura della Repubblica presso il tribunale»;
d) all’articolo 7, comma 1, le parole: «delle procure generali presso le corti d’appello» sono sostituite dalle seguenti: «delle procure della Repubblica presso i tribunali».
Stesso numero, altri codici
Commento
Ratio della norma
La direttiva 2004/80/CE ha introdotto nell'Unione Europea un sistema di indennizzo statale per le vittime di reati intenzionali violenti commessi in uno Stato membro diverso da quello di residenza della vittima. L'Italia ha recepito la direttiva con il D.Lgs. 204/2007, individuando nelle procure generali presso le corti d'appello le autorità competenti a svolgere le funzioni di assistenza alle vittime straniere che presentano la domanda in Italia e di decisione sulle richieste di indennizzo. La scelta originaria rifletteva la struttura distrettuale già esistente e la capacità organizzativa delle procure generali. Tuttavia, nel corso dell'applicazione del decreto, è emerso che accentrare queste funzioni nelle sole procure distrettuali creava un ostacolo pratico significativo per le vittime residenti in province lontane dal capoluogo di distretto. L'art. 19 L. 69/2019 risponde a questa criticità avvicinando il servizio all'utente, decentrando le funzioni alle procure ordinarie presenti su tutto il territorio.
Analisi e struttura
La modifica è sistematica e riguarda quattro articoli del D.Lgs. 204/2007: l'art. 1 (definizioni e autorità competenti), l'art. 3 comma 1 (presentazione della domanda), l'art. 4 (funzioni dell'autorità di assistenza e di decisione) e l'art. 7 comma 1 (collaborazione tra autorità). In tutti questi articoli, ogni occorrenza dell'espressione «procura generale della Repubblica presso la corte d'appello» è sostituita con «procura della Repubblica presso il tribunale». La modifica non altera la sostanza del procedimento indennitario — che resta articolato in una fase di assistenza (per le vittime di reati transfrontalieri che presentano la domanda nello Stato di residenza) e in una fase di decisione (per le domande valutate dallo Stato in cui il reato è stato commesso) — ma sposta il fulcro organizzativo a un livello gerarchicamente inferiore e territorialmente più capillare. Da un punto di vista numerico, le procure presso i tribunali in Italia sono circa 140, a fronte di 26 corti d'appello con relative procure generali: il decentramento è dunque significativo in termini di prossimità alla vittima.
Quando si applica
Il procedimento di indennizzo disciplinato dal D.Lgs. 204/2007, come modificato dall'art. 19 L. 69/2019, si applica alle vittime di reati intenzionali violenti commessi in uno Stato membro dell'Unione Europea, quando la vittima risiede in uno Stato diverso da quello in cui il reato è stato commesso. In questo scenario transfrontaliero, la vittima può presentare la domanda di indennizzo all'autorità di assistenza del proprio Stato di residenza — che, in Italia, è ora la procura della Repubblica presso il tribunale competente — la quale poi la trasmette all'autorità di decisione dello Stato in cui il reato è stato commesso. Per le vittime di reati violenti commessi in Italia, la norma interessa le ipotesi in cui il soggetto leso sia residente in un altro Stato membro e desideri ottenere l'indennizzo italiano tramite la propria autorità nazionale di assistenza.
Confronto e norme correlate
Il sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti in Italia si articola su due piani distinti. Il D.Lgs. 204/2007 — che l'art. 19 modifica — riguarda specificamente il profilo transfrontaliero intraeuropeo, disciplinato dalla direttiva 2004/80/CE. Accanto a questo, esiste la L. 122/2016 (come modificata dallo stesso art. 20 della L. 69/2019, su cui si tornerà nel commento al successivo articolo), che disciplina l'indennizzo per le vittime di reati violenti in senso più generale, comprese alcune fattispecie di violenza domestica e di genere. I due sistemi hanno presupposti e procedimenti distinti, ma entrambi contribuiscono a costruire una rete di protezione economica per le vittime che non riescono a ottenere il risarcimento dall'autore del reato. L'art. 90-bis CPP, introdotto dalla direttiva 2012/29/UE, garantisce inoltre che le vittime siano informate del diritto all'indennizzo statale fin dal primo contatto con le autorità.
Problemi applicativi
Il principale problema applicativo del sistema di indennizzo per le vittime di reati violenti — che l'art. 19 tenta di attenuare sul piano organizzativo — è la scarsa conoscenza dello strumento da parte delle potenziali beneficiarie. Molte vittime di violenza domestica o di genere ignorano l'esistenza del procedimento di indennizzo statale e non vengono adeguatamente informate dalle forze dell'ordine o dagli uffici giudiziari al momento della denuncia. Il decentramento alle procure ordinarie può facilitare l'accesso fisico, ma non risolve il problema dell'informazione. Un secondo profilo critico riguarda i tempi del procedimento: la trattazione delle domande di indennizzo ha storicamente presentato ritardi significativi, legati anche alla limitata dotazione di personale specializzato negli uffici competenti. Il passaggio dalle procure generali — strutture più ampie e con maggiori risorse — alle procure ordinarie può in teoria aumentare la prossimità alla vittima, ma richiede anche un adeguato trasferimento di competenze e risorse per non tradursi semplicemente in un moltiplicarsi di colli di bottiglia.
Casi pratici
Caso 1: Vittima di violenza transfrontaliera che chiede l'indennizzo
Caso 2: Vittima straniera che ottiene indennizzo in Italia
Caso 3: Informazione alla vittima sul diritto all'indennizzo
Domande frequenti
Cosa prevede l'art. 19 del Codice Rosso sull'indennizzo alle vittime di reato?
L'art. 19 L. 69/2019 trasferisce le funzioni di autorità di assistenza e di decisione nel procedimento di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti dalle procure generali presso le corti d'appello alle procure della Repubblica presso i tribunali. La modifica non cambia la sostanza del procedimento, ma lo avvicina territorialmente alla vittima, rendendo più accessibile l'ufficio competente.
Chi può chiedere l'indennizzo statale per i reati violenti?
Il sistema disciplinato dal D.Lgs. 204/2007, come modificato dall'art. 19, riguarda principalmente le vittime di reati intenzionali violenti commessi in uno Stato membro dell'UE diverso da quello di residenza della vittima. Per i reati violenti commessi in Italia a danno di vittime italiane o residenti in Italia, il riferimento principale è la L. 122/2016, che disciplina un indennizzo autonomo e distinto.
Come si presenta la domanda di indennizzo dopo le modifiche dell'art. 19?
La vittima residente in Italia che ha subito un reato violento in un altro Stato UE può presentare la domanda di indennizzo alla procura della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario risiede. Quest'ufficio, che opera come autorità di assistenza, riceve la domanda, la verifica e la trasmette all'autorità di decisione dello Stato in cui il reato è stato commesso.
Qual è il vantaggio del decentramento alle procure ordinarie rispetto alle procure generali?
Le procure della Repubblica presso i tribunali sono presenti in circa 140 sedi in tutta Italia, mentre le procure generali presso le corti d'appello hanno sede solo nelle 26 città capoluogo di distretto. Il decentramento consente alle vittime residenti in province lontane dal capoluogo di distretto di accedere all'ufficio competente senza doversi spostare su lunghe distanze.
Vedi anche