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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 15 del Codice Rosso interviene su uno dei punti più critici della protezione delle vittime di violenza domestica e di genere: il diritto di sapere. Prima della riforma, la persona offesa poteva trovarsi ignara che l'aggressore fosse stato scarcerato o che la misura cautelare fosse stata revocata. La legge 69/2019 colma questa lacuna intervenendo su cinque articoli del codice di procedura penale. Il cuore della riforma è l'obbligo di comunicazione immediata alla persona offesa — e al suo difensore, ove nominato — ogni volta che cambia lo stato cautelare del soggetto indagato o condannato per reati del catalogo Codice Rosso: maltrattamenti in famiglia (art. 572 CP), violenza sessuale nelle sue diverse forme (artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies CP), atti persecutori (art. 612-bis CP), nonché lesioni aggravate (art. 582 CP) e lo sfregio permanente del viso (art. 583-quinquies CP) nelle ipotesi aggravate. La norma introduce inoltre la possibilità di applicare il braccialetto elettronico al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima. Un ulteriore profilo riguarda la comunicazione alla vittima della scarcerazione del condannato da parte del PM che cura l'esecuzione, tramite la polizia giudiziaria. Il meccanismo mira a dare alla vittima il tempo per attivare misure di autotutela.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 15 L. 69/2019 — Comunicazioni alla vittima e misure cautelari (90-ter, 282-ter CPP)

L. 19 luglio 2019, n. 69 — Codice Rosso: tutela vittime di violenza domestica e di genere

1. All’articolo 90-ter del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale».

2. Al comma 1 dell’articolo 282-ter del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche disponendo l’applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall’articolo 275-bis».

3. Al comma 1 dell’articolo 282-quater del codice di procedura penale, dopo le parole: «alla parte offesa» sono inserite le seguenti: «e, ove nominato, al suo difensore».

4. Al comma 2-bis dell’articolo 299 del codice di procedura penale, le parole: «al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa» sono sostituite dalle seguenti: «alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore».

5. Dopo il comma 1 dell’articolo 659 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«1-bis. Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la scarcerazione del condannato per uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale, il pubblico ministero che cura l’esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore».

Commento

Ratio della norma

Il diritto della vittima a essere informata degli sviluppi processuali e cautelari che la riguardano direttamente è sancito dalla direttiva 2012/29/UE sulle vittime di reato, recepita dall'Italia con D.Lgs. 212/2015. Tuttavia, fino all'entrata in vigore del Codice Rosso, l'attuazione pratica di questo diritto presentava significative lacune nel settore della violenza domestica e di genere. Le statistiche mostravano come molte vittime fossero ignare dell'avvenuta scarcerazione del proprio aggressore o della modifica delle misure cautelari — una situazione che le esponeva a un rischio concreto e imminente. L'art. 15 L. 69/2019 risponde a questa esigenza strutturando un sistema di comunicazioni obbligatorie che copre l'intero arco temporale del procedimento, dalla fase cautelare all'esecuzione della pena.

Analisi e struttura

La norma interviene su cinque disposizioni del codice di procedura penale, articolando il sistema informativo su più livelli. In primo luogo, modifica l'art. 90-ter CPP aggiungendo il comma 1-bis, che prevede che le comunicazioni concernenti le misure cautelari siano sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore — non più in via facoltativa, ma in modo automatico — quando si procede per i reati del catalogo Codice Rosso. In secondo luogo, integra l'art. 282-ter CPP (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) prevedendo la possibilità di disporre contestualmente le particolari modalità di controllo elettronico di cui all'art. 275-bis CPP, vale a dire il braccialetto elettronico. In terzo luogo, modifica l'art. 282-quater CPP estendendo la comunicazione del provvedimento cautelare anche al difensore della persona offesa, non soltanto a quest'ultima. Analogamente, l'art. 299, comma 2-bis, CPP — che disciplina la comunicazione delle richieste di revoca o sostituzione delle misure cautelari — viene modificato nel senso di prevedere la comunicazione sia alla persona offesa sia al suo difensore, in modo cumulativo. Infine, viene introdotto il comma 1-bis nell'art. 659 CPP, che obbliga il pubblico ministero a comunicare immediatamente, tramite la polizia giudiziaria, alla vittima e al suo difensore l'imminente scarcerazione del condannato per reati del catalogo, qualora questa consegua a un provvedimento del giudice di sorveglianza.

Quando si applica

Il regime di comunicazione obbligatoria si attiva in presenza di procedimenti per i reati del catalogo Codice Rosso: maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572 CP), violenza sessuale semplice e aggravata (artt. 609-bis e 609-ter CP), atti sessuali con minorenni (art. 609-quater CP), corruzione di minorenni (art. 609-quinquies CP), violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies CP), atti persecutori (art. 612-bis CP), nonché lesioni personali aggravate ai sensi degli artt. 576 e 577 CP e lo sfregio permanente del viso (art. 583-quinquies CP). Le comunicazioni devono essere effettuate in modo tempestivo — immediatamente nel caso della scarcerazione ex art. 659 comma 1-bis — e riguardano ogni modifica dello stato cautelare: applicazione, sostituzione e revoca delle misure, ma anche i provvedimenti del giudice di sorveglianza in fase esecutiva. La comunicazione va effettuata sia alla persona offesa sia al suo difensore, se nominato, in modo da garantire una duplice via informativa.

Confronto e norme correlate

Prima della L. 69/2019, l'art. 90-ter CPP già prevedeva comunicazioni alla vittima in caso di misure cautelari, ma con un regime di facoltatività o comunque meno stringente per i reati di violenza domestica. Il Codice Rosso rende tali comunicazioni obbligatorie e automatiche, eliminando ogni margine di discrezionalità per i reati del catalogo. Il rafforzamento del divieto di avvicinamento tramite braccialetto elettronico (art. 282-ter in combinato con art. 275-bis CPP) si inserisce in un quadro più ampio che vede la tecnologia come strumento di protezione: il braccialetto consente infatti di rilevare in tempo reale le eventuali violazioni del divieto e di attivare immediatamente le forze dell'ordine. L'art. 14 della stessa L. 69/2019, che introduce l'art. 64-bis delle norme di attuazione CPP, completa il sistema prevedendo la trasmissione al giudice civile dei provvedimenti cautelari emessi in ambito penale, così da coordinare la risposta dei due sistemi giurisdizionali.

Problemi applicativi

Sul piano pratico, il principale nodo critico riguarda la tempestività delle comunicazioni. La norma impone l'obbligo ma non sempre definisce i tempi con precisione — salvo la scarcerazione, per cui si richiede comunicazione immediata tramite polizia giudiziaria. L'omessa comunicazione non rende automaticamente invalidi gli atti successivi, ma può rilevare sul piano disciplinare o risarcitorio. Un secondo profilo problematico riguarda il difensore: la comunicazione è dovuta solo se la vittima ne ha nominato uno. Il braccialetto elettronico sconta problemi strutturali legati alla disponibilità dei dispositivi. Resta aperta la questione del coordinamento con i procedimenti davanti al giudice civile della separazione.

Casi pratici

Caso 1: Vittima ignara della revoca del divieto di avvicinamento

Caso 2: Braccialetto elettronico abbinato al divieto di avvicinamento

Caso 3: Comunicazione della scarcerazione in fase esecutiva

Domande frequenti

Cosa prevede l'art. 15 del Codice Rosso in materia di comunicazioni alla vittima?

L'art. 15 L. 69/2019 rende obbligatoria la comunicazione alla persona offesa e al suo difensore di ogni modifica delle misure cautelari applicate all'indagato o al condannato per reati di violenza domestica e di genere. L'obbligo copre l'intera durata del procedimento, fino alla scarcerazione in fase esecutiva, e mira a evitare che la vittima sia colta di sorpresa da sviluppi che ne mettono a rischio la sicurezza personale.

La vittima riceve comunicazione anche quando il condannato viene scarcerato?

Sì. Il nuovo comma 1-bis dell'art. 659 CPP obbliga il pubblico ministero che cura l'esecuzione a comunicare immediatamente, tramite la polizia giudiziaria, la scarcerazione conseguente a un provvedimento del giudice di sorveglianza. La comunicazione va inviata sia alla vittima sia al suo difensore, ove nominato.

Il braccialetto elettronico può essere abbinato al divieto di avvicinamento?

Sì. La modifica all'art. 282-ter CPP introdotta dall'art. 15 L. 69/2019 consente al giudice di disporre, contestualmente al divieto di avvicinamento, le modalità di controllo elettronico previste dall'art. 275-bis CPP. In pratica, l'indagato può essere obbligato a indossare il braccialetto elettronico per monitorare in tempo reale il rispetto del divieto.

Cosa succede se l'ufficio giudiziario omette di comunicare la revoca della misura cautelare alla vittima?

L'omessa comunicazione non rende automaticamente invalidi gli atti successivi, ma può rilevare sul piano disciplinare per i responsabili dell'ufficio. In casi gravi, può emergere anche un profilo risarcitorio, specie se l'omissione ha esposto la vittima a un pericolo concreto che si è poi concretizzato in un danno.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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