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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
La separazione consensuale è disciplinata dagli artt. 150 c.c. e 711 c.p.c. Si fonda sull'accordo dei coniugi su affidamento, casa, mantenimento e beni. Con la riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) il rito è unificato per separazione e divorzio. Tempi medi 2026: 3-6 mesi dal deposito al decreto di omologa. Costi vivi 100 euro, onorario avvocato unico 1.500-4.000 euro. La separazione comporta lo scioglimento della comunione legale dei beni e non scioglie il vincolo coniugale: per il divorzio servono 6 mesi di separazione consensuale.

Testo dell'articoloVigente

La separazione consensuale è la procedura con cui i coniugi pongono fine alla convivenza coniugale di comune accordo, regolando insieme affidamento dei figli, assegnazione della casa familiare, mantenimento e divisione dei beni. Dopo la riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022, in vigore dal 28 febbraio 2023) il giudizio è incardinato su un rito unico per separazione e divorzio. La guida descrive documenti necessari, deposito del ricorso congiunto, udienza presidenziale, decreto di omologazione e tempi medi 2026.

Cosa stabilisce la legge in materia

L'art. 150 c.c. riconosce due forme di separazione: giudiziale e consensuale. La separazione consensuale è disciplinata dagli artt. 158 c.c. e 711 c.p.c.. Si fonda sull’accordo dei coniugi su tutti gli aspetti rilevanti del matrimonio (figli, mantenimento, casa, beni). L'art. 149 c.c. elenca le cause di scioglimento del matrimonio: la separazione di per sé non scioglie il vincolo coniugale, ma sospende alcuni obblighi (convivenza, fedeltà) e ne attenua altri (assistenza morale e materiale).

Con la riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022, attuazione della L. 206/2021) il rito è unificato: ricorso congiunto, deposito telematico, udienza presidenziale soppressa e sostituita da un’unica udienza di comparizione davanti al giudice istruttore. La separazione consensuale si conclude con il decreto di omologazione (art. 158 c.c.): da tale momento gli accordi acquisiscono efficacia esecutiva. Le condizioni patrimoniali tra coniugi sono regolate dagli artt. 159 e 160 c.c..

Documenti necessari e contenuti del ricorso

Per il deposito del ricorso congiunto di separazione consensuale (art. 706 c.p.c. riformato) sono richiesti: estratto dell’atto di matrimonio, certificato di residenza e stato di famiglia dei coniugi, certificato di nascita dei figli minori, ultime tre dichiarazioni dei redditi di entrambi (CU/730/Unico) per il calcolo dell’assegno, eventuale documentazione su beni e mutui. La presentazione avviene tramite avvocato unico (è ammessa la difesa congiunta) ed è interamente telematica.

Il ricorso deve indicare le condizioni concordate: affidamento dei figli (di regola condiviso, salvo casi di conflittualità o pregiudizio), collocamento prevalente presso uno dei genitori, tempi di frequentazione, assegnazione della casa familiare (al genitore collocatario nell’interesse dei figli), contributo per il mantenimento dei figli e, se dovuto, assegno di mantenimento per il coniuge economicamente più debole. Sulla disciplina degli effetti patrimoniali della separazione sui figli rileva art. 156 c.c.; il principio di bigenitorialità si ricollega anche a art. 155 c.c..

Iter procedurale dopo la riforma Cartabia

Depositato il ricorso telematico, il giudice designato fissa l’udienza entro 90 giorni. All’udienza i coniugi devono comparire personalmente: il giudice verifica la persistenza del consenso, la conformità degli accordi all’interesse dei figli minori, la sostenibilità economica delle pattuizioni. Se gli accordi non pregiudicano i figli, il giudice procede all’omologa con decreto. Sulla forma del ricorso e sull’udienza si vedano art. 707 c.p.c., art. 708 c.p.c. e art. 709 c.p.c.; l’omologa segue art. 711 c.p.c..

Tempi medi 2026: dal deposito al decreto di omologa la separazione consensuale richiede circa 3-6 mesi, in funzione del carico del tribunale. Eventuali modifiche successive delle condizioni (ad esempio, variazione dell’assegno per mutamento dei redditi) sono disciplinate da art. 710 c.p.c.. Si applicano inoltre, per profili specifici, art. 712 c.p.c. e art. 713 c.p.c.. È sempre possibile la conversione in separazione giudiziale se al momento dell’udienza il consenso viene meno: in tal caso si apre un giudizio contenzioso.

Effetti patrimoniali, comunione e mantenimento

La separazione personale comporta lo scioglimento della comunione legale dei beni a partire dal passaggio in giudicato del decreto di omologa (art. 191 c.c.). Da quel momento i coniugi vivono in regime di separazione dei beni e gli acquisti successivi sono individuali. La comunione si liquida secondo art. 192 c.c.: ciascun coniuge ha diritto al rimborso delle somme prelevate dal patrimonio comune per scopi diversi dall’adempimento delle obbligazioni di cui all’art. 186. La divisione segue gli artt. 194, 195 c.c. e 198 c.c..

L’assegno di mantenimento al coniuge è dovuto in caso di disparità reddituale rilevante e in assenza di responsabilità nella crisi (art. 156 c.c.). Il giudice tiene conto del tenore di vita matrimoniale, della durata del matrimonio, delle attitudini al lavoro e dell’età. Il contributo per i figli è obbligatorio per entrambi i genitori in proporzione ai redditi: prevale il principio di proporzionalità e l’obbligo di concorrere alle spese ordinarie e straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive). Linee guida e tabelle del Tribunale di Milano e del CSM forniscono parametri indicativi.

Articoli chiave da consultare

Esempi pratici, tempi e spese

Tizio e Caia, sposati nel 2014 con un figlio di 7 anni, vogliono separarsi consensualmente. Tizio è dipendente con reddito netto 32.000 euro/anno; Caia è libera professionista con reddito netto 18.000 euro/anno. Concordano affidamento condiviso, collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare, contributo paterno di 450 euro al mese per il figlio (oltre al 50% delle spese straordinarie), nessun assegno per Caia in considerazione della giovane età e delle prospettive lavorative. Il decreto di omologa arriva in 4 mesi. Le spese sono: contributo unificato 43 euro, marca da bollo 27 euro, onorario avvocato unico tra 1.500 e 3.000 euro (a seconda del foro e della complessità).

Caia e Sempronio, dopo 22 anni di matrimonio senza figli, concordano la separazione consensuale: Caia rinuncia all’assegno in cambio del trasferimento di un immobile cointestato. Il giudice valuta che l’accordo sia equilibrato e che la rinuncia sia consapevole. Più complesso il caso di Tizio e Caia con conflittualità: se al momento dell’udienza Caia ritira il consenso, il procedimento si converte in giudizio contenzioso davanti al tribunale, con tempi che salgono a 12-24 mesi.

Domande frequenti

Quanto dura la separazione consensuale nel 2026?

Dopo la riforma Cartabia (in vigore dal 28 febbraio 2023) il rito è unificato e i tempi si sono accorciati. Per la separazione consensuale, dal deposito del ricorso al decreto di omologa servono in media 3-6 mesi, in base al carico del tribunale di competenza. Per i tribunali di grandi città (Milano, Roma, Napoli) i tempi tendono al limite superiore della forbice.

Quanto costa la separazione consensuale?

I costi vivi (contributo unificato, marca da bollo, diritti cancelleria) ammontano a circa 100 euro. L’onorario dell’avvocato unico, ammesso dalla riforma Cartabia, varia da 1.500 a 4.000 euro a seconda del foro, della complessità degli accordi e della presenza di trasferimenti immobiliari. Sono escluse le spese notarili eventualmente necessarie per atti collegati (donazioni, divisioni).

Posso separarmi senza passare dal tribunale?

Sì, in alternativa al tribunale è possibile la negoziazione assistita da avvocati (L. 162/2014) o la separazione davanti all’ufficiale di stato civile del Comune di residenza, sempre che non vi siano figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. La separazione davanti al sindaco è la modalità più rapida ed economica per coppie senza figli.

Posso modificare le condizioni di separazione?

Sì, ai sensi dell’art. 710 c.p.c. ciascun coniuge può chiedere la modifica delle condizioni di separazione (assegno, affidamento, collocamento, casa) se mutano significativamente i presupposti: perdita del lavoro, nuova convivenza, raggiungimento della maggiore età dei figli, trasferimenti di residenza. La richiesta segue lo stesso rito unificato della separazione, con tempi medi 3-4 mesi.

La separazione scioglie il matrimonio?

No, la separazione personale non scioglie il vincolo coniugale ma sospende l’obbligo di convivenza e fedeltà e attenua quello di assistenza. Per sciogliere definitivamente il matrimonio occorre il divorzio, possibile dopo 6 mesi di separazione consensuale ininterrotta o 12 mesi di separazione giudiziale (art. 3 L. 898/1970, come riformato dalla L. 55/2015 “divorzio breve”).

Risorse correlate

Approfondisci gli articoli centrali della separazione: art. 150 c.c., art. 711 c.p.c., art. 156 c.c.. Per il regime patrimoniale dopo la separazione vedi art. 191 c.c. e art. 192 c.c..

Questa guida ha valore divulgativo e non costituisce consulenza legale. Per casi specifici è raccomandato il parere di un professionista abilitato.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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