Testo dell'articoloVigente
Art. 354 D.Lgs. 209/2005 – Norme espressamente abrogate
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. Fermo quanto disposto dall' articolo 20, comma 3, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 , nel testo sostituito dall' articolo 1 della legge 23 luglio 2003, n. 229 , sono o restano abrogati: il regio decreto 23 marzo 1922, n. 387 ; il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 ; il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 ; la legge 24 dicembre 1969, n. 990 ; il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39 ; il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 1978, n. 738 ; la legge 7 febbraio 1979, n. 48 ; gli articoli 5, commi 1, 2 e 3, 5-bis, 6, 6-bis, 7, 7-bis, 10, commi 5 e 6, e 25 della legge 12 agosto 1982, n. 576 ; la legge 28 novembre 1984. n. 792; la legge 22 ottobre 1986, n. 742 ; la legge 22 dicembre 1986, n. 772 ; la legge 7 agosto 1990, n. 242 ; la legge 9 gennaio 1991, n. 20 ; il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393 ; l' articolo 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ; la legge 17 febbraio 1992, n. 166 ; gli articoli 26 , 30 e 33 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 ; il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993 ; il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385 ; l' articolo 12 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 ; il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 ; il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 ; il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 , ad eccezione degli articoli 2, 4, 5, 14, 15, 16, commi da 1 a 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, commi 2, 3 e 4, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48,49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56; l' articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ; il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373 ; l' articolo 45, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ; il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343 ; l' articolo 27, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ; il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137 ; l' articolo 89 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ; gli articoli 1 , 2 , 3 , 4 , 5 e 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57 ; il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239 ; gli articoli 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 25 e 26 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 ; l' articolo 81, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ; il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93 ; il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190 ; il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307 ; l' articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 .
2. I regolamenti emanati dall' IVASS ai sensi del presente codice si adeguano inoltre ai principi ed alle opzioni recati dalle previgenti disposizioni di attuazione della normativa comunitaria.
3. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente codice. Il rinvio alle disposizioni abrogate fatto da leggi, da regolamenti o da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente codice e dei provvedimenti ivi previsti.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre trenta mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355. In caso di violazione si applicano, con la procedura sanzionatoria prevista dall'articolo 326, gli articoli di cui ai capi II, III, IV e V del titolo XVIII in relazione alle materie rispettivamente disciplinate.
5. 5. Rimangono in vigore, in deroga al comma 4, e tengono luogo dei corrispondenti provvedimenti previsti nel presente codice i seguenti atti: a) i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26 maggio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 4 giugno 1971 , e in data 12 ottobre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 26 ottobre 1972 , adottati ai sensi dell' articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 ; b) il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, in data 3 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2003 , adottato ai sensi dell' articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57 , come modificato dall' articolo 23, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273 .
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5-bis. 5-bis. A decorrere dall'adozione del regolamento previsto dall'articolo 76, comma 1, sono o restano abrogati i seguenti atti: a) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 novembre 2011, n. 220 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2012, n. 6; b) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 99 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 2008, n. 130.
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6. L' IVASS , allo scopo di attuare l'obiettivo di semplificazione di cui alla legge 23 luglio 2003, n. 229 , adotta, nell'ambito delle proprie competenze, le disposizioni previste dal presente codice con unico regolamento per ciascun titolo, abrogando integralmente ogni proprio previgente provvedimento a carattere generale.
7. I contratti già conclusi alla data di entrata in vigore del presente codice restano regolati dalle norme anteriori.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 354 chiude l'opera di razionalizzazione del diritto delle assicurazioni private. La materia, prima del 2005, era regolata da oltre cinquanta tra leggi, decreti legislativi e regi decreti accumulati in più di ottant'anni. Il Codice raccoglie e riscrive le regole essenziali: l'art. 354 fa pulizia eliminando ciò che sostituisce.
Il principio dell'abrogazione espressa
L'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale prevede l'abrogazione tacita per incompatibilità o per nuova disciplina dell'intera materia. La pratica però genera incertezze: gli operatori non sanno se una vecchia norma sia ancora applicabile. L'abrogazione espressa tabellare elimina ogni dubbio. La legge n. 246/2005 (semplificazione legislativa, c.d. taglia-leggi) ha promosso questa tecnica, applicata sistematicamente dai testi unici recenti.
Le abrogazioni storiche più rilevanti
Tra le abrogazioni spiccano alcuni testi storici. Il r.d. n. 387/1922, primo testo organico sulla vigilanza assicurativa. La legge n. 990/1969, che aveva introdotto l'assicurazione obbligatoria RC auto: norma simbolo della modernizzazione del settore. I d.lgs. n. 174 e 175 del 1995, di attuazione delle terze direttive vita e danni: il loro contenuto è interamente confluito nel Codice. La legge n. 792/1984 sui broker assicurativi, oggi sostituita dalla disciplina del titolo IX (intermediazione).
La clausola di salvezza
L'incipit del comma 1 fa salvo l'art. 20 comma 3 lett. b) della legge n. 59/1997 nel testo sostituito dalla legge n. 229/2003. Si tratta della delega per il riordino normativo sulla base della quale il Codice è stato emanato: la salvezza evita di abrogare la fonte di legittimazione del decreto legislativo. Le abrogazioni operano solo per ciò che il Codice effettivamente sostituisce.
Norme transitorie e raccordo
Le abrogazioni decorrono dall'entrata in vigore del Codice (1° gennaio 2006, art. 355). Per non lasciare scoperti contratti pluriennali, sinistri pendenti e regolamenti secondari ancora in vigore, gli artt. 343-347 disciplinano le situazioni transitorie. I regolamenti ISVAP/IVASS emanati sotto le leggi abrogate restano efficaci fino alla loro sostituzione (clausola standard nei testi unici, oggi raccolta anche nel d.lgs. n. 198/2010 sulla qualità della regolamentazione). La giurisprudenza amministrativa ha applicato in modo costante questo principio per evitare vuoti normativi nel settore della vigilanza assicurativa.
Effetti sulla giurisprudenza pregressa
Le pronunce di Cassazione e Consiglio di Stato emanate sulla base delle norme abrogate conservano valore interpretativo nei limiti in cui i principi enunciati siano trasponibili al nuovo Codice. Nella prassi i giudici continuano a citare sentenze fondate sulla legge 990/1969 o sui d.lgs. 174/175 del 1995 quando il principio è rimasto invariato (es. natura aquiliana dell'azione diretta del danneggiato ex art. 144 Cod. Ass., erede dell'art. 18 legge 990). La continuità interpretativa rafforza la certezza del diritto. Cross-reference: art. 15 disp. prel. c.c.; legge n. 246/2005; artt. 343-347 del Codice; art. 47 Cost.
Casi pratici
Caso 1: Vecchia polizza ex legge 990/1969
Caso 2: Regolamento ISVAP ante 2006
Domande frequenti
Cosa è stato abrogato di significativo dall'art. 354?
Tra le abrogazioni più rilevanti vi sono il r.d. 387/1922 (prima vigilanza assicurativa), la legge 990/1969 (RC auto obbligatoria), i d.lgs. 174 e 175 del 1995 (attuazione terze direttive UE) e la legge 792/1984 sui broker.
Cosa accade alle norme secondarie emanate sotto le leggi abrogate?
Restano efficaci fino alla loro sostituzione con nuovi regolamenti IVASS, secondo la clausola standard di continuità transitoria. Le abrogazioni colpiscono la fonte primaria ma non travolgono automaticamente la disciplina di dettaglio.
Perché si preferisce l'abrogazione espressa a quella tacita?
Perché elimina l'incertezza interpretativa sulla compatibilità tra vecchia e nuova norma. La legge 246/2005 sulla semplificazione legislativa ha promosso sistematicamente questa tecnica per i testi unici, in attuazione del principio di certezza del diritto.