← Torna a Codice Rosso (L. 69/2019)
Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 11 del Codice Rosso modifica l'art. 577 CP, che disciplina le circostanze aggravanti dell'omicidio doloso. Le modifiche perseguono tre obiettivi distinti. In primo luogo, ampliano la platea dei soggetti passivi aggravati: vengono inseriti i figli adottivi di minore età tra le vittime che danno luogo all'omicidio aggravato del primo comma, e viene chiarito che il convivente stabile o il partner affettivo anche non convivente è incluso sia al primo che al secondo comma. In secondo luogo, includono nel secondo comma (omicidio aggravato punito con l'ergastolo) anche i soggetti legati da stabile convivenza o relazione affettiva, anche se tali legami siano cessati, ampliando così la tutela al di là dei legami formali. In terzo luogo, e questa è la modifica più rilevante sul piano sistematico, viene introdotto un divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti — diverse da quelle tassativamente elencate (art. 62 n. 1, artt. 89, 98, 114 CP) — rispetto alle aggravanti del primo e secondo comma. Ciò significa che il giudice, in sede di giudizio di bilanciamento, non potrà utilizzare attenuanti generiche o altre circostanze per ridurre la pena al di sotto dei livelli imposti dalle aggravanti in materia di omicidio domestico, salvo nelle ipotesi eccezionali legislativamente previste.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 11 L. 69/2019 — Aggravanti omicidio domestico (577 CP)

L. 19 luglio 2019, n. 69 — Codice Rosso: tutela vittime di violenza domestica e di genere

1. All’articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 1, dopo le parole: «o il discendente» sono inserite le seguenti: «anche per effetto di adozione di minorenne» e le parole: «o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente» sono sostituite dalle seguenti: «o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva»;

b) al secondo comma, dopo le parole: «l’altra parte dell’unione civile, ove cessata,» sono inserite le seguenti: «la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate,» e dopo le parole: «la sorella,» sono inserite le seguenti: «l’adottante o l’adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile,»;

c) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste».

Commento

Ratio della norma

L'art. 11 del Codice Rosso risponde a un problema concreto che la pratica giudiziaria aveva reso evidente: nei processi per femminicidio e per omicidio domestico, i giudici a volte riconoscevano circostanze attenuanti — in particolare le attenuanti generiche — che, una volta prevalenti rispetto alle aggravanti, consentivano una riduzione significativa della pena finale, spesso percepita come inadeguata rispetto alla gravità del crimine. Il legislatore ha deciso di limitare questo spazio di discrezionalità giudiziaria, vietando che attenuanti diverse da quelle tassativamente elencate possano prevalere sulle aggravanti dell'omicidio domestico. La scelta è ispirata a un modello già sperimentato nel diritto antimafia, dove il bilanciamento tra circostanze è limitato per i reati di maggiore allarme sociale. Sul versante definitorio, le modifiche alle categorie di soggetti passivi aggiornano la norma rispetto ai mutamenti sociali: le famiglie di fatto, le convivenze registrate, le relazioni affettive non formalizzate sono ormai realtà diffuse che il diritto penale non può ignorare.

Analisi e struttura

Le modifiche al primo comma dell'art. 577 CP riguardano il numero 1 (omicidio aggravato punito con l'ergastolo obbligatorio se commesso in danno di ascendente, discendente o coniuge): vengono aggiunti i «discendenti anche per effetto di adozione di minorenne», includendo i figli adottivi minorenni nella categoria protetta. Viene inoltre riformulata la riferibilità ai conviventi, estendendo la tutela a chi è «legato da relazione affettiva» anche al di là della convivenza stabile. Le modifiche al secondo comma aggiungono la «persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate» tra i soggetti la cui uccisione integra l'aggravante del secondo comma (ergastolo in sede di giudizio ordinario), ricomprendendo così gli ex partner. L'inserimento dell'adottante e dell'adottato in casi di adozione non legittimante completa il quadro. Il terzo comma aggiunto è la novità più rilevante: il divieto di prevalenza delle attenuanti — con le eccezioni tassative delle attenuanti di cui agli artt. 62 n. 1 (motivi di particolare valore morale o sociale), 89 (vizio parziale di mente), 98 (minore di 18 anni) e 114 (contributo minimo) — cristallizza un indirizzo restrittivo del bilanciamento.

Quando si applica

L'aggravante del primo comma dell'art. 577 CP si applica quando la vittima è ascendente, discendente (anche adottivo minorenne), coniuge, parte dell'unione civile o convivente stabile del condannato: la pena è l'ergastolo, in luogo della reclusione da ventuno anni prevista per l'omicidio base. Il secondo comma si applica quando la vittima è fratello, sorella, adottante, adottato (in certi casi), ex coniuge o ex partner dell'unione civile ove cessata, convivente stabile o partner affettivo anche ove il legame sia cessato: la pena è anch'essa l'ergastolo, ma stabilita direttamente dalla legge come conseguenza dell'aggravante. Il divieto di prevalenza delle attenuanti del terzo comma vale per entrambi i commi: in sede di calcolo della pena, le circostanze attenuanti (tra cui le generiche ex art. 62-bis) non possono prevalere sulle aggravanti, impedendo che la pena scenda al di sotto dell'ergastolo o che venga troppo ridotta nei casi in cui si applichi il rito alternativo.

Confronto e norme correlate

L'art. 577 CP si colloca all'interno del sistema delle aggravanti dell'omicidio doloso (art. 576 CP per le ipotesi più gravi con ergastolo diretto) e va letto congiuntamente all'art. 572 CP (maltrattamenti): spesso l'omicidio è il tragico epilogo di una storia di maltrattamenti, e in questi casi le aggravanti del 577 si cumulano con quelle previste per il contesto di violenza sistematica. Il divieto di prevalenza è modellato su quello già previsto dalla normativa antimafia e da altre norme speciali per reati di allarme sociale, ed è costituzionalmente compatibile nella misura in cui non elimina del tutto il giudizio di bilanciamento ma ne limita gli esiti. Il raccordo con l'art. 576 CP è rilevante: alcune ipotesi di omicidio connesso a reati sessuali o a maltrattamenti sono punite direttamente con l'ergastolo senza necessità del giudizio di bilanciamento.

Problemi applicativi

Il divieto di prevalenza delle attenuanti ha sollevato questioni di legittimità costituzionale in relazione al principio di individualizzazione della pena: la Corte Costituzionale ha affrontato questioni analoghe per altre fattispecie, affermando in generale la compatibilità con gli artt. 3 e 27 Cost. delle norme che limitano il bilanciamento per reati di particolare gravità, purché rimanga un margine di valutazione giudiziaria. La tassatività delle attenuanti escluse dal divieto è stata criticata: in alcuni casi, attenuanti riconducibili a situazioni di grave disagio psicologico non rientrano nelle eccezioni (ad esempio, l'art. 89 copre solo il vizio parziale di mente diagnosticato), con potenziali effetti di rigidità sanzionatoria. Sul piano della prova della relazione affettiva, l'estensione a «relazioni affettive ove cessate» apre interrogativi sulla documentazione sufficiente: la giurisprudenza ha ritenuto rilevante la durata e la stabilità della relazione, ma i criteri non sono uniformi.

Casi pratici

Caso 1: Femminicidio di ex convivente

Caso 2: Omicidio del figlio adottivo minorenne

Caso 3: Bilanciamento limitato delle attenuanti

Domande frequenti

Cosa si intende per omicidio domestico aggravato ex art. 577 CP?

L'art. 577 CP punisce con l'ergastolo l'omicidio commesso in danno di ascendenti, discendenti, coniuge, partner civile o convivente stabile. Il Codice Rosso ha esteso la tutela agli ex partner affettivi e ai figli adottivi minorenni, e ha limitato la possibilità di ridurre la pena con le attenuanti.

Anche l'ex fidanzato o l'ex convivente è tutelato dall'art. 577 CP?

Sì: il Codice Rosso ha incluso espressamente le persone legate da stabile convivenza o relazione affettiva, anche se cessate, tra i soggetti la cui uccisione integra l'aggravante del secondo comma dell'art. 577 CP. L'omicidio dell'ex partner è dunque aggravato anche dopo la separazione.

Il giudice può ridurre la pena dell'ergastolo con le attenuanti nel femminicidio?

Solo in modo molto limitato. Il Codice Rosso ha introdotto un divieto di prevalenza delle attenuanti (salvo quelle tassative: art. 62 n. 1, artt. 89, 98, 114 CP) rispetto alle aggravanti del 577 CP. Il giudice non può usare le attenuanti generiche per scendere sotto l'ergastolo.

Il figlio adottivo è tutelato come quello biologico dall'art. 577 CP?

Sì, dopo il Codice Rosso: il primo comma dell'art. 577 CP include i discendenti anche per effetto di adozione di minorenne tra le vittime la cui uccisione è punita con l'ergastolo. La modifica colma una lacuna normativa che in precedenza poteva generare orientamenti difformi.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.