In sintesi
L'articolo 17 della legge 69/2019 interviene sull'art. 13-bis dell'Ordinamento Penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), ampliando la platea dei condannati a cui può essere offerto — o imposto come condizione per accedere a benefici penitenziari — un percorso di trattamento psicologico in carcere. Prima della riforma, la norma si applicava principalmente ai condannati per reati sessuali commessi a danno di minori. Il Codice Rosso estende il perimetro della disposizione ai condannati per maltrattamenti in famiglia (art. 572 CP), atti persecutori (art. 612-bis CP) e sfregio permanente del viso (art. 583-quinquies CP), oltre ad ampliare l'applicabilità dei reati sessuali di cui agli artt. 609-bis e 609-octies CP anche quando commessi a danno di vittime adulte. La norma introduce inoltre la possibilità, per i condannati rientranti nel catalogo, di essere ammessi a percorsi di reinserimento e recupero presso enti o associazioni convenzionati con gli istituti penitenziari, come forma complementare al trattamento endocarcerario. Si tratta di una scelta orientata alla prevenzione della recidiva: il presupposto è che i reati di violenza domestica e di genere abbiano spesso radici in dinamiche relazionali distorte e in deficit psicologici che possono essere affrontati con un adeguato supporto terapeutico, riducendo così il rischio di nuove condotte offensive dopo il fine pena.
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Art. 17 L. 69/2019 — Trattamento psicologico detenuti reati sessuali (13-bis O.P.)
L. 19 luglio 2019, n. 69 — Codice Rosso: tutela vittime di violenza domestica e di genere
1. All’articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne» sono sostituite dalle seguenti: «nonché agli articoli 572, 583-quinquies, 609-bis, 609-octies e 612-bis del medesimo codice»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Le persone condannate per i delitti di cui al comma 1 possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari»;
c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori».
Stesso numero, altri codici
Commento
Ratio della norma
Le statistiche sulla recidiva nei reati di violenza domestica e di genere mostrano come, in assenza di un intervento mirato, la probabilità che l'autore ripeta comportamenti abusivi sia significativa. La mera espiazione della pena, senza un percorso di lavoro sulle cause psicologiche e relazionali del comportamento deviante, lascia invariate le dinamiche che hanno prodotto il reato. L'art. 17 L. 69/2019 risponde a questa consapevolezza ampliando il catalogo dei reati per i quali il trattamento psicologico in carcere è previsto come strumento del trattamento penitenziario. La norma si inserisce in una tendenza europea — ispirata anche dalla Convenzione di Istanbul — che considera la rieducazione del condannato non soltanto come fine della pena in senso costituzionale, ma come strumento di protezione delle future potenziali vittime. L'inclusione dei maltrattamenti in famiglia e degli atti persecutori è particolarmente significativa perché riconosce la natura sistemica di questi comportamenti e la necessità di un intervento strutturato che vada oltre la sanzione penale.
Analisi e struttura
Le modifiche all'art. 13-bis O.P. riguardano tre aspetti distinti. In primo luogo, il comma 1 viene riformulato per sostituire la precedente delimitazione — che circoscriveva il trattamento psicologico ai condannati per reati sessuali commessi a danno di minori — con un catalogo più ampio che comprende: i reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572 CP), sfregio permanente del viso (art. 583-quinquies CP), violenza sessuale semplice (art. 609-bis CP) e violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies CP) commessi anche a danno di adulti, atti persecutori (art. 612-bis CP). In secondo luogo, viene aggiunto il comma 1-bis, che prevede la possibilità per i condannati compresi nel catalogo di essere ammessi a percorsi di reinserimento e recupero presso enti o associazioni esterni, previo accordo tra questi e gli istituti penitenziari. Si tratta di una forma di trattamento intramurario allargato verso la comunità, che consente di coinvolgere soggetti specializzati non necessariamente presenti nell'organico penitenziario. In terzo luogo, la rubrica dell'art. 13-bis O.P. viene aggiornata per riflettere l'ampliamento del perimetro: da «Osservazione e trattamento in istituto» (riferita ai soli reati sessuali su minori) a «Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori».
Quando si applica
Il trattamento psicologico previsto dall'art. 13-bis O.P., come modificato dall'art. 17 L. 69/2019, si applica ai soggetti condannati per i reati del catalogo che si trovino in esecuzione di pena detentiva in un istituto penitenziario. Il trattamento è strutturato come un'opportunità offerta — e, in alcuni casi, come condizione per accedere a benefici penitenziari — non come obbligo assoluto: la giurisprudenza ha chiarito che la partecipazione ai percorsi psicologici non può essere imposta coattivamente, ma la mancata adesione può essere valutata negativamente ai fini della concessione di misure alternative. I percorsi esterni presso enti convenzionati richiedono invece un accordo formale tra l'istituto penitenziario e l'ente, e sono soggetti ai criteri generali per le attività trattamentali extramurarie.
Confronto e norme correlate
L'art. 13-bis O.P., nella versione precedente al Codice Rosso, aveva già introdotto il trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali su minori come condizione per accedere ai benefici penitenziari. La L. 69/2019 non altera questa logica di fondo, ma ne estende significativamente il perimetro. L'art. 6 della stessa L. 69/2019 completa il quadro sul versante del diritto penale sostanziale, prevedendo che la sospensione condizionale della pena per i condannati per i reati del catalogo sia comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni: si tratta di uno strumento parallelo, che opera nella fase sanzionatoria, mentre l'art. 13-bis O.P. agisce nella fase dell'esecuzione della pena detentiva. Il collegamento sistematico tra le due norme rivela la volontà del legislatore di costruire un percorso continuo di intervento sull'autore del reato, dalla condanna all'uscita dal carcere.
Problemi applicativi
Il principale ostacolo all'attuazione effettiva dell'art. 13-bis O.P. risiede nella carenza strutturale di psicologi negli organici del sistema penitenziario italiano. Il numero di professionisti disponibili è storicamente insufficiente rispetto alla popolazione detenuta, e l'ampliamento del catalogo operato dall'art. 17 L. 69/2019 ha aumentato la platea dei soggetti interessati senza incremento delle risorse. Gli accordi con enti esterni, previsti dal nuovo comma 1-bis, rappresentano una risposta a questa criticità, ma richiedono un lavoro organizzativo significativo da parte degli istituti penitenziari. Sul piano giurisprudenziale, è dibattuto il peso del rifiuto del trattamento nella valutazione delle istanze di misure alternative: alcuni orientamenti ritengono che non possa essere automaticamente interpretato come indice di mancato ravvedimento, mentre altri valorizzano l'adesione come elemento positivo nel bilancio complessivo della pericolosità residua.
Casi pratici
Caso 1: Trattamento psicologico come condizione per i benefici
Caso 2: Accordo con associazione esterna
Caso 3: Rifiuto del trattamento e valutazione della pericolosità
Domande frequenti
Cosa prevede l'art. 13-bis dell'Ordinamento Penitenziario dopo le modifiche del Codice Rosso?
L'art. 13-bis O.P., come modificato dall'art. 17 L. 69/2019, prevede che i condannati per maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, atti persecutori e sfregio permanente del viso possano essere sottoposti a un percorso di trattamento psicologico in carcere. La norma amplia il catalogo originario — che si limitava ai reati sessuali su minori — e introduce la possibilità di percorsi di recupero presso enti esterni convenzionati con gli istituti penitenziari.
Il trattamento psicologico in carcere è obbligatorio per i condannati per violenza domestica?
No, il trattamento psicologico non è imposto coattivamente. Tuttavia, la partecipazione ai percorsi può essere valutata positivamente dal tribunale di sorveglianza ai fini della concessione di misure alternative alla detenzione, mentre il rifiuto può costituire un elemento da considerare nella valutazione della pericolosità residua del condannato.
I condannati per violenza possono partecipare a programmi gestiti da associazioni esterne al carcere?
Sì. Il nuovo comma 1-bis dell'art. 13-bis O.P. prevede che i condannati per i reati del catalogo possano essere ammessi a percorsi di reinserimento e recupero gestiti da enti o associazioni specializzati, previo accordo formale tra questi e l'istituto penitenziario. Si tratta di una forma di trattamento che coinvolge il territorio e le risorse della comunità.
Qual è il legame tra il trattamento psicologico in carcere (art. 17) e la sospensione condizionale della pena (art. 6 L. 69/2019)?
I due strumenti operano in fasi diverse ma con la stessa logica di fondo. L'art. 6 subordina la sospensione condizionale alla partecipazione a percorsi di recupero, agendo nella fase della condanna. L'art. 17 interviene durante l'esecuzione della pena detentiva, estendendo ai condannati per violenza domestica la possibilità di trattamento psicologico intramurale e di percorsi con enti esterni. Insieme costruiscono un sistema continuo di intervento sull'autore del reato.
Vedi anche