Testo dell'articoloVigente
Art. 9 L. 69/2019 — Aggravanti maltrattamenti e stalking (61, 572, 612-bis CP)
L. 19 luglio 2019, n. 69 — Codice Rosso: tutela vittime di violenza domestica e di genere
1. All’articolo 61, numero 11-quinquies, del codice penale, le parole: «, contro la libertà personale nonché del delitto di cui all’articolo 572,» sono sostituite dalle seguenti: «e contro la libertà personale,».
2. All’articolo 572 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «da due a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sette anni»;
b) dopo il primo comma è inserito il seguente: «La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.».
3. All’articolo 612-bis, primo comma, del codice penale, le parole: «da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno a sei anni e sei mesi».
4. All’articolo 4, comma 1, lettera i-ter), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: «del delitto di cui all’articolo 612-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dei delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis».
5. All’articolo 8, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole da: «di cui» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera i-ter), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori».
Commento
Ratio della norma
Le modifiche introdotte dall'art. 9 del Codice Rosso rispondono a una duplice esigenza: allineare il trattamento sanzionatorio dei reati di violenza domestica e persecutoria alla loro effettiva pericolosità sociale, e rafforzare gli strumenti di prevenzione attraverso l'estensione del codice antimafia. Il legislatore del 2019 ha recepito le critiche di chi riteneva che le pene base per i maltrattamenti (due-sei anni) e per lo stalking (sei mesi-cinque anni) fossero insufficienti rispetto alla gravità dei comportamenti, specie nei casi in cui il reato si protrae nel tempo e incide in modo devastante sulla vita della vittima. L'equiparazione del minore testimone a persona offesa colma un vuoto normativo rilevante: il bambino che assiste alla violenza tra le pareti domestiche subisce un danno psicologico grave e deve poter accedere agli strumenti di tutela processuali e sostanziali previsti per le vittime dirette.
Analisi e struttura
Sul piano tecnico, le modifiche all'art. 61 CP riguardano la circostanza aggravante comune n. 11-quinquies (commissione del reato in presenza di minori): il Codice Rosso ne ridefinisce il perimetro per evitare sovrapposizioni con le aggravanti speciali introdotte nello stesso art. 572 CP. Le modifiche all'art. 572 CP sono di tre tipi: aumento della cornice edittale base (da tre a sette anni), inserimento di aggravanti speciali legate alla condizione della vittima (minore, donna incinta, persona con disabilità, presenza di armi) con aumento fino alla metà della pena, e riconoscimento della soggettività processuale del minore testimone. La modifica all'art. 612-bis CP (stalking) riguarda solo la pena base, portata da sei mesi-cinque anni a uno-sei anni e sei mesi, con un incremento significativo del minimo edittale che incide sui benefici sanzionatori. L'estensione al codice antimafia (D.Lgs. 159/2011) inserisce i maltrattamenti (art. 572 CP) tra i reati-presupposto per l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali.
Quando si applica
L'aggravante speciale dell'art. 572 CP per commissione in presenza di minori si applica quando il fatto di maltrattamento avviene in presenza di figli o altri minori conviventi che assistono alla condotta violenta, a prescindere dal fatto che ne siano vittime dirette. Il riconoscimento del minore come persona offesa ha effetti processuali immediati: il bambino ha diritto all'assistenza di un tutore speciale, può essere sentito come testimone protetto, e il suo difensore ha accesso agli atti del fascicolo. Per i maltrattamenti la procedibilità è d'ufficio, mentre per lo stalking resta a querela della persona offesa, salvo le eccezioni previste (vittima minore, incapace, aggravante del coniuge). L'inserimento nel codice antimafia dei maltrattamenti consente al pubblico ministero di richiedere misure di prevenzione come il foglio di via obbligatorio, la sorveglianza speciale o il sequestro di beni anche in assenza di una condanna definitiva.
Confronto e norme correlate
Prima del Codice Rosso lo stalking era già inserito nel catalogo antimafia, ma i maltrattamenti no: questa asimmetria generava situazioni paradossali in cui autori di condotte di violenza sistematica in ambito familiare non potevano essere sottoposti a misure di prevenzione, strumento invece disponibile nei casi di stalking. La norma ristabilisce una coerenza sistematica. Sul versante del confronto tra reati, va notato che maltrattamenti e stalking possono concorrere: la giurisprudenza ha chiarito che i due reati hanno oggetti giuridici distinti (la famiglia e la libertà morale, rispettivamente), sicché il concorso è ammissibile. Le aggravanti introdotte per i maltrattamenti in presenza di minori o con armi incidono anche sul calcolo dei presupposti per le misure cautelari e sulla determinazione della pena in sede di giudizio abbreviato.
Problemi applicativi
Sul riconoscimento del minore testimone come persona offesa si è aperta una questione pratica: il minore deve avere avuto percezione diretta del fatto, o basta la mera presenza nell'abitazione in cui i maltrattamenti avvengono? L'orientamento prevalente richiede che il minore abbia in qualche misura assistito o percepito le condotte violente, ma i confini applicativi restano sfumati, con potenziale di interpretazioni difformi tra uffici giudiziari. Quanto all'aggravante per commissione con armi, si discute se rientrino anche gli oggetti contundenti non propri (ad esempio utensili da cucina usati come strumenti di aggressione): la tendenza è a includere gli strumenti atti a offendere anche se non classificabili come armi proprie. L'estensione delle misure antimafia ai maltrattamenti pone infine questioni applicative legate alla necessità di dimostrare la pericolosità sociale qualificata del soggetto, che non si presume automaticamente dal solo fatto della condanna o dell'indagine per art. 572 CP.
Casi pratici
Caso 1: Maltrattamenti in presenza del figlio minore
Caso 2: Stalking con aumento di pena e misura antimafia
Caso 3: Maltrattamenti verso persona con disabilità
Domande frequenti
Cosa cambia per i maltrattamenti con il Codice Rosso?
Il Codice Rosso aumenta la pena base dell'art. 572 CP da due-sei anni a tre-sette anni e introduce aggravanti speciali quando il fatto avviene in presenza di minori, donne in gravidanza o persone con disabilità. Riconosce inoltre il minore testimone come persona offesa dal reato.
Il minore che assiste alle violenze domestiche è vittima del reato?
Sì, dall'entrata in vigore del Codice Rosso il minore di 18 anni che assiste ai maltrattamenti ex art. 572 CP è considerato a tutti gli effetti persona offesa dal reato, con diritto all'assistenza di un tutore speciale e accesso agli strumenti processuali previsti per le vittime.
Le misure di prevenzione antimafia si applicano ai maltrattatori?
Sì: l'art. 9 del Codice Rosso ha inserito i maltrattamenti (art. 572 CP) nel catalogo dei reati-presupposto del D.Lgs. 159/2011. Il Tribunale può applicare misure come la sorveglianza speciale anche in assenza di condanna definitiva, se sussiste la pericolosità sociale qualificata.
Quali sono le pene aggiornate per lo stalking?
Dopo il Codice Rosso la pena base per lo stalking (art. 612-bis CP) è di reclusione da uno a sei anni e sei mesi, contro i precedenti sei mesi-cinque anni. Il minimo edittale più alto limita i benefici sanzionatori accessibili all'imputato.
Vedi anche